Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto, non in via analitica ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
A prescindere dalla competenza esclusiva della pubblica amministrazione ad indicare, attuare e autorizzare eventuali interventi tecnici risolutivi, l’occupazione di un segmento di etere (altro…)
Nel caso in cui una parte lamenti una condotta c.d. plurioffensiva, giacché lesiva sia degli accordi negoziali conclusi tra le parti sia delle proprie legittime prerogative sul marchio, e quindi un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, i fori previsti (altro…)
Deve ritenersi che in assenza di concreti ostacoli alla commercializzazione dei prodotti della parte che ha proposto domanda di accertamento negativo di contraffazione, paventando (altro…)
Lo storno di dipendenti assume aspetti illeciti solo quando è fatto in maniera scorretta e per dolosamente nuocere al concorrente, provocandogli insuperabili difficoltà.
Qualora l'avente diritto non abbia svolto l'azione di rivendica di brevetto prevista dall'art. 118 c.p.i., l'azione di nullità ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. d) c.p.i. può essere svolta da chiunque vi abbia interesse, a condizione che l'attore indichi chiaramente quale sia il soggetto avente diritto alla registrazione dei brevetti.
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto di licenza di marchio il danno per inadempimento del licenziatario può essere individuato nella misura del minimo garantito contrattualmente pattuito fino alla scadenza naturale del contratto di licenza medesimo.
Il sistema di trascrizione previsto per le privative industriali è modellato su quello della trascrizione immobiliare di cui agli artt. 2643 c.c.; pertanto le regole generali proprie del sistema codicistico devono ritenersi applicabili anche al sistema speciale dei marchi. Ne consegue non solo che la trascrizione prevista dagli artt. 138 e 139 c.p.i. ha efficacia meramente dichiarativa (altro…)
L'utilizzo prolungato nel tempo e in ambito non meramente locale di un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) determina la nullità per assenza di novità del marchio registrato successivamente, qualora quest'ultimo sia identico o simile al primo e si riferisca ad un settore merceologico identico o simile a quello del primo, così da creare un rischio di confusione per il pubblico. (altro…)
Nell'ambito di tutela degli "altri segni distintivi" ex art. 1, co. 1, c.p.i. si deve ricomprendere tutto ciò che è idoneo ad assumere funzione individualizzante, compresa la forma esterna di un prodotto, se essa sia tale da indurre i consumatori a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. (altro…)