In tema di segreto aziendale è onere di parte attrice quello di allegare in modo specifico e conseguentemente provare non solo l’esistenza e la titolarità delle informazioni di cui lamenta la sottrazione, ma anche la presenza di tutti i presupposti per la qualificazione di tali informazioni come segreti commerciali, e quindi la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ art. 98 cpi. Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione.
Non può essere attratta alla competenza del Giudice specializzato la domanda che verte sulla violazione del patto di non concorrenza di un ex dipendente anche se proposte unitamente a domande concernenti ipotesi di concorrenza sleale interferente, dovendosi escludere che la vis attractiva della competenza del c.d. Tribunale delle imprese operi quando una delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c., operando in tali ipotesi la regola generale dell'ordinamento, desumibile dal terzo comma dell'art. 40 c.p.c.
La perizia di parte stragiudiziale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio, è inidonea a costituire prova in giudizio ed è considerata una mera allegazione difensiva liberamente apprezzata dal giudice.
In assenza di un accertamento tecnico preventivo attuabile attraverso gli strumenti tipici contemplati dal codice di rito e dal codice della proprietà industriale, le indagini effettuate dalla parte devono essere svolte nel rispetto di quelle precise sequenze procedimentali, documentate, che per prassi caratterizzano anche i campionamenti effettuati da privati (prelievo del campione documentato, custodia in contenitore sigillato e tracciamento sino alla consegna in laboratorio).
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere attendibilità alla perizia di parte dell'attrice Sun World International volta a dimostrare l'identità genetica tra l'uva venduta dalla convenuta Conad e quella coperta dal brevetto dell'attrice a causa del difetto di condizioni di trasparenza sul confezionamento del campione analizzato e sulla sua tracciabilità.]
In un giudizio di contraffazione di brevetto, la revoca di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., “processualmente definitivo” può avvenire soltanto qualora emerga un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante, sotto il profilo del periculum in mora o del fumus boni iuris, ai fini della rinnovazione dello stesso giudizio cautelare. In tal caso l’esito di una prova, in quanto mero fatto processuale e non fatto storico, potrebbe apportare un nuovo elemento di giudizio, ma alla sola condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico e si sottragga, perciò, alla necessità di una valutazione da parte del giudice.
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.
Le spese sostenute per documentare la violazione ovvero per attività svolte al di fuori del contesto strettamente processuale non costituiscono spese processuali ma piuttosto danno emergente, ossia una perdita economica derivante dall’obbligo di difendersi in giudizio; peraltro, anche in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l’esborso in questione costituisce una voce di danno emergente.
L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168/2003, dev’essere interpretato restrittivamente, nel senso che tale norma non può comportare un’attrazione, in favore delle sezioni specializzate in materia d’impresa, di tutte le domande che siano connesse a qualsiasi titolo con quelle indicate nei primi due commi del suddetto art. 3. Il rapporto di connessione tra procedimenti è un criterio speciale ed inderogabile di attribuzione della competenza per materia alle sezioni specializzate e sebbene sia considerato dal legislatore alla stregua di un criterio cogente di attribuzione di competenza esclusiva in favore delle suddette sezioni, opera come tale nei soli casi in cui la connessione tra le cause sia così stretta da rendere indefettibile il simultaneus processus, ossia quando sussista una connessione cd. “qualificata” tra le cause, ravvisabile nello schema della pregiudizialità-dipendenza o della pregiudizialità tecnica.
Nel caso in cui la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia proposta innanzi al giudice dell’opposizione congiuntamente ad un’opposizione agli atti esecutivi e ad un’opposizione all’esecuzione entrambe fondate su altra causa petendi, qualora dette cause vengano rimesse innanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa con ordinanza d’incompetenza emessa dal giudice dell’opposizione, va sollevato d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., atteso che la cd. vis attractiva della competenza del tribunale delle imprese non opera quando una delle cause rientri nell’alveo della competenza cd. “funzionale” di altro giudice.
Nell’ambito di un procedimento cautelare non rileva la tempestività dell'eccezione di competenza territoriale, potendo la stessa comunque essere esaminata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 28 c.p.c.
Al fine di evitare il fenomeno del c.d. forum shopping, in relazione a fatti illeciti diffusi territorialmente attraverso la rete, la condotta rilevante deve individuarsi nel luogo ove è avvenuta l’immissione nel sito internet delle notizie la cui diffusione ha determinato il danno.
La descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto di cui si afferma la lesione ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso.
Le contestazioni relative alla validità dei titoli di privativa e alle rivendicazioni azionate o alla diversità del prodotto esulano dal thema decidendum tipico del procedimento di descrizione e costituiscono delle deduzioni proponibili nell’eventuale giudizio di merito, al fine di resistere all’accertamento degli illeciti denunciati dalla ricorrente, nonché oggetto del processo a cognizione piena.
La transazione pro quota o parziale, con la conseguente estinzione del rapporto processuale con il creditore, determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà, con la conseguenza che, in applicazione degli artt. 1313 e 1299 c.c., “se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà”. Pertanto, il transigente rimane esposto, nei rapporti interni con i condebitori, all’applicazione dell’art. 1313 c.c. in quanto la transazione pro quota comporta lo scioglimento del vincolo solidale nei rapporti tra creditore e beneficiario e non nei rapporti con gli altri condebitori solidali, con conseguente diritto del condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ad esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.
Sebbene l'art. 120 c.p.i. non richiami espressamente l'art. 33 c.p.c., le condizioni del cumulo soggettivo in materia di proprietà industriale devono comunque definirsi in via interpretativa secondo criteri analoghi a quelli contemplati dalla disposizione del codice di procedura civile, che sono di stretta interpretazione in quanto posti a presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge.
L'art. 33 c.p.c. si riferisce esclusivamente al foro generale della persona (fisica o giuridica) convenuta e, pertanto, non autorizza il simultaneo processo davanti ad un giudice che sarebbe territorialmente competente su una delle domande in base al diverso criterio del foro dell'attore, previsto dal secondo comma dell'art. 18 c.p.c. nel caso di convenuto privo di residenza, domicilio o dimora nello stato, ovvero in base ai criteri facoltativi posti dall'art. 20 c.p.c. per le controversie relative ai diritti di obbligazione.
Quando l'illecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ragioni di certezza e prevedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui "i fatti sono stati commessi" (a mente dell'art. 120, comma 6, c.p.i.) in quello in cui avviene l'inserimento sul sito delle offerte di vendita.
Nel caso in cui la vendita viene stimolata da colui che lamenta il danno, direttamente o tramite un soggetto interposto, senza alcuna finalità di soddisfare un bisogno o un'esigenza di consumo, la provocazione è da considerarsi inidonea a radicare la competenza, in base al forum commissi delicti, presso il luogo in cui l'offerta è stata rivolta all'agente provocatore o è stata da questi percepita, deponendo in tal senso il principio generale secondo cui vanno reputati inammissibili gli spostamenti della competenza territoriale determinati attraverso accorgimenti chiaramente strumentali e maliziosi dell'attore.
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.
Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.
Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.
Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.
La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.
Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di altre misure cautelari, dovendo essere apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto che richiede la descrizione dovrà fornire elementi sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ed altresì offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione.
La contraffazione indiretta, disciplinata dall’art. 66 c.p.i., ha il fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si connotato di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, data dall’impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Deve dunque considerarsi contraffazione indiretta di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole - oltre che dell'idoneità - anche della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione.
La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.
Il Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d'Italia. L’eventuale nullità, discendente dall’intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55/2005 della Banca d’Italia, è limitata alle sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e non estesa all’intero contratto.