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Reclamo in tema di concorrenza sleale parassitaria
La concorrenza parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare, da parte di un imprenditore, sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso...

La concorrenza parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare, da parte di un imprenditore, sulle orme dell'imprenditore concorrente, attraverso l'imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo.

Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

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Sulla prova e sul rafforzamento della capacità distintiva del marchio debole
L’aderenza concettuale del nucleo del marchio alla natura dell’attività svolta dalla titolare depone per la sua debolezza laddove la parte...

L’aderenza concettuale del nucleo del marchio alla natura dell’attività svolta dalla titolare depone per la sua debolezza laddove la parte non abbia fornito elementi di prova a sostegno dell’asserito rafforzamento della capacità distintiva del proprio marchio a seguito dell’uso che ne è stato fatto nell’ambito territoriale in cui si è svolta negli anni l’attività di impresa, nonché laddove ella si sia invero limitata a richiamare un presunto “secondary meaning” senza però produrre documenti, né articolare mezzi di prova utili a dimostrare un tale assunto.

In presenza di un marchio debole, l’inserimento di piccole varianti o di ulteriori componenti all’interno del segno in comparazione vale a scongiurare o ad attenuare significativamente il pericolo di confusione e di indebita associazione tra i segni.

Quando un segno consiste tanto in elementi figurativi quanto in elementi verbali, non ne consegue automaticamente che sia l’elemento verbale a dover essere sempre considerato come dominante.

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Titolarità del software commissionato nell’ambito del contratto d’opera
L’art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la...

L'art. 110 lda si applica solo nei rapporti tra le parti e non tra soggetti parzialmente diversi in cui la stipula del contratto di trasmissione dei diritti di utilizzazione rileva solo come fatto storico. In particolare, l’art. 110 lda non trova applicazione quando l’acquirente a titolo derivativo agisca nei confronti di coloro che utilizzano illecitamente l’opera.

I principi dettati dall’art. 12 bis lda, ai sensi del quale il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro, si applicano, in via analogica, anche al caso in cui la realizzazione del software sia commissionata nell’ambito di un contratto d’opera.

La tutela ex art 98 e 99 c.p.i non presuppone una novità e irreperibilità assoluta delle informazioni ma, facendo riferimento alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione, vale a riconoscere tutela all’insieme organizzato di informazioni, quand’anche ciascuna di queste possa essere isolatamente appresa aliunde. Esse sono connotate da un intrinseco valore economico e adeguatamente protette tramite l’adozione di password di accesso al server aziendale o comunque tutelabili ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cc ove non ricorressero tutti i requisiti dell’art. 98 c.p.i.

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I presupposti dell’imitazione servile confusoria
Al fine di ottenere la tutela dall’imitazione servile di cui all’art. 2598 n. 1 cod. civ., consistente nella pedissequa riproduzione...

Al fine di ottenere la tutela dall’imitazione servile di cui all’art. 2598 n. 1 cod. civ., consistente nella pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto del concorrente tale da ingenerare confusione, non è sufficiente provare la confondibilità del prodotto commercializzato dalla società concorrente rispetto al proprio ma è necessario dimostrare che il prodotto che si intende tutelare abbia carattere distintivo, tale da far sì che il consumatore medio associ tale prodotto alla sua impresa. Rilevano al riguardo i seguenti parametri, più volti rimarcati dalla giurisprudenza: a) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante. Le forme di cui la norma suddetta vieta l'imitazione sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti.; b) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. È noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme; c) non rientra in tale fattispecie l'imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante; d) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento (ovvero rilevante). A tal fine può essere rilevante, ad esempio, la produzione di documentazione pubblicitaria, commerciale o di indagini di mercato, dalle quali emerga che la pubblicizzazione del prodotto abbia assunto una rilevanza tale da far sé che il consumatore medio sia in grado di associarlo ad una determinata impresa.

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L’abuso nell’azione cautelare
Va qualificato come abusivo il ricorso cautelare incardinato non solo nella consapevolezza di contestazioni già esistenti tra le parti –...

