Considerato che all’ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale non può essere addebitato un obbligo generico di astensione – a tutela dell’ex datore di lavoro – esteso al punto di rifiutare occasioni lavorative offerte spontaneamente dal mercato, in assenza di prova di una condotta attiva diretta allo sviamento, si deve concludere che non siano riscontrabili i presupposti per accedere ai rimedi interdittivi e risarcitori di cui all’art. 2598 c.c..
La sottrazione di informazioni riservate può integrare la fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. anche quando non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 CPI, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette. (altro…)
Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni (altro…)
In mancanza della sottoscrizione di alcun patto di non concorrenza l’ex amministratore non commette illecito nell’utilizzo di medesimi fornitori - in circostanza di oligopolio - e di un analogo sistema di codifica dei prodotti della precedente società né nel contattare la clientela della società concorrente, costituendo legittimo diritto del lavoratore approfittare delle conoscenze personali acquisite nel corso del pregresso svolgimento di attività, ove questo avvenga senza illecita sottrazione di risorse dalla società concorrente. (altro…)
La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.
Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato (altro…)
Ai fini di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela, occorre fornire la prova, fra l'altro, dell'avvenuto storno dei singoli e specifici clienti; a tanto non sono sufficienti deposizioni testimoniali relative a generici, benché massicci, travasi di clienti. (altro…)
Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì (altro…)
Per configurare lo storno dei dipendenti è necessario: a) che un'impresa induca i dipendenti di un'impresa concorrente a dimettersi al fine di assumerli nel proprio organico, b) che ciò permetta all'impresa concorrente e agente lo storno di saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, c) che ciò implichi la volontà di impedire al concorrente - o di renderle assai più difficile - il continuare a competere, stante l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che rendono praticabile l'attività d'impresa svolta in concorrenza.
L'animus nocendi si individua nelle condotte contraddistinte da: a) la quantità dei soggetti stornati, b) la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, c) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente, d) la scarsa fungibilità dei dipendenti, e) la rapidità dello storno, f) l'inizio di una iniziativa economica del concorrente stornante prima non esistente.
Qualora parte attrice si dolga esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, non interferente con i diritti di proprietà industriale, la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, (altro…)