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Procedimento di descrizione del software: competenza del presidente della sezione specializzata in materia di impresa
Nei procedimenti di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software, la normativa applicabile è quella fornita dalla legge 22/04/1941...

Nei procedimenti di descrizione ed istruttoria preventiva in materia di software, la normativa applicabile è quella fornita dalla legge 22/04/1941 n° 633 sul diritto di autore, ed in particolare dagli artt. 161 e 162, il quale ultimo richiama, per i procedimenti di descrizione e perizia, le norme del codice di procedura civile in tema di istruzione preventiva.

Tali procedimenti sono quindi di competenza presidenziale e rientrano nelle materie affidate alla Sezione Specializzata in materia di impresa.

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La sussistenza del periculum in mora: la tempestiva presentazione del ricorso cautelare
Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora previsto per il procedimento cautelare il ricorso deve essere presentato entro...

Per ritenere integrato il requisito del periculum in mora previsto per il procedimento cautelare il ricorso deve essere presentato entro un periodo di tempo compatibile con il carattere urgente di siffatta tutela volta ad evitare un pregiudizio attuale ed altrimenti irreparabile [Nel caso di specie la resistente aveva interrotto la condotta in asserita violazione nel luglio 2023, mentre la notificazione del ricorso da opera della ricorrente è avvenuta a fine maggio 2024]

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La retroversione degli utili
L’istituto della retroversione degli utili, disciplinato dall’art. 125, co. 3 c.p.i., rappresenta un rimedio “sui generis”, che non è (totalmente)...

L’istituto della retroversione degli utili, disciplinato dall’art. 125, co. 3 c.p.i., rappresenta un rimedio “sui generis”, che non è (totalmente) ascrivibile né a una logica meramente risarcitoria (tant’è vero che gli utili da “restituire” – o meglio, si potrebbe dire “da consegnare” – ben potrebbero essere di importo superiore alle somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno), né a un approccio puramente restitutorio, com’è quello dell’azione generale di arricchimento (in tal caso, infatti, la misura massima dell’indennizzo è pur sempre la “correlativa diminuzione patrimoniale” del danneggiato: cfr. art. 2041, co. 1, c.c.), né, infine, a una logica strettamente sanzionatoria (stante l’irrilevanza dell’elemento soggettivo).

L’istituto della retroversione degli utili pare ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale.

Deve senz’altro escludersi che la domanda di retroversione degli utili sia qualificabile come azione di condanna al risarcimento di danni derivanti da fatto illecito; il che, a ben vedere, è di per sé sufficiente per escludere, altresì, che il relativo termine di prescrizione sia quinquennale, in luogo di quello ordinario (decennale).

E’ solo in seguito alla fatturazione che, in concreto, avviene il pagamento, dal quale derivano, tra l’altro, gli utili da restituire (e quindi sorge il relativo diritto).

In linea di principio, la prova delle anteriorità di fatto distruttive della novità deve essere rigorosa e, quindi, riscontrabile oggettivamente; il che pare difficilmente compatibile con un mezzo istruttorio quale la testimonianza, estremamente esposta alla soggettività del dichiarante e, tanto più inattendibile, quanto maggiore è il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti da provare.

L’ordine di pubblicazione pare svolgere, nel complessivo sistema delle sanzioni accessorie previste dal codice, anche una funzione, latu sensu, sanzionatoria-deterrente; con la conseguenza che, nonostante la scadenza del brevetto, la domanda in esame può essere accolta.

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Misura coercitiva indiretta (614 bis cpc): natura e limiti
Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614 bis c.p.c., concede (o nega) la misura coercitiva...

Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614 bis c.p.c., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista ha natura di provvedimento in rito, perché la misura non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale.

L’art. 614 bis c.p.c. tende a realizzare l’effettività del “giusto processo” quale forma di esecuzione indiretta volta a coartare la volontà del debitore nella esecuzione spontanea di prestazioni che presentano un nucleo di incoercibilità. È escluso che la norma abbia una funzione sanzionatoria ovvero risarcitoria, poiché la sua quantificazione avviene prima dell’eventuale verificarsi dell’inadempimento e prescinde da qualsiasi prova o rappresentazione di un danno, anche futuro.

