Ricerca Sentenze
Concorrenza sleale pura e interferente: competenza della sezione specializzata e onere di allegazione dei segreti ex artt. 98 e 99 c.p.i.
L’ art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che definisce l’ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, statuisce che...

L’ art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, che definisce l’ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia d’Impresa, statuisce che la stessa è competente a decidere delle «controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni», a norma del quale «sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale […]». Nell’intento di meglio delineare la portata di questa previsione, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che esulano dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa le domande fondate su atti di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti di esclusiva non è, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale, affermando che «in base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale».

Le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad «informazioni riservate» in ambito aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

Chi agisce in giudizio invocando gli artt. 98 e 99 c.p.i., onde instaurare la controversia dinnanzi alla sezione specializzata in materia d’impresa, ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma e, inoltre, di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali chiede tutela; ciò, al fine di consentire, da un lato, all'organo giudicante di valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di tutela nelle informazioni asseritamente sottratte nonché la loro effettiva sottrazione e, dall’altro, al convenuto di difendersi nel merito su entrambi i punti, ad esempio dimostrando che le specifiche informazioni della cui sottrazione lo si accusa erano agevolmente accessibili o si trovavano nella sua legittima disponibilità. Sempre in punto di onere probatorio, infatti, la giurisprudenza di merito afferma che «per potersi sottoporre all’accertamento delle sezioni specializzate una fattispecie di pretesa concorrenza sleale interferente, non basta lamentare la generica violazione di segreti industriali da parte del personale stornato. È, infatti, necessario circostanziare tale violazione, già nell’atto di citazione, in modo sufficiente ad escludere che la stessa sia stata prospettata al solo fine strumentale di instaurare la causa innanzi ad un giudice incompetente».

Leggi tutto
Competenza della sezione specializzata a giudicare sulla violazione di segreti commerciali. Onere della prova per l’accoglimento della domanda per illecito ex artt. 98 e 99 c.p.i. e sulla concorrenza sleale
Qualora si proponga una domanda avente ad oggetto l’accertamento della violazione ex artt. 98 e 99 c.p.i. dei diritti sul...

Qualora si proponga una domanda avente ad oggetto l'accertamento della violazione ex artt. 98 e 99 c.p.i. dei diritti sul know how asseritamente vantati dall'attore, la competenza è della sezione specializzata in materia di impresa, indipendentemente dalla questione circa la prova di tali diritti in capo all'attore, che è questione relativa al merito della controversia.

Per l'accoglimento della domanda circa l'accertamento della violazione del know how, è necessario che l'attore dia prova della titolarità di tali diritti indicando che nel caso di specie ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 98 c.p.i. relativamente alla segretezza, al valore economico e all'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere la segretezza.

Per l'accoglimento della domanda circa l'accertamento della concorrenza sleale connessa all'appropriazione di know how, è necessario che l'attore dimostri la propria qualità di imprenditore e i diritti sul procedimento del quale rivendica la paternità.

Leggi tutto
Segreto Industriale: permanenza e adeguatezza delle misure di sicurezza
La ricorrenza dei presupposti ex art. 98 c.p.i. deve essere apprezzata con riferimento all’intera “vita” dell’informazione, non potendo essere tutelato...

La ricorrenza dei presupposti ex art. 98 c.p.i. deve essere apprezzata con riferimento all’intera “vita” dell’informazione, non potendo essere tutelato come segreto commerciale ciò che in precedenza non lo era (i requisiti ex art. 98 c.p.i., infatti, nel corso del tempo possono, al più, venir meno, ma non “sopravvenire”).