Va qualificato come abusivo il ricorso cautelare incardinato non solo nella consapevolezza di contestazioni già esistenti tra le parti - ma non rese manifeste in atti o in sede di discussione di udienza – ma anche con grave colpa nell’ignoranza di esse, e comunque coltivato nonostante la sopravvenuta migliore conoscenza di tali contestazioni.
Dall’abusività dell’azione consegue l’addebito delle spese secondo i principi della soccombenza e l’applicazione di sanzioni ex art. 96 comma 3 e comma 4 c.p.c.

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Titolarità dell’azione, effettiva titolarità del diritto azionato e ius postulandi del procuratore
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della costituzione in giudizio, il deposito di una procura e la dichiarazione del difensore...

Non può ritenersi sufficiente, ai fini della costituzione in giudizio, il deposito di una procura e la dichiarazione del difensore che la causa viene patrocinata, non già nell’interesse dell’attrice costituita, bensì nell’interesse di un altro soggetto, che è l’unico a rivendicare diritti discendenti dalla proprietà dei beni oggetto di causa.

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Sulla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. delle fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust
A differenza di altre clausole presenti nello schema negoziale predisposto dall’ABI – che non comportano un ingiustificato aggravio della posizione...

A differenza di altre clausole presenti nello schema negoziale predisposto dall’ABI – che non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore in quanto funzionali a garantire l’accesso al credito bancario – le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Pertanto, tali clausole contengono previsioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma 2, lett. a). La distorsione della concorrenza derivante dall’applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto, ma di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di coordinare verso un comune interesse, le attività economiche.

 

Quanto al tipo di tutela che l’ordinamento riconosce ai privati che abbiano stipulato fideiussioni “a valle” riproduttive della intesa vietata, quella che consente di assicurare il rispetto degli interessi coinvolti nella vicenda è data dalla nullità parziale, limitata alle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall’ABI. Tale soluzione costituisce applicazione del principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale sotteso all’art. 1419, comma 1, c.c. L’estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all’intero negozio costituisce evenienza di ben difficile riscontro, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l’effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l’effetto di alleggerirne la posizione, cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se, quale socio della società garantita, interessato all’erogazione del finanziamento, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle. Sotto altro aspetto l’imprenditore bancario, ha interesse a mantenere la garanzia personale delle fideiussioni anche senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe l’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.

 

L’interesse ad agire, sotteso alla domanda di nullità di clausole che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI, presuppone che il garante alleghi tempestivamente l’effetto utile derivante dalla disapplicazione delle clausole nulle. [Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che gli attori, pur deducendo in via subordinata la nullità parziale della fideiussione, non avevano eccepito alcuna decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c., applicabile una volta caducata la clausola derogatoria. Conseguentemente, è stato rilevato il difetto di interesse degli attori ad agire per la nullità di tali clausole quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la banca aveva rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.]

 

Il fideiussore che sia socio, anche se di minoranza, della società garantita, non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell’esercizio delle prerogative proprie di componente dell’assemblea (quanto meno in occasione dell’approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice.

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Nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.: necessaria produzione in giudizio del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Nelle cause aventi ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art....

Nelle cause aventi ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione omnibus in quanto conformi a quelle contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust, la mancata produzione in giudizio di tale provvedimento  non consente la valutazione della fondatezza della pretesa azionata. [Nel caso di specie, le pretese dell'attrice sono state respinte dal Tribunale in quanto essa non aveva prodotto in giudizio tale provvedimento. Peraltro, il Tribunale ha altresì rilevato come la fideiussione contestata fosse stata sottoscritta nel 2016, ossia in un periodo diverso da quello preso in considerazione da Banca d'Italia. Trattandosi, quindi, di causa "stand alone", l'attrice non avrebbe potuto giovarsi del citato provvedimento quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, ma avrebbe dovuto provare il perdurare della stessa. Infine, il Tribunale ha rilevato come l'attrice non avrebbe ottenuto alcun beneficio concreto dalla caducazione della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., posto che essi erano stati rispettati dal creditore].

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Confondibilità tra insegna e marchio complesso
Deve considerarsi debole il marchio complesso le cui componenti descrittive e figurative presentano un collegamento logico con la natura dei...

