Il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzo, venendo a mancare, in tale caso, il requisito della novità, con la conseguenza che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.
Ai fini della liquidazione del danno, la norma che deve trovare applicazione è la disposizione di cui all’art. 125 c.p.i., la quale prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le previsioni degli art. 1223, 1226 e 1227, c.c., dovendosi tenere conto delle conseguenze economiche negative, compresi il mancato guadagno del titolare del diritto leso e i benefici realizzati dall'autore della violazione, ovvero, nei casi appropriati, anche di elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato per effetto della commessa violazione al medesimo titolare del diritto, precisando al comma 3, come forma alternativa al risarcimento, la restituzione degli utili realizzati dall'autore della stessa violazione.
La mancata ottemperanza delle parti convenute all’ordine di esibizione delle scritture contabili impartito dal giudice legittima il ricorso a una quantificazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. In mancanza di elementi più precisi sui prodotti contestati deve ritenersi legittimo il ricorso ai dati risultanti dai bilanci pubblicati.
Non è ravvisabile un pregiudizio "imminente e irreparabile" - necessario presupposto per l'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc - in relazione alla presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte dell'amministratore delegato dimissionario se: (i) la pattuizione negoziale prevede il pagamento di una rilevante penale per il caso di violazione del patto di non concorrenza sicché il pregiudizio derivante dalla violazione del patto non possa dirsi di per sé irreparabile in quanto di difficile o impossibile monetizzazione; (ii) l'inadempimento contestato all'amministratore si concretizzi nell'impegno assunto da quest'ultimo di ricoprire un incarico simile o analogo a quello precedentemente ricoperto in una società operante sì nello stesso settore dell'attrice nonché ex datrice di lavoro dell'amministratore dimissionario, ma dedita in assoluta prevalenza a un segmento di mercato caratterizzato da peculiarità diverse da quelle proprie del segmento ove la reclamante opera in via principale e tale per cui la possibilità di future condotte dell'amministratore in grado di incidere sulla concreta operatività commerciale della reclamante appaia di per sé residuale; (iii) al momento della richiesta del provvedimento cautelare di urgenza, nessuna condotta dell'amministratore specificamente pregiudizievole della operatività dell'attrice possa dirsi in atto o essere valutata come imminente.
L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio.
Chi propone una domanda di sottrazione di informazioni protette ex art. 98 c.p.i. ha l’onere di dimostrare che queste sono effettivamente segrete.
L’utilizzo di certificazioni ottenute da un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone: che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la parte cui si addebita la responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo; e che, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
Nel caso di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danneggiato ha l’onere (altro…)
Il ritardo nelle rendicontazioni e pagamenti da parte del produttore (nella specie: dei proventi generati dallo sfruttamento di opere musicali su canale Youtube) non costituisce ipotesi di inadempimento tale da fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di produzione discografica ex art. 1455 c.c., se risulta che i ritardi non sono stati contestati dal creditore per un lungo periodo in cui si era consolidata una prassi esecutiva meno rigorosa di quella prevista dal testo contrattuale.
L’assenza di firma digitale del difensore sulla relata di notifica dell’atto di citazione notificato via pec non ne determina l’inesistenza.
Ritardi costanti e ripetuti nei pagamenti concordati in un accordo transattivo costituiscono un inadempimento del debitore tale da fondare la risoluzione del contratto, con reviviscenza dell’intero credito e del correlativo diritto della collecting society ad agire in giudizio per il suo intero ammontare.
Affinché una dichiarazione resa in sede stragiudiziale possa configurare una confessione è necessario che ricorrano: (i) un elemento di tipo soggettivo, i.e. l'animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontà del confitente di ammettere la verità del fatto sfavorevole a sé e favorevole all'altra parte, e (ii) un elemento di tipo oggettivo, ravvisabile qualora dall'ammissione del fatto oggetto di confessione derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, e un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della confessione.
Oltre ad essere competente rispetto all'azione di accertamento dell'esclusione del socio per morosità nel pagamento dei canoni previsti dallo statuto e dal regolamento della cooperativa, la sezione specializzata in materia di imprese è altresì competente ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 27.6.2003 n. 168 a pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell'alloggio sociale assegnato allo stesso socio: si tratta, infatti, di una controversia relativa a rapporti societari disciplinati dall'art. 2511 e ss. c.c.
I versamenti che i soci effettuano in favore della società possono avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo della società di restituire entro un dato termine la somma ricevuta, oppure a titolo di versamento, che confluisce in un'apposita riserva "in conto capitale" e non è quindi iscritto tra i debiti. Tale secondo tipo di contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non al momento dello scioglimento della società, nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio id liquidazione e comunque successivamente al soddisfacimento dei creditori sociali, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che si sono sottesi. è stato peraltro precisato che ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura della qualificazione debba essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio: infatti questo è soggetto all'approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. Civile, sez. I, 23/03/2017 n. 7471).
L’attività di promozione e offerta commerciale diretta a utenti predeterminati e finalizzata alla conclusione di specifici contratti deve intendersi attività di mera promozione e offerta commerciale, non potendosi propriamente qualificare come attività pubblicitaria soggetta pertanto al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e alla normativa in materia di pubblicità ingannevole dettata dal D.lgs. nr. 145/2007, (altro…)
Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il nuovo design presenti un grado di differenziazione minimo rispetto all’antecedente, percepibile dal c.d. consumatore informato. Tale giudizio di novità, secondo la ricostruzione dogmatica preferibile, consiste in un mero test oggettivo di non identità dell’aspetto di un disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti.
L’accertamento del requisito dell’individualità, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito principale di protezione nonché l’elemento centrale nel test di contraffazione. Tale accertamento adotta come parametro il c.d. utilizzatore informato il quale, alla luce dell’approccio “market oriented” del sistema - e come altresì risulta sia dai lavori preparatori al codice sia dall’opzione terminologica adottata dal legislatore - non va individuato in un teorico di design, ma in un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti specializzati del settore interessato.
Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto e, in virtù di tale autonomia, deve “suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale differente in merito all’art. 41 c.p.i., validità e contraffazione vanno trattate allo stesso modo, poiché non sarebbe equo nella valutazione di un modello distinguerlo dall’arte anteriore per mezzo di caratteristiche limitate e poi valutarne la contraffazione utilizzando caratteristiche ben più ampie.
La tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello. Le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato, se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto, nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili e che utilizzino lo stesso concetto innovativo. La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclusione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui all’art. 9 CPI. Una forma puo’ essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello. La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.
Ai sensi dell’art. 121, 2°c., CPI, chi agisce in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un danno ingiusto non essendo il prodursi del danno implicito nell’accertamento della contraffazione; la parte che formula tale domanda è, inoltre, onerata anche e specificamente della prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno, giacchè la valutazione equitativa del danno medesimo puo’ subentrare solo nel caso di difficoltà relative alla quantificazione del danno.
Non puo’ essere accolta la domanda di ordine di esibizione ai sensi dell’art.121, 2°c., CPI, in assenza “dei seri indizi” del danno e in assenza dell’allegazione di qualsivoglia elemento costitutivo del medesimo, nonché in presenza di generiche indicazioni sui documenti di cui si chiede l’esibizione e sulle informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Non puo’ essere accolta la domanda di interrogatorio formale dedotto in assenza di capi di prova. Dev’essere respinta la domanda di distruzione “di tutto il materiale commerciale e pubblicitario” dato che nella parte motivata dell’atto introduttivo manca qualsivoglia allegazione anche solo relativamente alla sua esistenza.