In tema di contratto di fornitura, l'accertamento dell’abuso di dipendenza economica, ex art. 9 della l. n. 192 del 1998, postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza. Quanto alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, è necessario indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia eccessivo, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato, e quanto all'abuso, è necessario indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
Nella buona fede contrattuale può rientrare anche un obbligo di ricontrattare lealmente un rapporto, a fronte di eventi che ne stravolgono i presupposti, ma senza che vi sia obbligo di giungere ad un accordo.
Per ritenere integrata la fattispecie di storno di dipendenti è necessaria la dimostrazione che il comportamento sia univocamente finalizzato all’intenzionale scomposizione dell’organizzazione e della funzionalità dell’impresa concorrente, così da menomarne la vitalità economica, richiamando quali indici sintomatici, ad es., le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente.
Ciò che deve essere verificato è se le conseguenze del passaggio dei lavoratori vada al di là del pregiudizio che normalmente un imprenditore subisce a causa di tale evento, che di per sé solo considerato, è lecito, in quanto esplicazione del principio della libera concorrenza.
La tutela inibitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti delle condotte di concorrenza sleale, da un lato consentendo all’imprenditore che le abbia subite di poter tornare nello status quo ante e di evitare di subire ulteriori comportamenti illeciti analoghi e, dall’altro ristabilendo l’equilibrio del mercato alterato dalla condotta anticoncorrenziale. Ciò, appunto, si realizza disponendo delle misure volte ad evitare che l’autore della condotta di concorrenza sleale possa avvantaggiarsi delle conseguenze del proprio comportamento o per il tempo necessario a colui che ha subito l’illecito di assumere le iniziative necessarie per ripristinare lo status quo ante o, comunque, per quel tempo che, secondo le dinamiche di mercato, sarebbe stato necessario all’autore dell’illecito per acquisire il vantaggio illecitamente acquisito con mezzi conformi alla correttezza professionale e ai principi di leale concorrenza. Ecco perché, nel pronunciare l’inibitoria, il giudice deve tener conto delle peculiarità del caso concreto ed evitare che la misura inibitoria diventi uno strumento tramite il quale l’imprenditore che ha subito la condotta di concorrenza sleale finisca con il conseguire non più soltanto il ripristino dello status quo ante – come vuole l’ordinamento – ma anche degli indebiti vantaggi a danno degli altri operatori del mercato.
Costituisce contraffazione del marchio e pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 2598, n. 3 c.c., il comportamento di una società che, tramite i propri emissari, si presenti alla clientela di una concorrente fingendosi suoi agenti o mandatari, fornendo poi informazioni parziali o non veritiere sulle politiche aziendali di quest'ultima e proponendo alternative commerciali apparentemente più vantaggiose. Tale condotta risulta idonea a indurre in errore il consumatore medio sulla provenienza o natura dei servizi offerti, arrecando così danno all'impresa concorrente e sviandone la clientela.
L’accertamento della violazione di un disegno o di un modello comunitario registrato deve essere condotto avuto riguardo all’impressione generale ingenerata nel cd. “utilizzatore informato”, ove si considera “utilizzatore informato” la persona atta ad esercitare un’attenzione particolarmente diligente con riguardo alla tipologia di prodotti nei quali il disegno o il modello è destinato ad essere incorporato, distinguendosi così dal “consumatore medio”, da un lato, e dalla “persona dotata di competenze tecniche approfondite”, dall’altro. Pertanto, qualora le linee estetiche, più visibili, del prodotto e quelle dei modelli registrati risultino essere radicalmente differenti agli occhi dell’“utilizzatore informato”, bisognerà escludersi qualsiasi configurabilità di una medesima impressione generale e, perciò, della sussistenza di una violazione.
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la capacità distintiva, che deve essere posseduta dalla forma estetica di un prodotto, rilevante ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1, è quella necessaria da consentire un immediato collegamento, in capo al cd. “utilizzatore di media esperienza”, tra tale forma e la provenienza del prodotto, proprio perché in caso di imitazione servile potrebbe insorgere, nello stesso, una confusione circa l’origine del prodotto nel mercato di riferimento. Invece la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, di cui all’art. 2598 c.c., n. 2, non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, delle forme estetiche già usate da un prodotto di un’altra impresa, che può dar luogo alla predetta fattispecie di concorrenza sleale, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio riconoscimenti, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
La protezione offerta dal diritto d’autore appare doversi riservare ai soli oggetti che meritano di essere qualificati come “opere”, in quanto rivelino il requisito dell’originalità e siano altresì espressione della creatività dell’autore. Pertanto, dal momento che l’effetto estetico di un prodotto è il risultato di una sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza, percepita da chiunque sia chiamato ad osservarlo, esso non consente, di per sé, né di caratterizzare l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività, né di conoscere se l’oggetto costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, soddisfacendo il predetto requisito dell’originalità.