Deve considerarsi debole il marchio complesso le cui componenti descrittive e figurative presentano un collegamento logico con la natura dei prodotti rappresentati; il loro abbinamento ad un elemento denominativo, avente solo un’assonanza fonetica con i prodotti, è idoneo a rafforzare il collegamento tra la parte denominativa del segno e i prodotti rappresentati [marchio costituito dall’espressione Canapè – Antica Canapa d’Abruzzo e dal disegno di foglie di canapa e di una catena montuosa, per prodotti a base di canapa]; la considerazione della debolezza del marchio si risolve in una tutela attenuata dello stesso, essendo sufficienti lievi variazioni per escluderne la violazione.

Nella valutazione di confondibilità di un’insegna rispetto ad un marchio complesso, il confronto non può avere come termine di riferimento la sola parte denominativa del marchio, comprendente al suo interno anche una componente figurativa, dovendo avere ad oggetto il marchio nel suo insieme,  cosicché deve escludersene la confondibilità qualora l’impressione generale suscitata, avuto riguardo anche alle componenti figurative del segno, ritenuto complessivamente “debole”, non sia la stessa.

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Procedimento cautelare per violazione di marchio e concorrenza sleale: valutazione del periculum in mora e della strumentalità rispetto al giudizio di merito
Il reclamo proposto nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado va dichiarato inammissibile...

Il reclamo proposto nei confronti di soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado va dichiarato inammissibile nei confronti dei medesimi soggetti.

Affinché il requisito della c.d. "strumentalità" dell'istanza proposta in via cautelare sia soddisfatto, non è necessario che il ricorso riporti espressamente le domande del giudizio di merito, ma è sufficiente che queste siano sufficientemente desumibili, anche con un ragionevole sforzo, dal tenore dell'atto introduttivo del procedimento d'urgenza.

L'applicabilità dell'art. 2598 c.c. non può essere esclusa per il fatto che entrambe le parti del giudizio siano degli enti privi di lucro, in quanto ciò che rileva è che i soggetti operino come imprenditori, e quindi esercitino un'attività economica organizzata al fine dello scambio dei beni e dei servizi ex art. 2082 c.c., intendendosi per "economica" non solo l'attività che tenda a conseguire un utile, ma anche quella che tende alla copertura dei costi con i ricavi.

In relazione alla valutazione circa il periculum in mora, il requisito dell'irreparabilità sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell'esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessuno modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di violazione di marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell'illecito può senz'altro dirsi connotato dal carattere dell'irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato.

Con riferimento agli atti di concorrenza sleale consistenti nell'uso di segni distintivi analoghi e nella denigrazione dell'attività svolta da un concorrente, anche la prosecuzione o la reiterazione di tali condotte rischia di determinare uno sviamento della clientela e di far perdere all'impresa che subisce tali condotte delle quote di mercato.

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Riproduzione di modellini Ferrari e requisiti del carattere creativo e del valore artistico dell’opera del disegno industriale
Il potere di riduzione della clausola penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., è funzionale alla tutela dell’equilibrio...

Il potere di riduzione della clausola penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., è funzionale alla tutela dell’equilibrio contrattuale, fatto – questo – che, essendo di interesse generale, legittima l’esercizio della potestà anche d’ufficio, ferma la necessità di previo assolvimento di oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività. Il criterio per esercitare il potere di riduzione non è mai, però, la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, quanto piuttosto l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione specifica cui ha diritto. Al di fuori del caso di manifesta eccessività della penale rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento della prestazione (e non rispetto al danno arrecatogli dall’altrui inadempimento), un esercizio disinvolto del potere di riduzione da parte del giudice finirebbe, infatti, per creare un incentivo economico all’inadempimento, privando la penale della sua capacità di stimolare le parti al rispetto degli impegni assunti in ambito negoziale e di prevenire il contenzioso, con ricadute positive in termini di diminuzione delle cause civili e di semplificazione del processo.

