Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì (altro…)
Per configurare lo storno dei dipendenti è necessario: a) che un'impresa induca i dipendenti di un'impresa concorrente a dimettersi al fine di assumerli nel proprio organico, b) che ciò permetta all'impresa concorrente e agente lo storno di saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, c) che ciò implichi la volontà di impedire al concorrente - o di renderle assai più difficile - il continuare a competere, stante l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che rendono praticabile l'attività d'impresa svolta in concorrenza.
L'animus nocendi si individua nelle condotte contraddistinte da: a) la quantità dei soggetti stornati, b) la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, c) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente, d) la scarsa fungibilità dei dipendenti, e) la rapidità dello storno, f) l'inizio di una iniziativa economica del concorrente stornante prima non esistente.
Qualora parte attrice si dolga esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, non interferente con i diritti di proprietà industriale, la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, (altro…)
In materia di concorrenza sleale, di norma lo storno illecito di dipendenti afferisce allo spostamento di più soggetti da un imprenditore ad un altro, mentre la sottrazione di un solo dipendente è considerato elemento per lo più inidoneo a predicare la contrarietà alla legge. (altro…)
Compie concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3), c.c., chi, essendo una figura dirigenziale apicale di una società – operante quale agenzia di intermediazione di servizi nel settore della moda –, termina senza preavviso detto rapporto di collaborazione e, contestualmente, (altro…)
L'art. 2598 n. 3 c.c. non sanziona il mero passaggio di dipendenti da un'impresa a un'altra poiché, così interpretata, la norma contrasterebbe con diritti costituzionalmente tutelati quali quello del prestatore di lavoro di migliorare la propria posizione economica ex art. 35 Cost. e quello dell’impresa di libera iniziativa economica ex art. 41 Cost. (altro…)
La concorrenza illecita, per mancanza di conformità ai principi della correttezza, non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente in quanto (altro…)
Nel silenzio della legge, ai fini della contestazione tempestiva di un fatto, il dies ad quem coincide con la seconda memoria di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c., in quanto solo con tale memoria è possibile “replicare alle domande ed alle eccezioni”. (altro…)
Non integra in sé alcun profilo di illiceità il fatto che un concorrente proponga migliori trattamenti retributivi al fine di acquisire personale specializzato anche presso concorrenti, ciò rientrando in linea generale nel normale gioco concorrenziale in cui le risorse umane più qualificate o si formano all'interno delle aziende o si reperiscono all'esterno sostenendone i maggiori costi (o costi di formazione o retribuzione più alta per personale già qualificato). (altro…)
Con il contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cod. civ., l'associante attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e detta partecipazione. (altro…)
Non costituiscono concorrenza sleale gli atti con i quali l'imprenditore cerca di assicurarsi la collaborazione di dipendenti dell'impresa concorrente ove essi non siano attuati al solo scopo di nuocere alla medesima. La concorrenza illecita non può mai derivare dalla mera costatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa all'altra nè dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime). (altro…)
La responsabilità da abuso di dipendenza economica - che è un profilo patologico attinente ai contratti di durata in genere e non solo ai rapporti di fornitura - ha natura contrattuale e come tale può essere oggetto di deroga della giurisdizione, pattuita contrattualmente. (altro…)