L’indagine sulla contraffazione deve essere compiuta in base a quanto stabilito dall’art. 20, lett. b), c.p.i., che richiede un giudizio di confondibilità attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra (altro…)
Quando i servizi commercializzati dalle parti sono assolutamente sovrapponibili non solo come settore merceologico ma anche come pubblico di riferimento e segmento di mercato, è sufficiente anche (altro…)
Nell'ambito di un giudizio di contraffazione , l’intervenuta rinuncia al marchio registrato da parte del preteso contraffattore fa cessare la materia contendere sulla domanda di nullità del marchio rinunciato, ma (altro…)
Va rigettata la domanda di contraffazione di un marchio - nel caso di specie peraltro estremamente debole - laddove le parti operino nello stesso mercato ma in sezioni ben distinte (nel caso concreto: abbigliamento sportivo, giovanile ed economico da un lato- abbigliamento elegante e costoso dall'altro), dovendosi escludere in tal caso il rischio di confondibilità od associabilità tra i prodotti.
La nozione di "associazione", richiesta dall'art. 20 lett. b) c.p.i. per l'integrazione della fattispecie di contraffazione dei marchi, non costituisce un'alternativa alla nozione di "rischio di confusione", limitandosi a precisarne l'estensione. La semplice associazione (altro…)
Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. (altro…)
Due marchi simili o identici tra loro devono ritenersi confondibili – e perciò soggetti alla disciplina di cui all’art. 20 cpi – non solo quando vi sia il rischio che i beni o servizi del marchio registrato successivamente siano ricollegati all’azienda titolare del marchio anteriore, ma anche nel caso inverso in cui i beni o servizi del marchio anteriore siano associati dai consumatori al titolare del marchio successivo, fenomeno che si verifica quando la forza e la notorietà generale dell’azienda titolare del secondo marchio è tale, da indurre i consumatori a ritenere che anche i prodotti o servizi del titolare del primo marchio provengano o siano ricollegabili all’azienda leader sul mercato (cd reverse confusion). (altro…)
Quando due segni condividono il cd. "cuore", l'aggiunta di una lettera non è sufficiente a differenziarli in modo rilevante. In particolare, nel determinare se esiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, devono essere tenuti in considerazione l'affinità tra le attività delle imprese e i prodotti per i quali il marchio è adottato, la circostanza che (altro…)
Il diritto di privativa accordato dalla legge al titolare del marchio non può estendersi anche agli elementi identificativi dell'attività che ha luogo sotto di esso, quasi che la titolarità del marchio consentisse al suo proprietario in considerazione della sua diretta riferibilità ad uno specifico "format" imprenditoriale di riservarne solo a sè stesso l'esercizio, (altro…)
Attesa la rinomanza sul territorio dei marchi azionati, ne deriva che il loro illecito utilizzo concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia (altro…)
La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall'art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la simmetria sostanziale e numerica dei componenti degli elementi posti in comparazione. Il rischio di associazione tra i segni ex art. 20 lett. b) c.p.i. si verifica allorquando il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di due imprese diverse e che pertanto (altro…)