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Sviamento di clientela: violazione ex artt. 98 C.p.i. e 2598 c.c.
In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non...

In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non notorietà o facile accessibilità; pertanto, è necessario che la parte che ne invoca la tutela specifichi la natura e la tipologia delle informazioni aziendali che si assumono segrete e individui l’insieme delle circostanze fattuali (quali, a esempio, l’utilizzo di firewall di accesso alla rete aziendale, l’accesso alle informazioni solo mediante username e password etc) che conferiscono a quelle informazioni i criteri di segretezza, valore economico e segregazione.

La sottrazione di clientela è illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo di sviare la clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un’ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale.

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Violazione di segreti aziendali: presupposti per l’accoglimento della tutela cautelare
Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all’azienda dopo la cessazione del rapporto...

Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all'azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro rende verosimile l'esistenza di una condotta di violazione di segreto aziendale, tale da integrare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e impone l'adozione di provvedimenti cautelativi al fine di scongiurare il rischio di un aggravamento o di una perpetuazione della violazione.

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Tutela dei segreti commerciali e del know-how: quali limiti?
Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni,...

Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni, in primis in ordine alla tipologia e contenuto delle informazioni segrete mediante idonee produzioni (ad es. di disegni tecnici) anziché generiche affermazioni.

In mancanza di una adeguata allegazione circa la natura e tipologia delle conoscenze e applicazioni tecniche asseritamente riutilizzate, le caratteristiche comuni tra due dispositivi non sono sufficienti ad affermare che il secondo sia il risultato di una sottrazione di patrimonio tecnologico riservato.

Se non si ha contezza del contenuto tecnico del know-how sotteso alla realizzazione dei dispostivi mediante specifiche di progetto, la mera comunanza di funzionalità e/o di elementi costruttivi fra dispositivi aventi la medesima utilità, non è atta a dimostrare che il secondo consista in una sottrazione di know-how del precedente.

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Per la tutela dei segreti commerciali è necessaria una adeguta vigilanza sull’osservanza delle misure di riservatezza adottate
Ai fini dell’applicazione dell’art. 98 c.p.i. è necessario che le misure di riservatezza adottate dall’azienda siano concretamente osservate e che...

Ai fini dell'applicazione dell'art. 98 c.p.i. è necessario che le misure di riservatezza adottate dall'azienda siano concretamente osservate e che sulla loro osservanza vi sia una adeguata vigilanza.

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Presupposti di tutela cautelare dei segreti commerciali
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete...

Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova sia della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali, sia della sussistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi.

Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza di cui all’art. 98 cpi non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione. Pertanto, è sufficiente soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.

L’adozione di misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni non sottende la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. È infatti sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. Infine, dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono avere accesso ad esse [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, specie in sede di cognizione sommaria, l’adozione di misure quali la predisposizione di password dotate di determinate caratteristiche e periodicamente aggiornate, la compartimentazione dei dati e delle informazioni, la predisposizione di policy e regolamenti in materia di utilizzo dei dispositivi e delle informazioni, l’organizzazione di corsi di formazione in materia e la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i dipendenti].

La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di violazione industrialistica e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito ed è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare. Pertanto, in materia di descrizione il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

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Le informazioni riservate tutelabili come segreti ex art. 98 c.p.i.
È noto che le questioni di competenza vanno decise allo stato degli atti e in base a quanto prospettato dalle...

È noto che le questioni di competenza vanno decise allo stato degli atti e in base a quanto prospettato dalle parti, senza entrare nel merito della fondatezza o meno delle domande proposte. Con particolare riferimento alle controversie in materia di concorrenza sleale relative a “informazioni riservate” in ambito aziendale, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sussiste se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre opera la competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un’interferenza, neppure indiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

L’incompetenza per materia della sezione specializzata deve ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l’eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale; resta così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale "pura", in cui la lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale, valutazione che il giudice deve svolgere avuto riguardo alla mera prospettazione dei fatti da parte dell’attore, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito.

Quando vi sono i presupposti per la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, le eventuali domande di responsabilità precontrattuale, quali quella di violazione della buona fede nelle trattative contrattuali ex art 1337 c.c., restano attratte alla competenza della sezione specializzata in ragione della connessione soggettiva rilevante ai sensi dell’art. 3, comma terzo, del d.lgs. n. 168/2003.

Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti note caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”), c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

La nozione di segretezza di cui alla lettera a) dell’art. 98 c.p.i. è stata da dottrina e giurisprudenza intesa quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell’informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all’attività produttiva e commerciale dell’impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore (nel caso di specie, il mero elenco degli ingredienti è stato ritenuto privo delle quantità e dei nomi specifici di prodotti e fornitori, non è tutelabile come segreto, essendo accessibile al mercato attraverso la semplice etichettatura).