La predisposizione di un sistema di autenticazione mediante inserimento di credenziali è una misura di sicurezza del tutto ordinaria, diffusa come opzione di base per qualunque dispositivo elettronico: ciò premesso, è ragionevole attendersi che la segretezza di informazioni commerciali di centrale importanza per il know-how della società, archiviate su un server aziendale, venga garantita dall’adozione di misure tecniche maggiormente specifiche, la cui adeguatezza può essere predicata in ragione della capacità di scongiurare il pericolo che si verifichi l’evento. La predisposizione di un sistema di autenticazione mediante inserimento di credenziali, del resto, è funzionale a impedire l’accesso a soggetti terzi non autorizzati, ma, intrinsecamente, non ha alcuna efficacia nell’impedire l’esportazione di informazioni ad opera del soggetto autorizzato ad accedervi – ovvero la casistica maggiormente ricorrente in fattispecie di concorrenza sleale perpetrata mediante l’ex dipendente.

Leggi tutto
La tutela delle informazioni aziendali tra concorrenza sleale e segreto industriale
In tema di tutela delle informazioni aziendali riservate, le informazioni tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere,...

In tema di tutela delle informazioni aziendali riservate, le informazioni tutelabili come "segreti commerciali" ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di "valore economico in quanto segrete"); c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

In tema di segreti commerciali, l’avverbio "ragionevolmente", di cui all’art. 98, lett. c), c.p.i., impone di attribuire carattere relativo al requisito, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso; la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione - data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni - in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.

Configura atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., per uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda, il fraudolento impiego di informazioni o documenti indebitamente rimasti in possesso di soggetto che, già impiegato presso l’impresa danneggiata, sia passato alla concorrenza. In tema di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., qualificate come "riservate" le informazioni aziendali di parte attrice, in presenza di elementi tali da far fondatamente ritenere che le stesse siano state impiegate per la realizzazione anche dei prodotti del concorrente, l’imputabilità di tale impiego al terzo convenuto, in tanto può essere riconosciuta in quanto risulti allegato e provato il suo coinvolgimento nella indebita sottrazione e nell’illecito sfruttamento, quanto meno in termini di approfittamento consapevole.

Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, può essere verificata con qualsiasi mezzo di prova ai sensi dell’art. 2704 c.c.; le prove, tuttavia, non sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova (Cass. n. 38805/2021).

In tema di concorrenza sleale, è considerata contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite; va, invece, ritenuto fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. Rappresenta, infatti, il normale effetto della concorrenza l’attività di proposizione e promozione dei prodotti aziendali che sia volta (anche) ad acquisire parte della clientela già servita dal concorrente, in quanto sorretta dalla finalità di procurarsi un vantaggio competitivo e non di arrecare al concorrente un ingiusto nocumento.

Leggi tutto
Sviamento di clientela: violazione ex artt. 98 C.p.i. e 2598 c.c.
In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non...

In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non notorietà o facile accessibilità; pertanto, è necessario che la parte che ne invoca la tutela specifichi la natura e la tipologia delle informazioni aziendali che si assumono segrete e individui l’insieme delle circostanze fattuali (quali, a esempio, l’utilizzo di firewall di accesso alla rete aziendale, l’accesso alle informazioni solo mediante username e password etc) che conferiscono a quelle informazioni i criteri di segretezza, valore economico e segregazione.

La sottrazione di clientela è illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo di sviare la clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un’ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale.

Leggi tutto
Violazione di segreti aziendali: presupposti per l’accoglimento della tutela cautelare
Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all’azienda dopo la cessazione del rapporto...

Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all'azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro rende verosimile l'esistenza di una condotta di violazione di segreto aziendale, tale da integrare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e impone l'adozione di provvedimenti cautelativi al fine di scongiurare il rischio di un aggravamento o di una perpetuazione della violazione.

Leggi tutto
Tutela dei segreti commerciali e del know-how: quali limiti?
Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni,...

Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni, in primis in ordine alla tipologia e contenuto delle informazioni segrete mediante idonee produzioni (ad es. di disegni tecnici) anziché generiche affermazioni.

In mancanza di una adeguata allegazione circa la natura e tipologia delle conoscenze e applicazioni tecniche asseritamente riutilizzate, le caratteristiche comuni tra due dispositivi non sono sufficienti ad affermare che il secondo sia il risultato di una sottrazione di patrimonio tecnologico riservato.

