Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno, dato che l’azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare
del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere, poiché (altro…)
Il giudizio di confondibilità tra marchi si modula secondo canoni tradizionalmente seguiti, attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione ed in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Cosicché, (altro…)
Rispetto al marchio “Aranciotti dei Girarrosti S. Rita”, l’utilizzo del singolare e l’eliminazione del riferimento alla catena Girarrosti Santa Rita non valgono a differenziare il segno del concorrente “L’Aranciotto” in misura idonea (altro…)
Sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'art. 9 lettera b) del Regolamento (CE) n.207/2009 in caso di quasi integrale riproduzione di un marchio comunitario registrato (nel caso di specie: una striscia colorata) sul prodotto di un (altro…)
Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e pertanto idonea ex art.36 c.p.c. a derogare alle regole ordinarie di competenza, quando la domanda di parte convenuta abbia ad oggetto marchi ulteriori rispetto a quelli azionati dall'attrice, che (altro…)
Nel giudizio di contraffazione di un marchio, lievissime differenziazioni introdotte dal presunto contraffattore che non introducano, anche rispetto all’ insieme, elementi di differenziazione sufficienti ad escludere l’interferenza con i segni anteriori, determinano un evidente rischio di confusione, anche sotto il profilo dell’ associazione tra (altro…)
L’indagine sulla contraffazione deve essere compiuta in base a quanto stabilito dall’art. 20, lett. b), c.p.i., che richiede un giudizio di confondibilità attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra (altro…)
Quando i servizi commercializzati dalle parti sono assolutamente sovrapponibili non solo come settore merceologico ma anche come pubblico di riferimento e segmento di mercato, è sufficiente anche (altro…)
Nell'ambito di un giudizio di contraffazione , l’intervenuta rinuncia al marchio registrato da parte del preteso contraffattore fa cessare la materia contendere sulla domanda di nullità del marchio rinunciato, ma (altro…)
Va rigettata la domanda di contraffazione di un marchio - nel caso di specie peraltro estremamente debole - laddove le parti operino nello stesso mercato ma in sezioni ben distinte (nel caso concreto: abbigliamento sportivo, giovanile ed economico da un lato- abbigliamento elegante e costoso dall'altro), dovendosi escludere in tal caso il rischio di confondibilità od associabilità tra i prodotti.
La nozione di "associazione", richiesta dall'art. 20 lett. b) c.p.i. per l'integrazione della fattispecie di contraffazione dei marchi, non costituisce un'alternativa alla nozione di "rischio di confusione", limitandosi a precisarne l'estensione. La semplice associazione (altro…)
Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. (altro…)