Il requisito del valore economico di cui alla lett. b) dell’art. 98 c.p.i. deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l’impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell’art. 98 c.p.i., ovvero della sottoposizione delle informazioni riservate a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali, la norma pone a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di dimostrare di aver adottato misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni segrete. L’avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. In particolare, la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione – data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni – in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di accordi di riservatezza, patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.

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Le informazioni riservate tutelabili come segreti ex art. 98 c.p.i.
Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non...

Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”); c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

La nozione di segretezza di cui alla lettera a) dell’art. 98 c.p.i. è stata intesa da dottrina e giurisprudenza quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell’informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all’attività produttiva e commerciale dell’impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore.

Il requisito del valore economico di cui alla lett. b) dell’art. 98 c.p.i. deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l’impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell’art. 98 c.p.i., ovvero della sottoposizione delle informazioni riservate a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali, la norma pone a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di adottare misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni segrete. L’avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. In particolare la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione – data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni – in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma ed inoltre di indicando dettagliatamente le informazioni segrete per le quali si chiede tutela. Ai fini della tutela di cui all’art. 98 c.p.i. non è sufficiente per chi invoca tale tutela allegare la similarità dei prodotti frutto della presunta sottrazione di know-how né tanto meno un’eventuale anteriorità dei medesimi rispetto a quelli di controparte.

Nell’ambito di un rapporto di concorrenzialità tra due imprese, il “terzo c.d. interposto”, ossia quel soggetto che agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato, risponderà in via solidale a titolo di concorrenza sleale con l’imprenditore concorrente che tra vantaggio dall’illecito.

Ai fini del risarcimento del danno, la perdita di fatturato meramente enunciata dall’attrice a nulla rivela, in sé, delle cause che l’hanno determinata: in particolare, essa non dimostra che i minori ricavi registrati rispetto al risultato economico dell’esercizio precedente siano dovuti alla divulgazione di informazioni riservate attribuita alla convenuta.

Non è possibile ovviare ad una lacuna probatoria relativa alla quantificazione del danno con una valutazione di tipo equitativo che, come noto, è ammissibile solo una volta assolto dalle parti l’onere (quantomeno) di allegazione sulle stesse gravante.

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Contraffazione di brevetti e sottrazione di segreti commerciali: principio di territorialità e onere della prova
L’art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva...

L'art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. E' quindi contraffazione di brevetto italiano o di frazione italiana di brevetto UE sia la produzione in Italia di beni destinati all'esportazione, sia l'importazione per la vendita in Italia di beni prodotti all'estero. Non sono invece incluse nell'operatività della norma le condotte non poste in essere nel territorio dello Stato.

Chi lamenta la sottrazione di informazioni riservate, nella sua qualità di titolare della privativa non titolata di cui lamenta la violazione, è tenuto a dare la prova dell'esistenza di dette informazioni, oltre che dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi delineati dall'art. 98 cpi ossia dell'esistenza di informazioni che a) nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, dalle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

 

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Concorrenza dell’ex dipendente: violazione di segreti industriali, del diritto d’autore su disegni e materiali tecnici e concorrenza sleale per sottrazione di informazioni riservate e appropriazione di pregi
In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela...

In ordine alla proteggibilità delle notizie inerenti alla clientela e delle condizioni economiche praticate da un’impresa, costituiscono oggetto di tutela non solo gli elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, ma anche le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nel corso delle trattative.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dei disegni realizzati da dipendenti dell’azienda nell’ambito delle relative mansioni debbono considerarsi in capo al datore di lavoro, ex art. 12 ter l.d.a.

Ai fini del riconoscimento della tutela autoriale dei disegni industriali, risulta necessario un quid pluris, costituito dalla creatività e dal valore artistico, il quale deve essere provato da chi ne invoca la protezione, sulla base di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche e artistiche da parte degli ambienti culturali e istituzionali, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.

Costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi l’affermazione di un’impresa che sia di sua proprietà una tecnologia mostrata sul proprio sito internet, appartenente invece ad un concorrente.

Ai sensi dell’art. 89 c.p.c. il giudice può disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, laddove le espressioni non appaiano conformi ai canoni di correttezza che devono sussistere nella redazione degli atti e nel contraddittorio processuale. Incidono anche la rilevanza delle affermazioni e la prova delle medesime in giudizio.

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I requisiti richiesti per la tutela del know-how: novità, valore economico e segretezza
Ciò che va valutato ai fini della tutela industrialistica delle privative non titolate non è tanto e solo il contenuto...

