La titolarità di un brevetto comporta la sussistenza della legittimazione attiva e passiva di una parte, non assumendo un rilievo decisivo, ai sensi dell’art. 118 Cpi, il contributo apportato personalmente alle invenzioni dagli (altro…)
La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all’art. 110 Lda. Al rapporto tra committente e prestatore d’opera devono applicarsi i principi desumibili dall’art. 12 ter Lda, secondo cui, salvo patto contrario, qualora (altro…)
Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno, dato che l’azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare
del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere, poiché (altro…)
La natura sommaria del procedimento cautelare è incompatibile con quelle azioni che, a causa della complessità della materia trattata, richiedono una consistente attività istruttoria (approfondimenti istruttori, articolati e impegnativi approfondimenti peritali, esame di copiosa documentazione) al fine dell’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris.
In particolare, vertendosi in materia di software e di attività di decompilazione in ipotesi illecita, occorre sottolineare che l’attività di decompilazione, quand’anche fosse (altro…)
Non sussite concorrenza sleale qualora l'attività dell'imprenditore concorrente sia cessata e l'imprea sia stata cancellata dal registro delle imprese.
Ammessa la sussumibilità degli elenchi clienti nella fattispecie normativa del segreto industriale di cui agli artt. 98-99 CPI non (altro…)
La causa del contratto di testimonial consiste nell’acquisire il diritto di immagine e di sfruttare la notorietà e la celebrità raggiunta da un personaggio pubblico tramite la sua attività professionale al fine di promuovere il brand del committente verso il pagamento di un corrispettivo economico. Coerente con le finalità di tale contratto deve ritenersi il fatto che il testimonial non possa utilizzare la propria immagine in campo artistico in modo tale da porsi in contrasto con gli obblighi assunti con la controparte.
Integra dunque inadempimento del contratto di testimonial l’aver eseguito una performance artistica mettendo in mostra un capo di abbigliamento appartenente ad un’impresa concorrente nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale in questione.
L’utilizzo non autorizzato di una fotografia facente parte di una campagna pubblicitaria da parte del testimonial in essa ritratto costituisce un inadempimento contrattuale, poiché pregiudica l’interesse del committente a che le fotografie della campagna pubblicitaria non vengano usate al di fuori della strategia commerciale predisposta dal committente stesso. L’utilizzo risulta illecito anche dal punto di vista extracontrattuale, ai sensi del terzo comma dell’art. 88 l.d.a., se trattasi di fotografia semplice avente come oggetto cose che sono in possesso del committente, quale una fotografia che ritrae il testimonial mentre indossa un capo di abbigliamento appartenente al committente.
L’esclusiva riconosciuta dal diritto d’autore riguarda l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l’idea sottostante all’opera. L’utilizzo di una tecnica artistica, quale quella della cancellatura, non può (altro…)
Il soggetto che agisce per il risarcimento del danno da illecito non assolve in modo adeguato all'onere della prova posto a suo carico, limitandosi a dimostrare il solo carattere illecito della condotta altrui, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha agito, la quale si concreta nella prevedibilità che dal fatto sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Anche in ipotesi concorrenziali, ove si suole dire che il danno sarebbe “in re ipsa” e da valutare equitativamente ex art. 1226 c.c., la parte che invoca il risarcimento è comunque onerata di svolgere quelle deduzioni che possono conferire concretezza alla specifica pretesa di quantificazione, fornendo al giudice una base sulla quale esprimere la propria valutazione.
Le controversie che attengono, seppure non esclusivamente, all’accertamento di prospettate violazioni di normative antitrust, a prescindere dalla fondatezza della relativa domanda, sono di competenza per materia della Sezione Impresa del Tribunale ordinario in composizione collegiale.
A prescindere dalla qualificazione negoziale dei rapporti contrattuali nell'ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell'ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d'opera ovvero del contratto d'opera con prestazione di materia e garanzia del risultato, in materia di obbligazioni di risultato sono da considerarsi tali quelle (altro…)
La mera produzione del proprio archivio fotografico non è di per sé sufficiente a dar prova della titolarità delle foto in questione, ove tale produzione non sia accompagnata da ulteriori documenti che provino l’esistenza di un (altro…)
La ratio della disciplina della concorrenza sleale, quale strumento di presidio del libero mercato, nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela della libertà d’iniziativa economica in quanto tutela anche dell’interesse della collettività, e, quindi, del benessere dell’ utente/consumatore, pare consentire di valorizzare (altro…)