Il cosiddetto storno di dipendenti rappresenta una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinchè l’ attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ ipotesi della concorrenza sleale è necessario che (altro…)
La dipendenza economica, come la posizione dominante, consiste soltanto in una potenzialità di abuso, non anche nell'abuso stesso e si verifica ogniqualvolta un'impresa abbia compiuto investimenti - in macchinari e conoscenze - che, per essere finalizzati al processo produttivo o distributivo proprio ed esclusivo di un'altra impresa, sarebbero difficilmente reinvestibili in un rapporto con un'impresa diversa. (altro…)
Lo storno di dipendenti non è integrato dal passaggio dell'unico dipendente da un'impresa ad un'altra, seppur col ruolo qualificato di responsabile commerciale, in mancanza di elementi oggettivi che evidenzino l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del concorrente, di regola desumibile (altro…)
Deve escludersi la competenza delle sezioni specializzate per le sole controversie in materia di concorrenza sleale che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (nella specie, la denominazione sociale e l'insegna). Perché lo storno di dipendenti di un'impresa costituisca atto di concorrenza sleale ex art 2598 n. 3 c.c., tale manovra deve (altro…)
In tema di storno di dipendenti, sul piano oggettivo, il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello stesso e condotta sleale va individuato nell'intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con (altro…)
Il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno del dipendente e condotta sleale va individuato nell'intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con (altro…)