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Il fornitore di servizi di hosting è responsabile della violazione del diritto d’autore che deriva dalla pubblicazione di link a contenuti protetti se viola il dovere di diligenza. Obbligo di monitoraggio su specifici contenuti.
La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore...

La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare. Negli stessi termini (altro…)

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Equo compenso in caso di proiezioni di opere su navi da crociera e legittimazione attiva di IMAIE
Il soggetto economico che provvede all’intrattenimento dei propri ospiti con proiezioni cinematografiche esercita un diritto di sfruttamento delle opere che...

Il soggetto economico che provvede all’intrattenimento dei propri ospiti con proiezioni cinematografiche esercita un diritto di sfruttamento delle opere che ne integra una utilizzazione economica ed è quindi tenuto a versare un equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori. (altro…)

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Il fornitore di servizi di hosting con ruolo attivo non può beneficiare del regime di limitazione della responsabilità civile previsto dall’art. 14 Dir. 2000/31 e dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere accertata ex art. 2043 c.c.
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di...

Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c..

Il gestore della piattaforma sarà sottratto dai benefici di irresponsabilità nel caso in cui la sua attività si configuri in un’assistenza consistente nell’ottimizzazione dei contenuti digitali ed abbia contribuito all’editing del materiale lesivo degli interessi tutelati all’interno della rete internet.

Non potrà essere esclusa la responsabilità del gestore della piattaforma tutte le volte in cui questo venga messo a conoscenza dell’illiceità dei dati trasmessi, dovendo quest’ultimo rispondere nel caso in cui non si sia prontamente attivato per la rimozione o disattivazione dei contenuti ma abbia proseguito nella fornitura degli strumenti per la continuazione della condotta illecita. La conoscenza effettiva, in qualsiasi modo acquisita, anche autonomamente, farà sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del provider. La conoscenza effettiva dell’illecito non necessita dell’indicazione specifica di ogni URL per la localizzazione delle opere abusivamente pubblicate in quanto lo stato della tecnica attuale consente al provider di identificare i contenuti illeciti sulla base del titolo delle opere audiovisive.

Il danno subito dal titolare dei diritti autorali andrà determinato sulla base del criterio di stima del prezzo del consenso.

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La tutela dell’immagine e del nome/pseudonimo nel contratto di testimonial
La manipolazione delle foto di una persona mediante il taglio del volto e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse permanentemente sul...

La manipolazione delle foto di una persona mediante il taglio del volto e l’eliminazione di quelle caratteristiche impresse permanentemente sul corpo (i tatuaggi) con l’intento, evidentemente, di conferire allo stesso nonché alla sua immagine un’identità specifica ed unica, costituiscono un atto gravemente abusivo dell’immagine della “persona”, in quanto hanno l’effetto di mercificarla, trattandola “alla stregua di un manichino”. (altro…)

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I requisiti della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno
La tutela del format quale opera dell’ingegno trova il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell’idea,...

La tutela del format quale opera dell’ingegno trova il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell’idea, per come la stessa è stata espressa in forma scritta, e nella possibilità di attuare detta idea in una diversa forma espressiva (e segnatamente quella audiovisiva) secondo il “canovaccio” costituito proprio dal format.

In termini pratici, il format potrà dirsi tutelabile solo laddove (altro…)

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Requisiti di proteggibilità dell’opera fotografica e del design industriale.
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale...

In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l'esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Il requisito della creatività dell'opera fotografica sussiste ogniqualvolta l'autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni.

In materia di opere fotografiche, la natura artistica della riproduzione non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell'oggetto che è ritratto, giacché il valore dell'opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale - che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore - dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.

L'opera appartenente al disegno industriale, per poter formare oggetto di diritto d'autore ex art. 2, n. 10, l. aut., deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di "creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza.

La valutazione circa la sussistenza del carattere creativo ed artistico, in merito alla proteggibilità dell'opera di industrial design con il diritto d'autore, ex art. 2, n. 10, l. aut., deve tenere conto (anche) della notorietà che la stessa opera abbia acquisito mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento deve essere valutato sulla base di alcuni indici, che possono essere, tra l'altro, le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste, i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi. Spetta all'interprete valutare la sussistenza del gradiente artistico nel caso concreto.

Per valutare la violazione dei diritti d'autore sulle opere dell' industrial design, una volta esclusa la riproduzione integrale della prima res ad opera della seconda, l'indagine sull'interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma piuttosto sulla base di una visione d'insieme, ossia avendo riguardo agli elementi essenziali dell'opera. L'interferenza con i diritti d'autore sull'opera dell' industrial design può essere apprezzata solo ove vengano riprodotte, nel loro complesso, tutte quelle soluzioni che conferiscono alla res dell'attore la loro specifica individualità.

