Le opere di design industriale tutelate dal diritto d’autore sono quelle aventi “carattere creativo” e “valore artistico”. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell’opera del design ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore. La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l’attribuzione di premi.
La contraffazione di dette opere non esclude la presenza di differenze quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante. Non rileva invece, ai fini dell’illiceità della riproduzione in materia di diritto d’autore, la confondibilità delle opere. Ove le differenze non sono tali da escludere l’illiceità della riproduzione, la condotta è di per sé sleale e, quindi, integra anche la fattispecie di concorrenza sleale: la condotta appropriativa di pregi di prodotti relativi ad altra impresa è idonea a gettare discredito su di essi per l’inferiore qualità del prodotto; la condotta sleale è, altresì, idonea a generare confusione tra i modelli in esame, ingenerando l’equivoco che essi possano provenire da imprese collegate per la sussistenza di un legame commerciale.
Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, come noto, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione.
Può parlarsi di uso “notorio” generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati.
La licenza concessa dal legittimo titolare del (altro…)
L’art. 66 LDA è chiaro nel consentire la libera riproduzione di soli “estratti” di un testo corrispondente al contenuto di una pubblica dissertazione, per scopi informativi. La disposizione contempera le contrapposte esigenze di tutela dell’opera dell’ingegno e di tutela, per chi svolge attività di informazione, della (altro…)
In un contratto di distribuzione e concessione di diritti cinematografici, che prevede in capo alla parte distributrice e concessionaria l’obbligo di rendicontazione e corresponsione dei proventi e in capo al titolare dei diritti l’obbligo di emettere fattura, la clausola contrattuale che prevede che l’emissione della fattura equivale a incondizionata accettazione del rendiconto, non significa altro che (altro…)
Il contratto d’opera di traduzione ha per oggetto la traduzione in sé, indipendentemente da una eventuale pubblicazione e commercializzazione, ed è tipico delle traduzioni (altro…)
In presenza di fotografie realizzate su commissione e destinate dalla pubblicazione su una rivista, i diritti sulle stesse devono ritenersi ceduti alla committente, sia pure entro il perimetro di detta finalità, che, in mancanza di specifica limitazione a favore della sola versione cartacea (altro…)
Nel caso di violazione di diritti d’autore sui programmi per elaboratore svolta da aziende che duplicano e usano i programmi internamente senza acquisire regolare licenza, non v’è altro modo per il titolare dei diritti di provare in maniera certa la violazione, se non (altro…)
Si ha un'opera collettiva ex art. 3 L.A., quando i diversi contributi siano stati non solo coordinati, ma anche compenetrati da un curatore, che li ha complessivamente elaborati in una creazione autonoma, frutto delle sue (altro…)
Il plagio di un’opera letteraria a carattere religioso non è legittimato dalle disposizioni di cui agli artt. (altro…)
Nel caso in cui l’opera sia finalizzata alla descrizione di una serie di fatti e circostanze, l’individuazione dell’apporto creativo si limita agli elementi non di pubblico dominio. Rilevano, pertanto, (altro…)
In presenza di un contratto di cessione di azienda che indichi sia i marchi ceduti che la clientela spartita, l’utilizzo di una parte dei marchi di cui essa non è stata cessionaria (nei confronti dei clienti propri e del cedente) comporta responsabilità extracontrattuale per violazione di tali marchi e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c... La circostanza che la cedente abbia rifornito la convenuta perchè questa rivendesse alcuni prodotti che rechino i marchi non ceduti, non implica consenso all’utilizzo da parte della cessionaria, anche dei marchi non espressamente ceduti.
Va esclusa la violazione del diritto d’autore relativamente a diciture e slogan riportati su prodotti quando non risultino avere un particolare contenuto creativo (non trattandosi di frasi di speciale originalità, tali da distinguersi da altre frasi commerciali e da eccellere per contenuto di fantasia).
La mancata configurabilità della privativa di diritto d'autore su slogan o diciture commerciali non esclude che la pedissequa ripetizione delle medesime frasi sui prodotti commercializzati da un concorrente, unitamente all’imitazione dei segni distintivi e del packaging propri della parte, comporti la violazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.p.c..
Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un'impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi il venir meno dell’accordo sul corrispettivo del servizio prestato, in caso di effettivo l'utilizzo di fonogrammi ex art. 72 l.d.a., si applicano gli art. 72, 73 e 73 bis l.d.a, nonché l’art. 1 del DPCM 1.9.1975, il quale (altro…)