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Requisiti di tutela e plagio di opere letterarie: irrilevanza della ripresa di espedienti narrativi comuni
Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal...

Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.

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Inadempimento di un contratto di produzione discografica
Il ritardo nelle rendicontazioni e pagamenti da parte del produttore (nella specie: dei proventi generati dallo sfruttamento di opere musicali...

Il ritardo nelle rendicontazioni e pagamenti da parte del produttore (nella specie: dei proventi generati dallo sfruttamento di opere musicali su canale Youtube) non costituisce ipotesi di inadempimento tale da fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di produzione discografica ex art. 1455 c.c., se risulta che i ritardi non sono stati contestati dal creditore per un lungo periodo in cui si era consolidata una prassi esecutiva meno rigorosa di quella prevista dal testo contrattuale.

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Effetti della risoluzione per adempimento di una transazione
L’assenza di firma digitale del difensore sulla relata di notifica dell’atto di citazione notificato via pec non ne determina l’inesistenza....

L’assenza di firma digitale del difensore sulla relata di notifica dell’atto di citazione notificato via pec non ne determina l’inesistenza.

Ritardi costanti e ripetuti nei pagamenti concordati in un accordo transattivo costituiscono un inadempimento del debitore tale da fondare la risoluzione del contratto, con reviviscenza dell’intero credito e del correlativo diritto della collecting society ad agire in giudizio per il suo intero ammontare.

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Contraffazione di design e accertamento del requisito di individualità e giudizio di novità
Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il...

Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il nuovo design presenti un grado di differenziazione minimo rispetto all’antecedente, percepibile dal c.d. consumatore informato. Tale giudizio di novità, secondo la ricostruzione dogmatica preferibile, consiste in un mero test oggettivo di non identità dell’aspetto di un disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti.

L’accertamento del requisito dell’individualità, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito principale di protezione nonché l’elemento centrale nel test di contraffazione. Tale accertamento adotta come parametro il c.d. utilizzatore informato il quale, alla luce dell’approccio “market oriented” del sistema - e come altresì risulta sia dai lavori preparatori al codice sia dall’opzione terminologica adottata dal legislatore - non va individuato in un teorico di design, ma in un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti specializzati del settore interessato.

Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto e, in virtù di tale autonomia, deve “suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale differente in merito all’art. 41 c.p.i., validità e contraffazione vanno trattate allo stesso modo, poiché non sarebbe equo nella valutazione di un modello distinguerlo dall’arte anteriore per mezzo di caratteristiche limitate e poi valutarne la contraffazione utilizzando caratteristiche ben più ampie.

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Accertamento della titolarità del diritto di autore di un’opera letteraria
Qualora sopraggiunga la morte di una parte costituita, la facoltà concessa all’altra ex art. 302 – 303 c.p.c., di chiedere...

Qualora sopraggiunga la morte di una parte costituita, la facoltà concessa all'altra ex art. 302 - 303 c.p.c., di chiedere la prosecuzione del processo, evita a quest'ultima l'onere di individuare il nome dei successori della prima. Il processo, quindi, prosegue non nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente contro ciascuno di essi, "noto o ignoto, costituito o contumace".

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Diritto morale e disconoscimento dell’autore in caso di omessa menzione
L’essenza del diritto morale d’autore consiste nel diverso diritto a non vedere disconosciuto il proprio ruolo di autore; tale diritto...
L'essenza del diritto morale d’autore consiste nel diverso diritto a non vedere disconosciuto il proprio ruolo di autore; tale diritto negativo non necessariamente si traduce nell’obbligatoria indicazione del nome dell’autore (aspetto la cui regolamentazione è nella disponibilità delle parti); quindi, l’omessa menzione del nome dell’autore di un’opera nella sua diffusione non implica di per sé che sia messa in discussione la paternità della stessa.

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Imitazione delle condizioni generali di un modello contrattuale e diritto d’autore
La legittimazione attiva è una condizione dell’azione, che presuppone l’identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che...

La legittimazione attiva è una condizione dell'azione, che presuppone l'identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che nella domanda giudiziale è indicato quale titolare del diritto soggettivo che si fa valere. (altro…)

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Tutela delle opere di disegno industriale
Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé, da un...

Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé, da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici.
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Design comunitario e carenza di giurisdizione del giudice italiano alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia
Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo)...

Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo) o per ragioni concorrenziali (tendenzialmente perpetue) ma in tal caso attinenti solo a modalità sleali di svolgimento. Scaduta la privativa brevettuale su un determinato oggetto, tutte le caratteristiche di utilità di esso divengono liberamente utilizzabili e non solo alcune mentre restano suscettibili di tutela per il divieto di imitazione servile soltanto gli aspetti formali che siano dotati di capacità distintiva ed al tempo stesso superflui, tecnicamente insignificanti, arbitrari e capricciosi. La protezione garantita dall’ordinamento tramite la brevettazione (anche in relazione ai brevetti scaduti) non si rivolge all’idea astratta, ma alle forme di realizzazione dell’idea stessa, forme che possono essere tutte liberamente utilizzate una volta scaduta la privativa, essendo a quel punto lecita (e non in via di principio scorretta) la conquista di clientela rimessa alla fisiologica competizione sul mercato.

La nuova disciplina sulla tutela dei disegni e modelli conferma – anche in sede giurisprudenziale – il ben noto e giustificato disfavore legislativo per monopoli perpetui anche sui valori sostanziali.