In caso di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, deve invece ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alla cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Nel diritto dell’Unione la nozione di “impresa” assume un significato e una portata “funzionale” agli obiettivi che la disciplina che la contempla intende perseguire, sicché diverse entità giuridicamente indipendenti possono essere considerate come costituenti un’unica impresa, se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato.
L’onere di dimostrare la estraneità all’intesa in ragione di un’eterodirezione puramente tecnico-finanziaria quale holding pura, spetta a chi la invoca quale titolo della pretesa di essere manlevata integralmente dalla controllata degli oneri della corresponsabilità (già accertata o da accertarsi) sul piano dei rapporti interni.
Nell' attività di direzione e coordinamento della società controllata, per definizione, l'ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso i terzi, ma influenza o determina le scelte gestorie operate dagli amministratori della società diretta, che si tradurranno in atti gestori compiuti - in esecuzione delle direttive - dagli amministratori della società diretta. I quali, è opportuno da subito chiarire (essendo rilevante per quanto riguarda la pretesa speculare della controllata, di essere manlevata integralmente dalla sua ex controllante, della cui infondatezza che in seguito meglio si dirà) sono vincolati dalle direttive ed atti di indirizzo nella misura in cui essi siano leciti, valendo la regola generale dettata nell’art. 2392 c.c. per cui gli amministratori della società devono adempiere all’incarico gestorio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, nel rispetto dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto.
L’attività di direzione e coordinamento è, quindi, un quid pluris rispetto al controllo, in quanto manifestazione di un potere di ingerenza più intenso e pregnante, che si esprime principalmente come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono i naturali referenti e destinatari; perciò per attività di direzione e coordinamento deve intendersi l'esercizio in concreto di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali: un potere di ingerenza che si esplica attraverso un flusso costante di istruzioni impartite alla società eterodiretta che si traspongono in decisioni dei suoi organi, e che involgono momenti significativi della vita della società, quali le scelte imprenditoriali, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di bilancio e la conclusione di contratti importanti.
Nel giudizio di cognizione ordinario che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l’attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell’atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l’attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la cd. “reconventio reconventionis”. E tuttavia la cd. “reconventio reconventionis” non è – per vero – assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (…) costituente un’azione autonoma che in quanto tale – per trovare ingresso nel medesimo processo – deve presentare identità di titolo con la domanda proposta dall’attore, ai sensi dell’art. 36 cod. proc. civ., atteso che essa è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l’esigenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto. Ed è questa la ragione per cui l’art. 183, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che la c.d. “reconventio reconventionis” debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In ogni altro caso, all’attore è inibito proporre nuove domande nell’udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell’atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto.
Con la scissione il patrimonio di una società è scomposto e trasferito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, con contestuale assegnazione ai soci della prima delle azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale; in particolare, con la scissione parziale la società scissa resta in vita ma con un patrimonio (attività e passività) ridotto e continua l’attività, parallelamente alle società beneficiarie, di cui entrano a fare parte i soci della prima fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio.
La scissione ha per finalità la riorganizzazione di una pregressa attività imprenditoriale attraverso la riallocazione complessiva dell’intero patrimonio della società scissa, o di una sua parte (scissone parziale); donde l’esigenza di una più forte tutela dei creditori di quest’ultima società, i quali maggiormente rischiano di vedere affievolita la garanzia generica del loro credito; tutela che si realizza attraverso la responsabilità solidale della società scissa e della società beneficiaria, la quale risponde anche per passività sorte in capo alla scissa che - a differenza del caso di cessione d’azienda - non necessariamente siano evidenziate nelle scritture contabili al momento della scissione, ma, tuttavia, siano riconducibili all’attività imprenditoriale svolta dalla società scissa sino a quel momento (prima, dunque, che la scissione si sia perfezionata ed abbia avuto effetto); si tratta, infatti, pur sempre di elementi già esistenti nel patrimonio della società scissa, benché non ancora “ben esplicitati”, che, in quanto non assegnati nel progetto di scissione all’una o all’altra società, sono destinati a gravare solidalmente su entrambe le società; questo principio, ovvero la garanzia dei creditori e segnatamente di quelli della “scissa”, ispira le previsioni tanto del legislatore europeo (dell’art. 3, par. 3, lett. b) della Sesta direttiva 82/891/CEE del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni), quanto di quello nazionale (art. 2506-bis 3° comma c.c.) e vale quanto ai rapporti esterni.
