Non sussiste pericolo nel ritardo, quando non sono segnalati cali di fatturato e non vi è una interferenza significativa nelle attività del concorrente, specie se il pericolo nemmeno sia stato allegato in modo preciso.
La tendenza di anticipare una decisione di merito col ricorso ai procedimenti cautelari (particolarmente diffusa nella materia di autore ed industrialistica, in ragione del vorticoso mutare delle tecnologie e delle esigenze di celerità di questo settore dell’economia), pur dovendosi comprendere, non può spingersi fino al punto di ammettere l'uso del mezzo cautelare per “aver ragione” in tempi più rapidi del merito; occorre pur sempre una situazione di pericolo nel ritardo, pur con una applicazione non raggelante del requisito stesso.
La mancanza anche di uno dei requisiti della cautela (periculum in mora; fumus boni iuris) è già sufficiente per il rigetto della istanza; è infatti noto che occorre la presenza di entrambi i requisiti; mancando uno dei quali, la istanza cautelare va rigettata.
La competenza per territorio si determina sulla base della sola domanda, così come posta, e prescindendo da qualunque valutazione del suo fondamento, salvo che essa non denunci prima facie un carattere strumentale.
Il comma 6 dell’art. 120 c.p.i., nell’indicare come foro alternativo il giudice del luogo del fatto, ha inteso privilegiare l’intervento del giudice più vicino ai fatti contestati, per assicurare alle parti il più pieno e corretto esercizio del diritto di difesa.
Il forum commissi delicti viene individuato ai sensi dell’art. 120 c.p.i., alternativamente, sia nel luogo ove è stata realizzata la singola condotta di volta in volta censurata (ed in specie: fabbricazione, vendita, utilizzo, offerta in vendita), che nel luogo di verificazione del danno. Tuttavia, l’individuazione del giudice competente secondo il criterio del luogo di realizzazione dell’illecito richiede che la frazione della condotta censurata posta in essere nella circoscrizione territoriale del giudice adito (ovvero anche il danno lamentato) sia riferibile necessariamente al soggetto chiamato in giudizio (eventualmente anche unitamente agli altri).
Pertanto, non può legittimamente farsi riferimento al forum commisi delicti quando la consumazione dell’illecito è appositamente provocata ai fini del radicamento della controversia e prescinde da ulteriori e concreti indici che consentono di ravvisare un effettivo collegamento dell’illecito con l’ambito territoriale del tribunale adito; ciò che risulta particolarmente evidente quando il danneggiato omette di citare in giudizio il soggetto cui sia direttamente riferibile il segmento di condotta che in tale ambito territoriale si consuma.
Ai fini della conferma della descrizione concessa inaudita altera parte, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, in quanto la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva, giacché diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, posto che la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato. Inoltre, l'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive (quali il sequestro o l'inibitoria), siccome direttamente incidenti sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario. Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni. Tale pericolo può ricollegarsi alla dispersione degli elementi probatori nella disponibilità del resistente o di terzi, nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito, e cioè al mutamento della situazione di fatto che costituisce l’oggetto della prova nel futuro giudizio.
Non può condividersi l’orientamento secondo cui condizione della misura di descrizione sarebbe l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione, che dovrebbe raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Costituzione, oltre che con le indicazioni eurounitarie. Infatti, i rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, inutilmente costosi o imporre alle parti “spese eccessive o superflue” (art. 92 c.p.c.), altrimenti evitabili, destinate a ricadere in prima battuta sul ricorrente e poi, in caso di soccombenza, anche in capo al resistente. Pertanto, è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non eccede poche migliaia di euro.
Ai fini dell’acquisizione degli elementi di prova di cui all’art 129 c.p.i., la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve limitarsi alla verifica della sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.
La presenza di un protratto dialogo stragiudiziale [8 mesi] tra le parti, prima dell’avvio del presente procedimento, costituisce un significativo indizio presuntivo dell’inadeguatezza degli elementi conoscitivi offerti alla ricorrente per valutare la dedotta violazione dei suoi diritti.
Laddove sia dedotta la sola violazione della disciplina in materia di concorrenza sleale - per imitazione servile, per copia “a ricalco”, per agganciamento e appropriazione di pregi - e non vi sia interferenza con diritti di proprietà industriale, nemmeno con un marchio di fatto, la competenza appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003.