È da escludere che il precetto possa conservare la propria efficacia nel caso in cui si siano verificate, successivamente alla formazione del titolo, fatti estintivi della prestazione cui la penale accede, ovvero laddove le stesse modalità di escussione dell’astreinte siano idonee a rivelare un uso distorto e abusivo del rimedio processuale da parte del beneficiario della previsione.
La penale di cui all’art. 614 bis c.p.c. è finalizzata non già a far conseguire al creditore una posizione di vantaggio qualitativamente maggiore o diversa da quella derivante dalla statuizione di condanna principale, bensì a garantire una tutela ausiliaria volta alla realizzazione del diritto, a cui la statuizione di condanna accede.

Il fondamentale principio di buona fede e correttezza impone al creditore di agire, anche in via esecutiva, per il soddisfacimento dei propri diritti senza porre a carico dell’obbligato indebiti aggravi.

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La funzione della pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale ex art. 126, comma 1, c.p.i.
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi...

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, co. 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. In particolare, la pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. Tale sanzione deve applicarsi, peraltro, secondo un regime di proporzionalità, dovendosi considerare le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

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La tutela cautelare dalle importazioni parallele
Il fenomeno delle importazioni parallele nel territorio UE, di prodotti destinati dal titolare dei marchi al territorio extracomunitario, comporta la...

Il fenomeno delle importazioni parallele nel territorio UE, di prodotti destinati dal titolare dei marchi al territorio extracomunitario, comporta la violazione dei marchi, non producendosi l’effetto dell’esaurimento dei diritti su di essi, art. 5 CPI e 15 Reg. UE 2017/1001.

L'immissione in commercio, nella altrui zona di esclusiva, di prodotti non destinati al mercato comunitario e comunque oggetto di manipolazione costituisce violazione dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. poiché, oltre all'effetto confusorio, insito nella contraffazione, va considerato che il pubblico dei consumatori potrebbe essere indotto ad attribuire caratteristiche di minor pregio ai prodotti in tal modo commercializzati.

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Competenza territoriale e locus commissi delicti; legittimazione passiva nell’azione di contraffazione; concorrenza sleale per appropriazione di pregi
Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di “forum commissi delicti” va inteso –...

Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di "forum commissi delicti" va inteso - secondo un'interpretazione sistematica in considerazione di altre norme (art. 20 c.p.c. e art. 7 Reg. CE 1215/2012) - sino a comprendere il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, dovendosi in ogni caso "conservare una ragione d'essere al criterio di deroga della competenza in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l'incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali".

In una causa di contraffazione, la legittimazione passiva spetta a tutti i contraffattori tra cui il produttore dei beni contraffatti, ma anche a tutti i soggetti che hanno partecipato, nelle varie fasi, alla loro commercializzazione, importazione, pubblicizzazione.

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti altrui ricorre esclusivamente quanto un imprenditore, che in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori

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Eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust: competenza territoriale
Ove la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma 2, lett....

Ove la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, sia fatta valere non in via di azione, ma in via di eccezione rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla convenuta, è escluso che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, giacché detta competenza investe, a norma dell’art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.

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Competenza territoriale del giudice in materia di Illeciti civili a mezzo internet
In materia di  illecito civile, posto in essere attraverso l’uso di internet, la determinazione del luogo di commissione del fatto...

In materia di  illecito civile, posto in essere attraverso l’uso di internet, la determinazione del luogo di commissione del fatto illecito (c.d. “forum commissi delicti”),  ai fini della individuazione del Giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 120, commi 2 e 6, c.p.i. Secondo tali disposizioni l’azione deve proporsi dinanzi alla Sezione specializzata nella cui circoscrizione il convenuto ha la residenza o il domicilio ovvero i fatti sono stati commessi,  cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno. Sicché, ove la violazione dei diritti di proprietà industriale  sia stata attuata tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.

 

 

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Misura della descrizione, contraffazione indiretta, estensione della nullità della rivendicazione invalida
La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero...

