Il brevetto richiede per la sua validità, oltre alla novità intrinseca o originalità, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa, cosicché la mancanza nell'ambito della descrizione dell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto.
L’art. 82 c.p.i. riserva la tutela del modello di utilità ai nuovi modelli che sono atti a conferire particolare efficacia, in virtù ad esempio di loro particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazione di parti. L'insistito uso dell'attributo "particolare" denota la volontà del legislatore di porre un filtro di accesso alla tutela ulteriore a quello della mera novità, filtro che seppur su un piano qualitativamente differente, cioè quello più specifico dell'efficacia di impiego, rispecchia quello dell’attività inventiva; il modello di utilità opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, mentre l’invenzione si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto.
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili.
La fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2598, n. 2 c.c., tanto nella forma della denigrazione altrui quanto in quella dell'appropriazione di pregi, tutela la funzione di promozione dell'impresa e, quanto alla denigrazione, mira ad evitare che un concorrente sia posto in cattiva luce.
L'invio di diffide a tutela di un brevetto che ha superato la fase di esame europeo, anche se ne è stata successivamente accertata la nullità, costituisce esercizio in buona fede del diritto, trovando fondamento nella ragionevole convinzione di validità del brevetto [nella specie, diffida inviata alla piattaforma di e-commerce che distribuiva il prodotto del concorrente, con conseguente sospensione temporanea delle vendite]; in ogni caso il danno da concorrenza sleale non può essere liquidato in via equitativa se l’attore non alleghi gli elementi di quantificazione di cui può ragionevolmente disporre, quali le quantità vendute sul canale, il prezzo e la durata della sospensione.
Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e il brevetto deve essere dichiarato parzialmente nullo per le parti corrispondenti; le limitazioni introdotte nel corso del giudizio sono ammissibili in quanto non amplino l’ambito della tutela e non estendano l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, e il brevetto così riformulato, ove i consulenti tecnici ne accertino la validità, resta opponibile ai terzi nel testo limitato.
La diffusione, in una fiera di settore, di una brochure che attribuisca al fondatore dell’impresa la realizzazione del primo prodotto di una certa categoria presso un’azienda che in realtà è quella del concorrente, che lo ritragga con un prodotto recante il marchio del concorrente e che vanti come brevettato un prodotto privo di privative integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., con conseguente inibitoria dell’uso del materiale; non vanno tuttavia disposte la penale per l’inosservanza dell’inibitoria, quando non risulti alcun uso successivo della brochure e l’ipotesi di reiterazione sia del tutto astratta, né la pubblicazione della sentenza, in difetto di elementi da cui desumere una significativa diffusione del materiale. Esclusa la contraffazione, le spese sostenute per il parere tecnico di parte che l’aveva affermata non possono essere poste a carico del convenuto.
Il giudizio di novità del brevetto ai sensi dell’art. 46 c.p.i. è una valutazione fondata su elementi oggettivi e documentali – il contenuto dell’anteriorità e quello del brevetto in verifica – e non una circostanza di fatto passibile di confessione: l’ammissione, da parte del titolare, della fondatezza delle obiezioni di carenza di novità mosse dall’esaminatore europeo, con conseguente modifica della rivendicazione nella domanda di brevetto europeo, non svolge alcuna funzione nel giudizio di novità del parallelo brevetto italiano. La nullità per carenza di novità richiede che il trovato anteriore possieda tutte le caratteristiche della rivendicazione indipendente, e soltanto in tal caso può passarsi a verificare l’inventività delle singole rivendicazioni dipendenti.
Ai sensi dell’art. 59 c.p.i., come modificato dalla l. n. 102/2023, qualora per la stessa invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano e un brevetto europeo aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo; anche nel regime previgente i due titoli conservavano parziale autonomia per le parti in cui non erano esattamente sovrapponibili.
Ai fini della contraffazione rileva il solo testo della rivendicazione indipendente, che conferisce novità e altezza inventiva alla privativa: la contraffazione sussiste se, e solo se, tutti gli elementi della rivendicazione indipendente sono riprodotti nel prodotto in verifica, mentre è irrilevante la riproduzione di rivendicazioni dipendenti, che hanno normalmente valore complementare o di specificazione e restano accessorie al trovato. La contraffazione per equivalenti non si fonda sul confronto tra le idee inventive generali dei trovati, ma sul confronto tra uno o più aspetti specifici del trovato e le corrispondenti caratteristiche del prodotto assunto interferente, indagando lo scarto sostitutivo con il criterio dell’ovvietà della sostituzione alla luce delle competenze del tecnico del settore o della rispondenza ai criteri di identità di modo, funzione e risultato; l’identità di funzione e di risultato non soddisfa il triplo test se manca l’identità di modo, e la sostituzione non è ovvia quando l’inserimento del mezzo sostitutivo [nella specie, un attuatore idraulico attivo al posto di mezzi elastici passivi] richieda ulteriori adattamenti della struttura perché il meccanismo possa funzionare.
Ai sensi dell’art. 121 c.p.i., l’onere di provare la nullità del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso su chi impugna il titolo; nel procedimento cautelare per contraffazione l’eccezione di nullità del brevetto sollevata genericamente dal resistente, senza allegazioni né supporto probatorio, non vale a escludere il fumus boni iuris, né sono idonei di per sé a invalidare il titolo gli eventuali rapporti commerciali intercorsi tra le parti prima della registrazione del brevetto.
In tema di contraffazione di brevetti, sussiste il periculum in mora ove si consideri che la commercializzazione dei prodotti contraffatti arrecherebbe un danno in termini di sviamento di clientela e di svilimento del brevetto non integralmente riparabile dal futuro risarcimento pecuniario, stante l’estrema difficoltà di determinare l’entità del pregiudizio anche solo in via equitativa all’esito del giudizio di merito.
Nessun provvedimento cautelare o di condanna alle spese può essere adottato in danno della società resistente sottoposta medio tempore a liquidazione giudiziale, dovendo ogni ragione di credito nei suoi confronti essere accertata dinanzi al giudice delegato.
Sussiste un rapporto di concorrenza, non di pregiudizialità, tra il procedimento, sostanzialmente amministrativo, innanzi all'EPO e il giudizio ordinario in ordine alla nullità dei brevetti (Cass., S.U., n. 6532/2008). Ne consegue che la pendenza del giudizio di opposizione non costituisce ostacolo alla definizione del presente procedimento (peraltro, di natura cautelare) poiché tra i due procedimenti (amministrativo da una parte e giurisdizionale dall’altra) non vi è rapporto di pregiudizialità, non essendo inoltre l’autorità giudiziaria nazionale vincolata a tale decisione (cfr. tra le tante Trib. Milano sent. n. 6013/2019 del 24/07/2019 e n. 4355/2022 del 04/04/2022).
La giurisprudenza consolidata stabilisce che un documento anteriore preclude la novità di qualsiasi elemento rivendicato derivabile direttamente e inequivocabilmente da quel documento, comprese le caratteristiche implicite per una persona esperta nell'arte in ciò che è espressamente menzionato nel documento.
La cessazione della condotta illecita non esclude - di per sé - la persistenza del periculum allorquando la condotta possa essere reiterata in futuro e la parte responsabile della condotta medesima non dia prova di aver adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva. Di talché, l'interruzione delle condotte illecite, accompagnate da generici impegni, non consente al Tribunale di formulare un concreto giudizio prognostico in ordine alla futura reiterazione dell'illecito, dovendosi del resto dare prevalenza alle preponderanti esigenze di tutela del soggetto danneggiato (e quindi al suo interesse di sventare il rischio di danni futuri) anche tramite un'inibitoria non immediatamente utile, rispetto alla posizione dell'autore dell'illecito il quale comunque da un'inibitoria non riceverà concreto nocumento ove davvero non intenda reiterare le condotte illecite (cfr. Trib. Milano, sentenza del 4 ottobre 2021 e sentenza del 14 novembre 2005).
È nullo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i., il brevetto il cui oggetto si estende oltre il contenuto della domanda originaria. Ciò accade quando, in sede di replica alle obiezioni dell’esaminatore, il richiedente introduce elementi inventivi nuovi (un nuovo scopo, una nuova modalità di utilizzo, una nuova funzionalità di un componente) non ricavabili in modo chiaro e inequivocabile dalla descrizione e dai disegni della domanda iniziale: tali modifiche integrano una nuova invenzione, per la quale avrebbe dovuto essere depositata una nuova domanda.
La riformulazione ex articolo 79 c.p.i. comporta la rinuncia al brevetto come originariamente concesso. La contraddizione fra rivendicazione e descrizione determina la carenza della sufficiente descrizione e la seguente invalidità della privativa, ai sensi dell’art. 76, lettera b), c.p.i. L’estensione dell’oggetto della privativa, all’esito della riformulazione ex art. 79 c.p.i., rispetto al brevetto originario, determina l’invalidità della rivendicazione estesa, ai sensi dell’articolo 76, lettera c), c.p.i.
In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla (art. 76 co. 1 let. b CPI) non si deve confondere l’ampiezza dell’effetto tecnico fornito da una certa soluzione con il requisito di sufficienza di descrizione, che riguarda il fatto che la soluzione, pur nel suo ampio spettro di effetti, sia replicabile dall’esperto del settore.È inoltre opportuno utilizzare come criterio per interpretare il testo brevettuale e le rivendicazioni di una privativa la figura dell’esperto del ramo, dotato di ordinarie nozioni del settore, il quale valuta il testo brevettuale "as a whole", ossia con mente desiderosa di apprendere, senza isolare arbitrariamente delle porzioni del testo brevettuale per fornire una interpretazione di tipo prevalentemente semantico.
Nella valutazione del requisito dell’attività inventiva, di cui all’art. 48 c.p.i., è opportuno avvalersi della metodologia della c.d. problem - solution approach, ovvero il criterio ermeneutico indicato e adottato nei protocolli interpretativi dell’EPO e largamente condiviso dalla giurisprudenza che si occupa della materia brevettuale. Il CTU, infatti, dopo essersi premurato di definire le competenze dell’esperto del ramo a cui ascrivere la valutazione dell’attività inventiva, deve individuare la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l’invenzione oggetto di causa, e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, svolgendo, infine, l’analisi di ovvietà ex ante con il metodo "would - could", verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell’arte nota fossero tali da indurre o suggerire all’esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.
Non sussiste la possibilità di dichiarare la nullità parziale del brevetto relativamente a singoli disegni, la cui incoerenza con le rivendicazioni può invece rilevare, ad esempio, per escludere la contraffazione del titolo da parte di prodotti realizzati con caratteristiche corrispondenti ai disegni stessi. Tale conclusione è in linea con il sistema brevettuale che conferisce un ruolo centrale alle rivendicazioni nel definire l’ambito di protezione del brevetto, anche nel caso di limitazione o di sua nullità parziale, ed ai disegni la funzione di supporto interpretativo delle rivendicazioni.