Non può legittimamente farsi riferimento al forum commissi delicti quando la consumazione dell’illecito sia appositamente provocata ai fini del radicamento della controversia e prescinda da ulteriori e concreti indici che consentano di ravvisare un effettivo collegamento dell’illecito con l’ambito territoriale del tribunale adito.
La considerazione della natura di pregiudizio c.d. a raggiera determinato dalle violazioni dei diritti industriali deve in una certa misura conciliarsi con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito ex lege e portare ad una interpretazione ed applicazione delle norme in tema di competenza tale da restringere le ipotesi di competenza c.d. “ambulatoria”, rimessa alla scelta discrezionale del danneggiato, in violazione anche del principio di vicinanza della prova.
Non si può condividere, per la sua eccessiva rigidità, l’opinione secondo cui condizione della misura di descrizione è l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione che dovrebbe comunque raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Carta fondamentale. I rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, infatti, “inutilmente costosi” o imporre alle parti “spese eccessive o superflue”. Pertanto è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni che sono di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non ecceda poche migliaia di euro.
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con un decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela.
L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive quali il
sequestro o l'inibitoria.
Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione, venendo in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente, consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione.
Nel caso di adozione del decreto di descrizione inaudita altera parte l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura presenta essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente e del risultato della descrizione, senza tuttavia scendere nel merito della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale,
all’acquisizione dei cui elementi di prova la descrizione è solo funzionale.
La valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve dunque limitarsi alla verifica della
sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.
La legittimazione attiva va distinta dalla titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in giudizio: la prima attiene alla prospettazione astratta della titolarità del diritto in capo all’attore e incide sull’ammissibilità della domanda; la seconda concerne la sua effettiva titolarità e rileva ai fini del merito. Ne consegue che difetta la legittimazione attiva solo quando l’attore indichi quale titolare del rapporto un soggetto diverso da sé (salva l’ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.); qualora, invece, l’attore si qualifichi come titolare del rapporto controverso, le contestazioni relative alla prova del subentro o della successione nel contratto attengono al merito e comportano, eventualmente, il rigetto della domanda e non una pronuncia di inammissibilità.
È ammissibile la modifica della causa petendi operata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ove non determini l’introduzione di un fatto costitutivo radicalmente nuovo ma si limiti a precisare o riformulare la ricostruzione del rapporto contrattuale già allegato. In particolare, la prospettazione dell’esistenza di un rapporto contrattuale “di fatto” con contenuto coincidente rispetto a un precedente contratto scritto intercorso con soggetto giuridico diverso, ma riconducibile al medesimo centro di interessi, integra una mera rimodulazione della causa petendi, purché fondata sul medesimo nucleo fattuale già introdotto in giudizio.
In tema di contratto di distribuzione con clausola di esclusiva, l’attore che agisca per la risoluzione e il risarcimento del danno deve provare: (i) l’esistenza e il contenuto del vincolo di esclusiva; (ii) le condotte poste in essere in violazione dell’esclusiva; (iii) il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio lamentato. La mera allegazione di vendite effettuate a terzi nel territorio riservato non è sufficiente, occorrendo la dimostrazione che tali condotte siano imputabili alla controparte contrattuale in violazione degli obblighi assunti .
La responsabilità precontrattuale presuppone la violazione del dovere di buona fede nelle trattative, consistente in comportamenti contrari a lealtà e correttezza idonei a ingenerare un affidamento incolpevole nella conclusione o prosecuzione del rapporto. Il danno risarcibile è limitato all’interesse negativo, comprensivo delle spese inutilmente sostenute e della perdita di occasioni contrattuali alternative, con esclusione dell’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto non concluso o non validamente perfezionato.
La revoca unilaterale delle licenze software concesse nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo può integrare inadempimento contrattuale qualora sia posta in essere in assenza di giusta causa o in violazione delle pattuizioni intercorse tra le parti. Il danno va allegato e provato nella sua esistenza e nel nesso causale con la revoca, potendo essere liquidato equitativamente solo ove sia dimostrata l’esistenza del pregiudizio ma non sia possibile una precisa quantificazione.