Se non si ha contezza del contenuto tecnico del know-how sotteso alla realizzazione dei dispostivi mediante specifiche di progetto, la mera comunanza di funzionalità e/o di elementi costruttivi fra dispositivi aventi la medesima utilità, non è atta a dimostrare che il secondo consista in una sottrazione di know-how del precedente.

Leggi tutto
Per la tutela dei segreti commerciali è necessaria una adeguta vigilanza sull’osservanza delle misure di riservatezza adottate
Ai fini dell’applicazione dell’art. 98 c.p.i. è necessario che le misure di riservatezza adottate dall’azienda siano concretamente osservate e che...

Ai fini dell'applicazione dell'art. 98 c.p.i. è necessario che le misure di riservatezza adottate dall'azienda siano concretamente osservate e che sulla loro osservanza vi sia una adeguata vigilanza.

Leggi tutto
Presupposti di tutela cautelare dei segreti commerciali
Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete...

Nell’ipotesi di privative non titolate, tra cui rientrano i segreti industriali, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, compete a chi agisce in giudizio dare contezza dell’esistenza della privativa, fornendo la prova sia della esistenza delle informazioni tecniche e commerciali, sia della sussistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 cpi.

Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza di cui all’art. 98 cpi non è richiesto che le informazioni siano assolutamente inaccessibili, perché la tutela dei segreti aziendali non ha soltanto ad oggetto le informazioni di per sé altrimenti irraggiungibili dai concorrenti, ma mira anche ad inibire comode scorciatoie sulla via dell'acquisizione di informazioni industrialmente utili che comportino un risparmio, con la sottrazione diretta di dati riservati, dei tempi e dei costi di una loro autonoma ricostruzione. Pertanto, è sufficiente soltanto che la loro acquisizione non sia agevole, ossia che non possa avvenire senza uno sforzo fuori dall’ordinario.

L’adozione di misure adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni non sottende la necessità di adottare le misure di protezione massime consentite dalla tecnica né di adottare le misure di protezione integranti best practices. È infatti sufficiente che le misure adottate siano ragionevolmente deputate, con criterio di proporzionalità, a mantenere la segretezza delle informazioni ovvero abbiano lo scopo di evitare la “fuoriuscita” delle informazioni e siano univocamente incompatibili con la volontà dell’imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico. Infine, dette misure vanno ovviamente rapportate alle esigenze, di diversa pregnanza, a seconda che si tratti di garantire la sicurezza da intrusione di terzi o la segretezza da parte dei dipendenti che in ragione delle mansioni ricoperte possono avere accesso ad esse [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente, specie in sede di cognizione sommaria, l’adozione di misure quali la predisposizione di password dotate di determinate caratteristiche e periodicamente aggiornate, la compartimentazione dei dati e delle informazioni, la predisposizione di policy e regolamenti in materia di utilizzo dei dispositivi e delle informazioni, l’organizzazione di corsi di formazione in materia e la sottoscrizione di accordi di riservatezza con i dipendenti].

La descrizione è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova della violazione di violazione industrialistica e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito ed è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare. Pertanto, in materia di descrizione il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

Leggi tutto
Le informazioni riservate tutelabili come segreti ex art. 98 c.p.i.
È noto che le questioni di competenza vanno decise allo stato degli atti e in base a quanto prospettato dalle...

È noto che le questioni di competenza vanno decise allo stato degli atti e in base a quanto prospettato dalle parti, senza entrare nel merito della fondatezza o meno delle domande proposte. Con particolare riferimento alle controversie in materia di concorrenza sleale relative a “informazioni riservate” in ambito aziendale, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sussiste se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre opera la competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un’interferenza, neppure indiretta, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

L’incompetenza per materia della sezione specializzata deve ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra la fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa e l’eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale; resta così affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale "pura", in cui la lesione dei diritti riservati non costituisce, in tutto o in parte, elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale, valutazione che il giudice deve svolgere avuto riguardo alla mera prospettazione dei fatti da parte dell’attore, a prescindere dalla loro fondatezza nel merito.