La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero (ii) della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio. I presupposti per la concessione della misura devono essere valutati in relazione alla specifica funzione di tutela del diritto processuale alla prova e di acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito. Sotto il profilo del fumus, è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e, quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione, fondando essi il “sospetto” della violazione e da far ritenere la pertinenza degli elementi probatori che si intendono acquisire rispetto al futuro giudizio di merito. Sotto il profilo del periculum in mora va valutata la finalità della misura volta ad acquisire ovvero a salvaguardare la prova, che potrebbe essere dispersa od occultata nel tempo necessario per giungere all’accertamento della violazione nel giudizio di merito. Detto requisito va, dunque, considerato sia in relazione all'attualità della violazione contestata e quindi al pregiudizio grave ed irreparabile che consegue agli illeciti denunciati, sia in relazione al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l'iniziativa non fosse posta in essere con urgenza. E’ rispetto all’attualità del fenomeno contraffattivo dedotto che va verificata la sussistenza del periculum in mora, da valutarsi in relazione al pregiudizio che alla parte potrebbe derivare, rispetto alla tutela nel merito del diritto che si assume essere stato leso, dall’occultamento o dalla alterazione della prova.

La nullità della rivendicazione che protegge un singolo risultato inventivo non può, di per sé sola, comportare l’invalidità di una diversa rivendicazione che, pur comprendendo il trovato, presenti caratteristiche tecniche aggiuntive, funzionali a disciplinarne l’interazione tecnica con altri elementi estranei alla prima rivendicazione.

Non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. In tal caso, la nullità della rivendicazione principale comporta la degradazione della stessa ad arte nota, mentre la tutela brevettuale subisce un restringimento al trovato di cui alla rivendicazione dipendente.

Ai fini della integrazione dell’illecito di contraffazione indiretta, ex art. 66, c. 2, c.p.i., l’elemento oggettivo, consistente nella (i) fornitura a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e (ii) la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi, concorre con l’esigenza che l’autore della contraffazione sia consapevole dell'uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto idoneo a realizzare l'invenzione brevettata. Il terzo deve avere conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l'invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l'ordinaria diligenza. In particolare, è richiesto che vi sia un “uso illecito”, ossia contraffattivo, da parte dell’acquirente del “mezzo” offerto dal terzo-autore della contraffazione indiretta. Dunque la configurazione “a valle” della contraffazione diretta è ritenuta necessaria al fine di connotare di illiceità, quale contraffazione indiretta, l’attività svolta “a monte” dal terzo. Si tratta di una scelta ermeneutica ben precisa, dettata al fine di perimetrare l’ambito di applicazione della contraffazione indiretta quale tutela offerta al titolare del brevetto: non può essere invocata per censurare l’attività del fornitore “a monte” a prescindere dall’illiceità dell’attività svolta “a valle”.

L’art. 121 bis c.p.i. prevede dei mezzi istruttori di carattere endoprocessuale che non possono integrare una domanda di merito autonoma, ma soltanto strumentale ad altre domande mirate a contrastare la violazione di un diritto di privativa disciplinato dal c.p.i.

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Il requisito del fumus boni iuris nel procedimento di descrizione
Il procedimento della descrizione è finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione e della sua entità in vista...

Il procedimento della descrizione è finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione e della sua entità in vista del futuro giudizio di merito. Il requisito del fumus boni juris che deve essere valutato dal Giudice ai fini dell’emissione della misura cautelare, deve riguardare, in via diretta, il diritto processuale alla prova, mentre sono, in via indiretta, il diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Ai fini della descrizione, dunque, il fumus “è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda”. Deve ritenersi, quindi, sufficiente ai fini della concessione della misura della descrizione una sufficiente prova dell’esistenza della privativa o del diritto d’autore, oltre che la prova di elementi da cui si possa ritenere sussistente un ragionevole sospetto della violazione di cui si voglia acquisire la prova con la descrizione.

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Procedimento per descrizione: strumentalità e onere della prova
La descrizione è finalizzata alla acquisizione e alla conservazione della prova non solo della violazione del diritto di proprietà industriale,...

La descrizione è finalizzata alla acquisizione e alla conservazione della prova non solo della violazione del diritto di proprietà industriale, ma anche dell’entità e della misura della violazione in vista del futuro giudizio di merito qualora il titolare del diritto non sia riuscito a reperire detta prova altrimenti e vi sia un pericolo di dispersione della stessa. Sotto il profilo del fumus è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce e che siano offerti elementi tali da fondare il “sospetto” della violazione e da escludere l’esploratività della richiesta.

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