Non può configurarsi un'opera derivata, con la conseguenza che la nuova creazione è libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore, allorché l'ispirazione del convenuto verso l'opera dell'attore si sia arrestata al mero spunto, senza integrare un esercizio del diritto di elaborazione riservato esclusivamente all'autore. Nel caso di specie, la concreta soluzione formale (del convenuto) è autonoma e significativamente discostata dalla prima, fino a far perdere nella mente dell'osservatore una derivazione diretta, giacché non sono riprese le scelte costituenti il cuore della creazione anteriore tutelata.

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Diritto morale d’autore e studi professionali.
Ai sensi dell’art. 36 c.c. gli studi professionali associati – in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica –...

Ai sensi dell'art. 36 c.c. gli studi professionali associati - in quanto associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica - sono dotate di legittimatio ad causam se in tal senso depone (e risulta provata) la volontà degli associati, in quanto autonomi centri di imputazione di rapporti contrattuali (anche) rispetto ai crediti nascenti dalle prestazioni eseguite dai componenti dell'associazione.

Il diritto morale d'autore costituisce una posizione soggettiva legata strettamente alla persona dell'autore o del creatore intellettuale dell'opera dell'ingegno. Il diritto morale non può (altro…)

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La querela di falso in caso di violazione dei diritti patrimoniali d’autore su opere fonografiche
La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale è limitata all’ipotesi in cui l’azione...

La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di un procedimento penale è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.

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Tutela in Italia delle opere di autori statunitensi
Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato...

Dal momento che l’accordo bilaterale Italia/USA del 1892 per la reciproca protezione delle opere di autori che appartengono all’altro Stato non richiama alcuna regola di comparazione dei termini di protezione, in Italia l’opera statunitense è protetta secondo il generale termine previsto a favore degli autori nazionali, al pari dell’opera italiana.  Pertanto, l’omissione del rinnovo della registrazione di un’opera presso il Copyright Office statunitense (con la conseguente caduta in pubblico dominio negli Stati Uniti) non priva tale opera della protezione assicurata dalla legge italiana alle opere statunitensi.

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Il requisito del valore artistico e il giudizio di contraffazione nelle opere dell’industrial design
Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10...

Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, è da escludere che le intenzioni, l’eventuale consapevolezza di aver creato un’opera d’arte e l’identità dell’autore (altro…)

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Format televisivo: oggetto e requisiti della tutela autorale
Il format di un programma televisivo è lo schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma...

Il format di un programma televisivo è lo schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma medesimo. La tutela come opera dell’ingegno del format televisivo è stata riconosciuta purché esso presenti elementi sufficienti di creatività ed originalità.

Oggetto della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno non è la scelta dell’avvenimento o del tema della trasmissione in sé, ma la elaborazione – attraverso la definizione di elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi – che sulla base ed in relazione ad esso l’autore compie.

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Copertine per quotidiani, inserzioni pubblicitarie e diritto d’autore
Il quotidiano costituisce un’opera collettiva ex art. 3 della L. 633/1941, in quanto frutto della riunione di creazioni letterarie, scientifiche...

Il quotidiano costituisce un’opera collettiva ex art. 3 della L. 633/1941, in quanto frutto della riunione di creazioni letterarie, scientifiche o artistiche autonome, scelte o coordinate per un determinato fine dal soggetto che ha organizzato e diretto l’opera. Pertanto, trovano applicazione gli artt. 7 e 38 della L. 633/1941. (1)

La vendita di spazi pubblicitari su supporti cartacei inseriti in una copertina trasparente per quotidiani e la distribuzione gratuita di tale copertina presso esercizi commerciali, per il tramite dei quali la copertina viene resa accessibile agli utenti, costituisce violazione del diritto d’autore e del diritto di sfruttamento economico del quotidiano. (2)

Non può ravvisarsi violazione del diritto patrimoniale d’autore nella condotta degli esercenti commerciali coinvolti nel semplice utilizzo di una copertina per quotidiani contenente inserti pubblicitari, ricevuta a titolo gratuito al solo fine di consentire ai propri clienti una più comoda lettura del quotidiano acquistato dal titolare di ciascun esercizio. (3)

La circostanza che i quotidiani – siano essi inseriti o meno nella copertina trasparente – siano messi a disposizione degli utenti a titolo gratuito, nell’ambito di un rapporto di mera cortesia, è tale da escludere ogni indebito sfruttamento economico da parte del titolare dell’esercizio commerciale, non potendo questo conseguire un vantaggio commerciale da tale attività o creare nocumento all’editore. (4)

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