Nell'ambito di un giudizio di violazione del diritto di autore, per accertare la sussistenza della legittimazione attiva della parte attrice relativamente alla domanda di contraffazione occorre verificare che la parte che agisce si affermi titolare del diritto, giacché la dimostrazione della effettiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di cui si chiede tutela, costituisce una questione di merito.
Nell'ambito di un giudizio di accertamento della violazione dei diritti di autore, in particolare inerente a corsi, materiali didattici e metodo di insegnamento, ai fini di accertare la contraffazione risulta irrilevante un raffronto tra singoli elementi ed aspetti isolatamente considerati del prodotto contraffatto e di quello assunto in contraffazione, viceversa occorre procedere ad un confronto globale e complessivo che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti.
La mera lista di clienti progressivamente acquisita nel corso dell'attività professionale e commerciale svolta, non assurge al rango di database e, dunque, non può essere considerata quale raccolta strutturata di dati e informazioni meritevole di tutela, in ragione dei requisiti di originalità e creatività previsti dalla legge.
Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a.. La capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di (altro…)
La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all’art. 110 Lda. Al rapporto tra committente e prestatore d’opera devono applicarsi i principi desumibili dall’art. 12 ter Lda, secondo cui, salvo patto contrario, qualora (altro…)
La natura sommaria del procedimento cautelare è incompatibile con quelle azioni che, a causa della complessità della materia trattata, richiedono una consistente attività istruttoria (approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione) al fine dell’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris.
In particolare, vertendosi in materia di software e di attività di decompilazione in ipotesi illecita, occorre sottolineare che l’attività di decompilazione, quand’anche fosse accertata in via sommaria, non escluderebbe la necessità di ulteriori e complesse valutazioni, dovendosi verificare, alla luce delle prospettazioni delle parti, il contesto in cui essa fosse effettuata e la sussistenza o meno delle ipotesi che la rendessero lecita. Andrebbero indagati i confini di liceità dell’attività di “analisi” e di “reverse engineering”, atteso che: le attività di riproduzione, adattamento, trasformazione sono consentite se “sono necessarie per l’uso del programma conformemente alla sua destinazione” ( art. 64 ter LA ); chi ha diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza autorizzazione del titolare dei diritti, “osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma allo scopo di determinarne le idee ed i principi su cui è basato qualora compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire” e che “le clausole contrattuali pattuite in violazione di tale disposizione sono nulle” ( art 64 ter); l’attività di analisi è altresì consentita quando sia indispensabile ad ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi, sempre che le informazioni non vengano utilizzate per “fini diversi dal conseguimento dell’interoperabilità del programma creato autonomamente” e che esse non vengano sfruttate “ per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva” (art. 64 quater).
Non sussite concorrenza sleale qualora l'attività dell'imprenditore concorrente sia cessata e l'imprea sia stata cancellata dal registro delle imprese.
Ammessa la sussumibilità degli elenchi clienti nella fattispecie normativa del segreto industriale di cui agli artt. 98-99 CPI non (altro…)
La causa del contratto di testimonial consiste nell’acquisire il diritto di immagine e di sfruttare la notorietà e la celebrità raggiunta da un personaggio pubblico tramite la sua attività professionale al fine di promuovere il brand del committente verso il pagamento di un corrispettivo economico. Coerente con le finalità di tale contratto deve ritenersi il fatto che il testimonial non possa utilizzare la propria immagine in campo artistico in modo tale da porsi in contrasto con gli obblighi assunti con la controparte.
Integra dunque inadempimento del contratto di testimonial l’aver eseguito una performance artistica mettendo in mostra un capo di abbigliamento appartenente ad un’impresa concorrente nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale in questione.
L’utilizzo non autorizzato di una fotografia facente parte di una campagna pubblicitaria da parte del testimonial in essa ritratto costituisce un inadempimento contrattuale, poiché pregiudica l’interesse del committente a che le fotografie della campagna pubblicitaria non vengano usate al di fuori della strategia commerciale predisposta dal committente stesso. L’utilizzo risulta illecito anche dal punto di vista extracontrattuale, ai sensi del terzo comma dell’art. 88 l.d.a., se trattasi di fotografia semplice avente come oggetto cose che sono in possesso del committente, quale una fotografia che ritrae il testimonial mentre indossa un capo di abbigliamento appartenente al committente.
L’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l’idea sottostante all’opera. L’utilizzo di una tecnica artistica, quale quella della cancellatura, non può (altro…)
A prescindere dalla qualificazione negoziale dei rapporti contrattuali nell'ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell'ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d'opera ovvero del contratto d'opera con prestazione di materia e garanzia del risultato, in materia di obbligazioni di risultato sono da considerarsi tali quelle (altro…)
La mera produzione del proprio archivio fotografico non è di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle foto in questione, ove tale produzione non sia accompagnata da ulteriori documenti che provino l’esistenza di un (altro…)
Impedisce la valida registrazione come marchio, oltre alla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, anche la forma che dia valore sostanziale al prodotto. Il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che la forma appaia idonea (altro…)
In tema di fotografie non artistiche, la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA (nome del committente ed anno di produzione) comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all’autore della violazione. Inoltre, la (altro…)