Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.
Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.
Costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione.
L'art. 125 c.p.i., comma 2, consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.
La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.
L’imitazione servile concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.
L'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Inoltre, non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto.
La fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisca della tutela brevettuale), costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche non essenziali alla relativa funzione.
Risponde in proprio, in concorso con la società concorrente, il terzo interposto che, pur non avendo i necessari requisiti soggettivi, non essendo concorrente del danneggiato, ha agito in collegamento con un concorrente del danneggiato. Il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre mancando siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’art 2043 c.c. dell’attività perpetrata dalla società.
L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità di cui all’art. 2598 c.c., n. 1, non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che riguarda le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, ovvero quelle che sono idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa; ciò comporta che non possa attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Ne discende che la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa elementi del tutto inessenziali alla relativa funzione. La parte che agisce ex art. 2598 n. 1 c.c. non può, dunque, limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato “fedelmente” da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi che servono a distinguere il suo prodotto nel mercato. L’art. 2598 n. 1 c.c. chiarisce infatti che la fattispecie costitutiva della concorrenza sleale non si esaurisce nell’imitazione servile, ma richiede l’attitudine a creare confusione, effetto che, evidentemente, non può neppure ipotizzarsi quando il prodotto imitato non si distingua dai prodotti similari già presenti al suo ingresso nel mercato, siccome privo di forma individualizzante. La tutela di cui alla norma indicata concerne, pertanto, le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. In definitiva, poichè l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l’onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe - in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. - su chi agisce in contraffazione, mentre spetta al convenuto l’onere di dimostrare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.
La ratio della forma di coercizione indiretta all’adempimento di cui all’art. 124, comma 2, c.p.i. è quella di rafforzare l’inibitoria, cui si accompagna, per indurre il debitore verso lo spontaneo adempimento, prevedendo una sanzione per il caso di inottemperanza al provvedimento definitivo o anche solo emesso in via cautelare. Si tratta dunque di un rimedio sanzionatorio e non risarcitorio, che è indirettamente a presidio e tutela dell’inibitoria, costituendo una rilevante e autonoma misura di prevenzione nella contraffazione. La natura sanzionatoria del provvedimento non esclude, però, che la misura non debba essere eccessivamente afflittiva, perché vige nel nostro ordinamento il principio della necessaria proporzione tra violazioni e sanzioni. Tale principio è espressamente sancito anche nell’art. 124, comma 6, c.p.i., ai sensi del quale nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché l’interesse dei terzi.
Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 co.1 n.1 c.c. l'imitazione servile, da parte di un concorrente, del menù di un altro ristorante (e quindi dei prodotti ivi offerti), qualora, dall’esame congiunto dei menù dei ristoranti delle parti in causa e dalla documentazione prodotta, si evinca come i piatti siano tutti esattamente identici, quanto alla presentazione e al nome. Infatti, l’avventore medio tende ad associare un piatto con denominazione/presentazione particolarmente originali a un determinato locale con conseguente potenziale induzione in errore nel ritrovarlo in altri contesti, a nulla ostando il fatto per cui i piatti della cui imitazione si controverte non sarebbero contraddistinti da originalità.
L'effetto confusorio può essere nei fatti enfatizzato da altri elementi che, sebbene non strettamente legati a imitazione dei piatti o del menù, concorrono, nella prospettiva dell’avventore, a ingenerare difficoltà di distinzione di un’attività dall’altra; quali ad esempio: a) la redazione del menù su lavagna di ardesia con gesso bianco in stile corsivo: trattasi di uso proprio dei locali del nord Europa e non tipico della realtà italiana; b) il ricorso a denominazione francese dell’esercizio commerciale: l’estraneità della lingua francese alla realtà italiana è atta a imprimere nell’avventore una nota distintiva rispetto agli altri ristorante da più usuali denominazioni in lingua italiana; c) il fatto che i due locali si trovino entrambi nel medesimo quartiere a poca distanza l’uno dall’altro.
La legittimazione attiva è una condizione dell'azione, che presuppone l'identità tra il soggetto che agisce in giudizio, e colui che nella domanda giudiziale è indicato quale titolare del diritto soggettivo che si fa valere. (altro…)
Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto - deve esprimersi (altro…)
Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. previgenti al D.Lgs. 63/2018, le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli. Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l’analisi chimica o ancora (altro…)
La disciplina della concorrenza sleale trova applicazione a tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti anche su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, onde ognuno di sé è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all’art. 2598 c.c. (altro…)
Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della buona fede e, correlativamente, dell’abuso del diritto, ed impregiudicata l’osservanza di modalità di esercizio del diritto compatibili con il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, di ragionevole durata del processo e del dovere di lealtà gravante sulle parti. Si tratta di un potere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessa quale dedotto in giudizio, da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, poichè esulante dallo ius postulandi. L’esercizio del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale, comporta la rinuncia ad avvalersi del brevetto come rilasciato e, di per sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la nullità (parziale) del brevetto.
Sebbene la riformulazione del brevetto possa non limitarsi a un mero accorpamento di rivendicazioni e possa consistere in aggiunte e specificazioni che attingano al contenuto del brevetto, esse non devono estendere l’ambito della privativa e della domanda originaria, giacché in tali ipotesi il brevetto è nullo ex art. 76, comma 1, lett. c) CPI. L’introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni “ex post” nel corso dei giudizi per l’accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell’affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Inoltre, l’estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il rischio di fornire informazioni non evincibili in modo oggettivo dal testo brevettuale. Per tale ragione, le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, senza che si attinga dalla descrizione, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori. Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo "materia" evidente nella domanda come depositata.
Integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile", sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Non è quindi sufficietne allegare la riproduzione pedissequa da parte del concorrente e il suo carattere confusorio, ma è necessario allegare e provare che il segno sia dotato di capacità distintiva: la tutela concorrenziale concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Non può attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, in mancanza di tutela brevettuale, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione.
Poiché, in tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano i fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della allegazione e della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce chiedendo l’accertamento della illiceità della condotta del concorrente, mentre incombe sul convenuto l'onere di allegare e provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.
Affinché un certo modello industriale possa essere munito di tutela autoriale è necessario che il singolo modello presenti di per sé le caratteristiche di cui all’art. 2, n. 10, della L.d.A., non essendo sufficiente la provenienza da un designer di indubbia fama internazionale. Il riconoscimento del valore artistico di un modello industriale può ritenersi provato dalla dichiarazione di un noto (altro…)
L’utilizzo di immagini dei prodotti della impresa concorrente integra la fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, salvo che non venga provato che si tratti di forme del tutto standardizzate nel settore. Sulla presunta danneggiata incombe, invece, l’onere di provare la novità e notorieta’ della forma, indicando in particolare quali elementi confermerebbero la capacita’ distintiva, al fine di consentire al giudice, sulla scorta anche di nozioni di comune esperienza, di procedere alla valutazione del requisito. Tale utilizzo integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 2598, n.2 c.c. e costituisce, comunque, condotta gravemente contraria al canone di correttezza imposto dall’art. 2598, n.3 c.c.