La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova e al CTU non può essere demandato l’accertamento dei fatti principali oggetto della domanda che è onere delle parti allegare a fondamento delle domande o eccezioni. La CTU non può essere disposta per supplire alla carenza di prove documentali fornite dalla parte attrice. La funzione della CTU è di supporto alla valutazione del giudice su elementi già acquisiti, e non può essere utilizzata per colmare l’assenza di un'adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda.
L’ingresso nel giudizio di documenti informatici attraverso l’impiego di link esterni rappresenta una modalità non conforme alle Regole tecniche in materia di processo civile telematico di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e s.m.i., e alle Specifiche tecniche adottate dal Direttore della DGISA ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto, in tema di formazione, trasmissione e deposito dei documenti informatici. Tali link non sopperiscono all’omissione di documenti, analogici o informativi, sui quali risulti fissata l’opera asseritamente plagiaria.
Grava sulla parte attrice l’onere di produrre ritualmente in giudizio l’opera contestata e asseritamente plagiaria. In questo senso, è precluso al CTU l’acquisizione aliunde della stessa. In difetto di elementi probatori idonei a supportare l’allegazione del plagio, il giudice non può accertare la violazione denunciata e deve rigettare la domanda risarcitoria per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Nei procedimenti di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software, la normativa applicabile è quella fornita dalla legge 22/04/1941 n° 633 sul diritto di autore, ed in particolare dagli artt. 161 e 162, il quale ultimo richiama, per i procedimenti di descrizione e perizia, le norme del codice di procedura civile in tema di istruzione preventiva.
Tali procedimenti sono quindi di competenza presidenziale e rientrano nelle materie affidate alla Sezione Specializzata in materia di impresa.
Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora previsto per il procedimento cautelare il ricorso deve essere presentato entro un periodo di tempo compatibile con il carattere urgente di siffatta tutela volta ad evitare un pregiudizio attuale ed altrimenti irreparabile [Nel caso di specie la resistente aveva interrotto la condotta in asserita violazione nel luglio 2023, mentre la notificazione del ricorso da opera della ricorrente è avvenuta a fine maggio 2024]
Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614 bis c.p.c., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista ha natura di provvedimento in rito, perché la misura non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale.
L’art. 614 bis c.p.c. tende a realizzare l’effettività del “giusto processo” quale forma di esecuzione indiretta volta a coartare la volontà del debitore nella esecuzione spontanea di prestazioni che presentano un nucleo di incoercibilità. È escluso che la norma abbia una funzione sanzionatoria ovvero risarcitoria, poiché la sua quantificazione avviene prima dell’eventuale verificarsi dell’inadempimento e prescinde da qualsiasi prova o rappresentazione di un danno, anche futuro.
È da escludere che il precetto possa conservare la propria efficacia nel caso in cui si siano verificate, successivamente alla formazione del titolo, fatti estintivi della prestazione cui la penale accede, ovvero laddove le stesse modalità di escussione dell’astreinte siano idonee a rivelare un uso distorto e abusivo del rimedio processuale da parte del beneficiario della previsione.
La penale di cui all’art. 614 bis c.p.c. è finalizzata non già a far conseguire al creditore una posizione di vantaggio qualitativamente maggiore o diversa da quella derivante dalla statuizione di condanna principale, bensì a garantire una tutela ausiliaria volta alla realizzazione del diritto, a cui la statuizione di condanna accede.
Il fondamentale principio di buona fede e correttezza impone al creditore di agire, anche in via esecutiva, per il soddisfacimento dei propri diritti senza porre a carico dell’obbligato indebiti aggravi.
Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di "forum commissi delicti" va inteso - secondo un'interpretazione sistematica in considerazione di altre norme (art. 20 c.p.c. e art. 7 Reg. CE 1215/2012) - sino a comprendere il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, dovendosi in ogni caso "conservare una ragione d'essere al criterio di deroga della competenza in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l'incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali".
In una causa di contraffazione, la legittimazione passiva spetta a tutti i contraffattori tra cui il produttore dei beni contraffatti, ma anche a tutti i soggetti che hanno partecipato, nelle varie fasi, alla loro commercializzazione, importazione, pubblicizzazione.
La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti altrui ricorre esclusivamente quanto un imprenditore, che in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori