Due marchi simili o identici tra loro devono ritenersi confondibili – e perciò soggetti alla disciplina di cui all’art. 20 cpi – non solo quando vi sia il rischio che i beni o servizi del marchio registrato successivamente siano ricollegati all’azienda titolare del marchio anteriore, ma anche nel caso inverso in cui i beni o servizi del marchio anteriore siano associati dai consumatori al titolare del marchio successivo, fenomeno che si verifica quando la forza e la notorietà generale dell’azienda titolare del secondo marchio è tale, da indurre i consumatori a ritenere che anche i prodotti o servizi del titolare del primo marchio provengano o siano ricollegabili all’azienda leader sul mercato (cd reverse confusion). (altro…)
Quando due segni condividono il cd. "cuore", l'aggiunta di una lettera non è sufficiente a differenziarli in modo rilevante. In particolare, nel determinare se esiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, devono essere tenuti in considerazione l'affinità tra le attività delle imprese e i prodotti per i quali il marchio è adottato, la circostanza che (altro…)
Il diritto di privativa accordato dalla legge al titolare del marchio non può estendersi anche agli elementi identificativi dell'attività che ha luogo sotto di esso, quasi che la titolarità del marchio consentisse al suo proprietario in considerazione della sua diretta riferibilità ad uno specifico "format" imprenditoriale di riservarne solo a sè stesso l'esercizio, (altro…)
Attesa la rinomanza sul territorio dei marchi azionati, ne deriva che il loro illecito utilizzo concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia (altro…)
La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall'art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la simmetria sostanziale e numerica dei componenti degli elementi posti in comparazione. Il rischio di associazione tra i segni ex art. 20 lett. b) c.p.i. si verifica allorquando il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di due imprese diverse e che pertanto (altro…)
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto, non in via analitica ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
Con riferimento al rischio di confusione, vi sono alcuni particolari del prodotto – compresa la mancanza di indicazione sul paese di origine - che, sebbene possano sfuggire al consumatore, attento solo alla marca e all'aspetto complessivo di questo, non possono non essere percepiti da un venditore professionale (altro…)
Lo scopo di un testo contrattuale è quello di regolamentare in un certo modo e a determinate condizioni i rapporti tra i contraenti e non quello di evitare un diverso trattamento tra le parti stesse e soggetti terzi eventuali e del tutto estranei all'accordo. Queste pattuizioni ulteriori possono anche esservi (altro…)
In tema di contraffazione di segni, deve essere data un'interpretazione restrittiva di identità ai sensi dell'art. 20 lett. a) c.p.i.: la nozione di identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi, riprendendo (altro…)
Deve essere accolta la richiesta di rimozione immediata delle insegne riproducenti il marchio o la denominazionazione del titolare di tali diritti a seguito della risoluzione del contratto di riparazione di beni e di acquisto e vendita di pezzi di ricambio (altro…)