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Tribunale di Venezia, 6 Ottobre 2025, n. 4652/2025

Brevetto: giudizio di novità non confessabile, coesistenza di titolo italiano ed europeo, rivendicazione indipendente e limiti della contraffazione per equivalenti

Tribunale di Venezia, 6 Ottobre 2025, n. 4652/2025
Brevetto: giudizio di novità non confessabile, coesistenza di titolo italiano ed europeo, rivendicazione indipendente e limiti della contraffazione per equivalenti

Il giudizio di novità del brevetto ai sensi dell’art. 46 c.p.i. è una valutazione fondata su elementi oggettivi e documentali – il contenuto dell’anteriorità e quello del brevetto in verifica – e non una circostanza di fatto passibile di confessione: l’ammissione, da parte del titolare, della fondatezza delle obiezioni di carenza di novità mosse dall’esaminatore europeo, con conseguente modifica della rivendicazione nella domanda di brevetto europeo, non svolge alcuna funzione nel giudizio di novità del parallelo brevetto italiano. La nullità per carenza di novità richiede che il trovato anteriore possieda tutte le caratteristiche della rivendicazione indipendente, e soltanto in tal caso può passarsi a verificare l’inventività delle singole rivendicazioni dipendenti.

Ai sensi dell’art. 59 c.p.i., come modificato dalla l. n. 102/2023, qualora per la stessa invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano e un brevetto europeo aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo; anche nel regime previgente i due titoli conservavano parziale autonomia per le parti in cui non erano esattamente sovrapponibili.

Ai fini della contraffazione rileva il solo testo della rivendicazione indipendente, che conferisce novità e altezza inventiva alla privativa: la contraffazione sussiste se, e solo se, tutti gli elementi della rivendicazione indipendente sono riprodotti nel prodotto in verifica, mentre è irrilevante la riproduzione di rivendicazioni dipendenti, che hanno normalmente valore complementare o di specificazione e restano accessorie al trovato. La contraffazione per equivalenti non si fonda sul confronto tra le idee inventive generali dei trovati, ma sul confronto tra uno o più aspetti specifici del trovato e le corrispondenti caratteristiche del prodotto assunto interferente, indagando lo scarto sostitutivo con il criterio dell’ovvietà della sostituzione alla luce delle competenze del tecnico del settore o della rispondenza ai criteri di identità di modo, funzione e risultato; l’identità di funzione e di risultato non soddisfa il triplo test se manca l’identità di modo, e la sostituzione non è ovvia quando l’inserimento del mezzo sostitutivo [nella specie, un attuatore idraulico attivo al posto di mezzi elastici passivi] richieda ulteriori adattamenti della struttura perché il meccanismo possa funzionare.

Non vi è luogo a pronuncia ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. con riferimento a singole domande, poiché la sanzione dell’azione o della resistenza in mala fede riguarda la lite nel suo complesso.

Data Sentenza: 06/10/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 3683 / 2021
Allegato:
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Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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