Quando vi sono i presupposti per la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, le eventuali domande di responsabilità precontrattuale, quali quella di violazione della buona fede nelle trattative contrattuali ex art 1337 c.c., restano attratte alla competenza della sezione specializzata in ragione della connessione soggettiva rilevante ai sensi dell’art. 3, comma terzo, del d.lgs. n. 168/2003.

Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti note caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”), c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

La nozione di segretezza di cui alla lettera a) dell’art. 98 c.p.i. è stata da dottrina e giurisprudenza intesa quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell’informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all’attività produttiva e commerciale dell’impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore (nel caso di specie, il mero elenco degli ingredienti è stato ritenuto privo delle quantità e dei nomi specifici di prodotti e fornitori, non è tutelabile come segreto, essendo accessibile al mercato attraverso la semplice etichettatura).

Il requisito del valore economico di cui alla lett. b) dell’art. 98 c.p.i. deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l’impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell’art. 98 c.p.i., ovvero della sottoposizione delle informazioni riservate a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali, la norma pone a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di dimostrare di aver adottato misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni segrete. L’avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. In particolare, la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione – data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni – in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di accordi di riservatezza, patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.

Leggi tutto
Le informazioni riservate tutelabili come segreti ex art. 98 c.p.i.
Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non...

Le informazioni aziendali riservate tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di “valore economico in quanto segrete”); c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

La nozione di segretezza di cui alla lettera a) dell’art. 98 c.p.i. è stata intesa da dottrina e giurisprudenza quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell’informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all’attività produttiva e commerciale dell’impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore.

Il requisito del valore economico di cui alla lett. b) dell’art. 98 c.p.i. deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l’impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle altre imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. c) dell’art. 98 c.p.i., ovvero della sottoposizione delle informazioni riservate a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali, la norma pone a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di adottare misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni segrete. L’avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. In particolare la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione – data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni – in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere di allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla norma ed inoltre di indicando dettagliatamente le informazioni segrete per le quali si chiede tutela. Ai fini della tutela di cui all’art. 98 c.p.i. non è sufficiente per chi invoca tale tutela allegare la similarità dei prodotti frutto della presunta sottrazione di know-how né tanto meno un’eventuale anteriorità dei medesimi rispetto a quelli di controparte.

Nell’ambito di un rapporto di concorrenzialità tra due imprese, il “terzo c.d. interposto”, ossia quel soggetto che agisca per conto, o comunque in collegamento con un imprenditore che ne trae vantaggio, concorrente di quello danneggiato, risponderà in via solidale a titolo di concorrenza sleale con l’imprenditore concorrente che tra vantaggio dall’illecito.

Ai fini del risarcimento del danno, la perdita di fatturato meramente enunciata dall’attrice a nulla rivela, in sé, delle cause che l’hanno determinata: in particolare, essa non dimostra che i minori ricavi registrati rispetto al risultato economico dell’esercizio precedente siano dovuti alla divulgazione di informazioni riservate attribuita alla convenuta.

Non è possibile ovviare ad una lacuna probatoria relativa alla quantificazione del danno con una valutazione di tipo equitativo che, come noto, è ammissibile solo una volta assolto dalle parti l’onere (quantomeno) di allegazione sulle stesse gravante.

Leggi tutto
Contraffazione di brevetti e sottrazione di segreti commerciali: principio di territorialità e onere della prova
L’art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva...

L'art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. E' quindi contraffazione di brevetto italiano o di frazione italiana di brevetto UE sia la produzione in Italia di beni destinati all'esportazione, sia l'importazione per la vendita in Italia di beni prodotti all'estero. Non sono invece incluse nell'operatività della norma le condotte non poste in essere nel territorio dello Stato.

Chi lamenta la sottrazione di informazioni riservate, nella sua qualità di titolare della privativa non titolata di cui lamenta la violazione, è tenuto a dare la prova dell'esistenza di dette informazioni, oltre che dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi delineati dall'art. 98 cpi ossia dell'esistenza di informazioni che a) nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, dalle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

 

Leggi tutto
logo