Il design comunitario è disciplinato dal RDC Ce 2002 n. 6 che - per quanto riguarda la competenza giurisdizionale - all’art. 82 prevede che: (i) i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali relative ai disegni e modelli comunitari devono essere proposte dinnanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio o, se non ha domicilio in uno degli Stati membri, nello Stato in cui ha una stabile organizzazione; (ii) se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti possono essere proposti dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione; (iii) i procedimenti in materia di azione di contraffazione e le domande riconvenzionali di nullità sollevate in relazione ad una azione di contraffazione possono anche essere avviati dinnanzi al Tribunale dello Stato membro in cui l’atto è stato commesso o minaccia di essere commesso.

L’art. 79 dello stesso RDC esclude poi l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles (ora art. 7 del Regolamento Ue 1215/2012) in materia di design comunitario. La Corte di Giustizia ha affermato che risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 82 del regolamento n.6/2002 che le azioni di accertamento di insussistenza di una contraffazione di cui all’art. 81, lettera b) di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, disposizioni, quest’ultime, che hanno sostituito gli  articoli 17 e 18 della convenzione di Bruxelles (Proroga di competenza pacificamente non sussistente nel caso di specie). Inoltre l’art. 82 del regolamento n. 6/2000 deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di contraffazione di cui all’art. 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea, devono essere proposte dinanzi ai Tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.

Infine l’art. 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 ha sostituito l’art. 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles e l’applicazione di tale disposizione ai procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’art. 81 del regolamento n. 6/2002 è esclusa dall’art. 79, paragrafo 3, lettera a), di tale  Regolamento.

Dunque, secondo la Corte di Giustizia qualora le domande di accertamento di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale siano proposte sulla scia di un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o modello comunitario e contestino sostanzialmente al titolare di tale disegno o modello di opporsi alla produzione, da parte di colui che agisce per l’accertamento di una contraffazione, di repliche del suddetto disegno o modello, la determinazione del giudice competente deve fondarsi, per l’intera controversia, sul regime di competenza istituito dal regolamento n. 6/2002.

La regola di competenza prevista dall’art. 5 punto 3, del regolamento 44/2001 non è applicabile alle domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento di insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza della contraffazione.
Dunque, secondo l'insegnamento della Corte è possibile concludere che quando vi è connessione tra le domande di accertamento negativo della contraffazione e della concorrenza sleale, la determinazione del giudice competente deve essere fondata, per l’intera controversia, sul regime di competenza di cui al RDC 2002 n. 6.

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Il contratto di distribuzione del software: la comunicazione della lista clienti da parte del distributore e gli obblighi del titolare dei diritti di sfruttamento in caso di mancato rinnovo contrattuale
Se il contratto di distribuzione del software prevede espressamente la trasmissione della lista clienti dalla distributrice alla titolare dei diritti...

Se il contratto di distribuzione del software prevede espressamente la trasmissione della lista clienti dalla distributrice alla titolare dei diritti di sfruttamento economico del software a) tale attività di comunicazione non presenta alcun profilo di segretezza e riservatezza e b) la titolare dei diritti di sfruttamento economico del software è legittimata ad inviare ai clienti le comunicazioni relative al rapporto contrattuale - ed in particolare all'assistenza e manutenzione - connesso alla fornitura del software.

 

A seguito della cessazione di un contratto di distribuzione di software, il titolare del software è tenuto a prestare all’ex-distributore la collaborazione necessaria alla manutenzione della versione a suo tempo rilasciata al cliente dell'ex distributore. Da ciò discende che a) il titolare del software deve garantire all’ex-distributore di poter offrire al cliente un servizio di assistenza completo rispetto al prodotto a suo tempo acquistato; (altro…)

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Illecita utilizzazione commerciale dell’identità personale di un personaggio noto
Le ipotesi previste dall’art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta...

Le ipotesi previste dall'art. 97 della legge n. 633 del 1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell’opera cinematografica e della sua commercializzazione.

L’illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell’art. 10 c.c., infatti, si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trova ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell’interessato - commerciale o pubblicitario. Non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell’immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l’interesse pubblico alla divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941. Con specifico riguardo all'utilizzazione commerciale o pubblicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l’immagine di un celebre attore, si ribadisce che, in mancanza del consenso dell’interessato, una tale utilizzazione è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalità di quest’ultimo.
I danni patrimoniali e quelli morali derivanti dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell’identità personale di un personaggio noto possono essere fatti valere dagli eredi. In particolare, l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga innanzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e, ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione. Nell'utilizzazione dell’immagine di persona notoria, in mancanza di consenso, si prefigura responsabilità extracontrattuale derivante dall'annacquamento dell’immagine per la perdita di valore commerciale della stessa.

[Nel caso di specie, l’annacquamento dell’immagine della sig.ra Audrey HEPBURN si evince agevolmente dalle fotografie delle magliette prodotte dalle parti attrici, dove la sig.ra Audrey HEPBURN viene ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca. Infine, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., agli attuali attori va riconosciuto anche il danno non patrimoniale - unitariamente inteso - subito in conseguenza del grave abuso del diritto all'immagine, dell’illecito trattamento dei dati personali e dalla particolarmente invasiva interferenza nella vita privata.

La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte. Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D.lgs.. n. 28/2010.]

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