Ciò che va valutato ai fini della tutela industrialistica delle privative non titolate non è tanto e solo il contenuto intrinseco strettamente tecnico delle informazioni in questione, quanto piuttosto il fatto che si tratti di informazioni che, nella loro precisa configurazione, non siano, in primo luogo, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, abbiano, in secondo luogo, un valore economico ed, infine, siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate.

Il requisito della “novità” associato ai segreti industriali non va inteso in senso assoluto, alla stregua di quanto prescritto per l’operatività della tutela brevettuale, ma nel senso che deve trattarsi di informazioni generalmente non facilmente accessibili o reperibili; ai fini di una siffatta valutazione non è, pertanto, necessario indagare la novità del singolo dato tecnico, contenuto nelle informazioni, rispetto al settore di riferimento, ma piuttosto la novità dell’insieme delle informazioni non facilmente accessibili, considerate nella loro unitarietà.

Il requisito del valore economico può dirsi, invece, sussistente qualora vi sia il possesso non di una singola informazione, frammentariamente considerata, ma di un insieme quantitativamente rilevante di informazioni, la cui formazione, proprio perché ha richiesto un notevole dispendio di tempo e risorse, ha conferito al competitor un indubbio vantaggio, in termini di tempo, di risorse umane ed economiche.

In relazione al requisito della segretezza, le informazioni segrete ex art. 98 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, in quanto anche un complesso di informazioni aziendali, non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale, perché privo dei requisiti prescritti ex lege, potrà comunque essere tutelato, attraverso la disciplina della concorrenza sleale, contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ove quest’ultime costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati, capace sia di arricchire la conoscenza del concorrente sia capace di fornirgli un vantaggio in termini competitivi.

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Atti di concorrenza sleale: giurisdizione, legge applicabile, requisiti e tutelabilità
Ai sensi dell’art. 3 della legge 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l’autore dell’illecito convenuto in giudizio è domiciliato o...

Ai sensi dell'art. 3 della legge 218/1995, la giurisdizione italiana sussiste quando l'autore dell'illecito convenuto in giudizio è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c.

La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese nel quale è avvenuto il fatto, identificato nel danno lamentato da chi propone la domanda.

Per sostenere la tutelabilità dei segreti commerciali, ex art. 98 c.p.i., occorre fornire adeguata prova dell'esistenza di conoscenze tecniche riservate, non generalmente note o facilmente accessibili e comunque sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, o almeno riservate, note solo a dipendenti e collaboratori sotto un vincolo di riservatezza e comunque trasferite alla concorrente.

Affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di poter recare danno all'azienda del concorrente, ma occorre anche l'uso di modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente (cd. animus nocendi). Nell'accertamento in concreto dell'animus nocendi occorre avere riguardo, più che al requisito psicologico dell'agire dell'imprenditore, all'insieme delle modalità oggettive che qualificano la scorrettezza professionale dell'assunzione degli altrui dipendenti o dell'acquisizione degli altrui collaboratori, nonché (in aggiunta al requisito che precede) all'idoneità della condotta a danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto a prodotti simili e di identificarlo come riconducibile a una determinata impresa. Per tale motivo le forme che, benché dotate di capacità distintiva, abbiano prevalentemente carattere tecnico-funzionale non possono essere tutelate sulla base dell'art. 2598, n. 1 c.c.

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L’art 98 c.p.i. e la tutela dei segreti aziendali
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete...

Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisca in giudizio, pur nei limiti della prova di verosimiglianza propria del giudizio cautelare, dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali in capo al legittimo detentore, nonché dell’esistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i. In tema di tutela del know-how l’art. 98 c.p.i. non richiede la novità assoluta dell’invenzione rispetto allo stato dell'arte, quanto piuttosto la sua non notorietà generale nel settore di riferimento (c.d. "segretezza relativa"). Ad esempio, la tutela sussiste anche nel caso in cui più imprenditori siano a conoscenza di determinate informazioni, purché queste non siano generalmente note nel settore di riferimento e non risultino facilmente accessibili ai concorrenti. Inoltre, l’astratta possibilità di risalire a tali informazioni riservate, anche mediante reverse engineering, non ne esclude la segretezza.

La tutela dei segreti aziendali non si limita alle informazioni di per sé inaccessibili ai concorrenti, ma arriva finanche a prevenire l’acquisizione indebita di informazioni industrialmente rilevanti che, se sottratte, consentirebbero al concorrente di eludere i normali tempi e costi di sviluppo. In questo senso, la protezione mira ad impedire scorciatoie nell’ottenimento di informazioni riservate, garantendo al legittimo titolare delle stesse il vantaggio competitivo derivante dalla loro esclusiva disponibilità.

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