In tema di segni distintivi, qualora sia registrato un marchio per autoveicoli dotato di rinomanza, l’apposizione da parte di un terzo che realizza modellini di autovetture, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a tale marchio sulle miniature di tali prodotti, al fine di riprodurre fedelmente gli stessi, non è scriminata dall’art. 21, co. 1, lett. b) c.p.i, poiché il segno utilizzato non è un segno distintivo dei modellini, ma un elemento ornamentale degli stessi, spettando, dunque, al giudice di merito accertare in concreto, e in base ad una valutazione fattuale, se l’uso del marchio altrui, effettuato in funzione non distintiva, rechi comunque pregiudizio alle altre funzioni (pubblicitaria ed evocativa). Esclusa l’applicazione della esimente, l’uso del marchio altrui unitamente al proprio è ammesso nei limiti in cui le modalità concrete di tale uso non inducano il mercato in confusione circa la provenienza del bene [nel caso di specie, l’apposizione ben visibile del marchio CMC prima del nome del modello Ferrari riprodotto in scala è stato ritenuto tale da escludere – con riferimento al consumatore medio e, a maggior ragione, al pubblico di collezionisti a cui CMC si rivolge – qualsiasi rischio di confusione circa la provenienza del modellino pubblicizzato e commercializzato da CMC con il proprio marchio di produttore di autovetture in miniatura].

Quando la forma (intesa come pregio estetico) del prodotto concorre con altri elementi (le caratteristiche tecniche ed economiche) nella scelta del consumatore, essa diviene elemento importante che conferisce “valore sostanziale” al prodotto ai sensi dell’art. 9 c.p.i. La nozione di forma (o altra caratteristica) che dà un “valore sostanziale” al prodotto è riferita alla forma che conferisca un valore di mercato al prodotto, un fattore attrattivo aggiuntivo, in grado comunque di influenzare “in larga misura” le scelte d’acquisto del consumatore, ma non necessariamente e soltanto in maniera prevalente.

La nozione di opera del disegno industriale, prevista dall’art. 2, n. 10 l.d.a., richiede la compresenza dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico. A tal riguardo, il carattere creativo non implica novità assoluta dell’opera di design, ma è espressione e manifestazione dell’idea dell’autore, mente la valutazione del valore artistico va effettuata caso per caso, facendo leva su indicatori di natura oggettiva, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali, ad esempio, il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista. Inoltre, le opere del disegno industriale, anche se in origine concepite come oggetti destinati ad una riproduzione seriale, possono acquisire in seguito un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici [nel caso di specie, sono stati ritenuti sussistenti i requisiti per il riconoscimento della tutela del diritto d’autore, come opere del disegno industriale, soltanto per due modelli di autovetture Ferrari e, segnatamente, per la Ferrari 250 GTO e per la Ferrari Testarossa].

La nozione di opera del disegno industriale, che richiede la compresenza dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico, si differenzia dalla nozione di “opera” di cui alla direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione del diritto d’autore, così come interpretata dalla giurisprudenza europea, che pone, invece, l’accento sul requisito del carattere creativo o dell’originalità ed implica l’esistenza di un oggetto originale, nel senso che l’oggetto deve rappresentare una creazione del suo autore in quanto ne riflette la personalità, manifestando scelte libere, originali e creative. La tutela dei disegni e dei modelli, da una parte, e la tutela garantita dal diritto d’autore, dall’altra, perseguono, infatti, obiettivi fondamentalmente diversi e sono assoggettate a regimi distinti, sicché se un design può essere considerato quale opera dell’ingegno, allora esso potrà godere della tutela autorale, non essendo necessario, ai sensi della legislazione europea, che ricorra l’ulteriore requisito costituito dall’effetto visivo da loro prodotto e rilevante da un punto di vista estetico.

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Le fideiussioni specifiche non rientrano nell’ambito dell’accertamento del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d’Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 era...

Lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d’Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 era stato predisposto dall’Associazione bancaria italiana nel corso dell’anno 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie che, essendo un modello contrattuale di uso corrente, per la sua diffusività avrebbe comportato l’estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, finendo così per ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante. Tale valutazione sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. Dunque, la mera corrispondenza di alcune clausole contenute in una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un’intesa vietata, cioè non può avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Da tale ricostruzione deriva che, in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente, che abbia accertato l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art.2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, relativa alla formulazione delle tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI, l’onere probatorio relativo all’esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all’epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

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