La valutazione della presenza del carattere individuale della registrazione di parte attrice ai sensi dell’art. 33 c.p.i. e dell’art. 6 Reg. UE 6/2002 impone la preventiva definizione della figura dell’utilizzatore informato, alla stregua del quale è possibile procedere alla considerazione dell’effettiva percezione da parte di esso di un’impressione generale del disegno che si differenzi dal panorama delle anteriorità già presenti o comunque conoscibili sul mercato.
L’utilizzatore informato deve essere invece individuato nel soggetto destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile. Si tratta, in buona sostanza, di interpretare la nozione di utilizzatore informato come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia esperto provvisto di competenze tecniche approfondite: in tal senso, pertanto, se è vero che l'utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l'esperto o la persona competente in materia, in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto.
In sintesi, la sussistenza nel disegno di un carattere individualizzante risulta ravvisabile ogni qualvolta l’aspetto complessivo del prodotto susciti, rispetto al modello di comparazione precedentemente divulgato, una differenziata impressione generale in un utilizzatore informato, per tale intendendosi il destinatario del prodotto, non necessariamente professionale, ma competente e aggiornato nel settore merceologico di riferimento.
Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione.
La decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. Quando la fideiussione si pone fuori dal periodo temporale di accertamento individuato dalla decisione n. 55/2005 citata, si versa nell'ipotesi della causa "stand alone" ed è, pertanto, onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Configura atto di concorrenza sleale il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente che - pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali - costituisca un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Non può considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dell'ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente.
La concorrenza sleale, di cui all’art. 2598 c.c., n. 1, è volta a tutelare l’attività d’impresa nella sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare la stessa come fonte della produzione di determinati beni e servizi, con riferimento alla provenienza dei predetti prodotti rispetto a comportamenti che, invece, ingenererebbero equivoci, provocando uno sviamento della clientela. Vi si ricomprendono le due ipotesi dell’adozione di nomi e segni distintivi e dell’imitazione servile.
La fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile non esige la riproduzione pedissequa di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che ricade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a rendere originale quel prodotto, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti all’imitazione di forme comuni o standardizzate - salvo il caso che quest’ultime acquistino un valore individualizzante - ovvero di quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto stesso. Inoltre è necessario che la comparazione tra i prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti gli stessi, ma mediante una valutazione sintetica dei beni e servizi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore di riferimento, al quale i prodotti in esame sono destinati, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa essere tratto in inganno e confonderla con quella di un suo concorrente.
La cessazione del comportamento spontaneamente attuato solo a seguito di notifica del ricorso cautelare e/o l’impegno a desistere dal comportamento non sono sufficienti a evitare l’assunzione del comando inibitorio e delle altre misure invocate in sede cautelare.
L'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede la partecipazione personale delle parti, con l'assistenza del proprio avvocato, al primo ed ai successivi incontri della procedura di mediazione. Considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ciò implica che il Legislatore abbia voluto favorire il dialogo diretto ed immediato tra le parti ed il mediatore al fine di agevolare la composizione satisfattiva della lite, la parte non può limitarsi sic et simpliciter a far comparire solo e soltanto il proprio difensore. Nondimeno, ciò non implica che tale attività non possa essere delegata ad un altro soggetto (anche al rispettivo difensore). Tuttavia, a tale fine, la parte che intenda farsi sostituire è tenuta a rilasciare un'apposita procura che contempli il potere di partecipare alla procedura e quello di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite. Tale procura, inoltre, non può essere autenticata dal difensore, in quanto quest'attività non rientra nei possibili contenuti autenticabili, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dal difensore, ma deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale (quale, ad esempio, un notaio). La violazione di tali prescrizioni comporta che la procedura di mediazione non possa considerarsi espletata, con conseguente improcedibilità dell'azione.
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.