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Esercizio dei diritti d’autore da parte degli eredi dopo la morte dell’autore
I diritti di sfruttamento economico spettano al creatore dell’opera, che può disporne già in vita, e, se questi non abbia...

I diritti di sfruttamento economico spettano al creatore dell’opera, che può disporne già in vita, e, se questi non abbia altrimenti disposto, agli eredi. Spetta all'attore provare di essere erede, ove venga pretesa la tutela dei diritti dell'autore dell'opera.

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La prova della rinomanza del marchio: insufficienti sponsorizzazioni isolate e partecipazioni a fiere
Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall’art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata...

Al fine di usufruire della tutela extra-merceologica garantita dall'art. 20, lett. c) c.p.i., le sponsorizzazioni (specie se pregresse, di durata limitata e non esclusive) così come la partecipazione a fiere non sono sufficienti a provare la natura rinomata del marchio. Quel che rileva sotto questo profilo è stabilire in quale misura il marchio possieda una capacità distintiva immediata, intensa e stabile in una grande fetta di pubblico (se del caso, attraverso lo svolgimento di apposite indagini demoscopiche).

[Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia non ha ritenuto la sponsorizzazione del marchio della ricorrente in singole edizioni della Champions League e della Serie A e la partecipazione a singole fiere nazionali ed internazionali idonee a dimostrare la rinomanza del marchio stesso.]

 

 

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Valutazione di originalità del brevetto e accertamento della contraffazione indiretta
La corretta valutazione dell’attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in...

La corretta valutazione dell'attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in un documento o ad apodittiche affermazioni su possibili modifiche da apportare alle apparecchiature note per arrivare senza sforzo inventivo all'invenzione rivendicata. Quindi la sinergia funzionale delle rivendicazioni brevettuali deve indurre a valutarne l'aspetto inventivo non in modo separato, secondo l'approccio ai problemi parziali, ma appunto in funzione del loro scopo sinergico.

I presupposti per la configurazione della contraffazione indiretta "contributory infringement" sono due: la specifica destinazione dei mezzi offerti all'attuazione dell'invenzione e la consapevolezza di tale specifica destinazione da parte di chi li offre. In particolare, nel caso di prodotti in commercio, l'illecito si concretizza solo a fronte della dimostrata attiva partecipazione all'attuazione dell'illecito da parte dell'utente finale.

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Principio di unitarietà dei segni distintivi e rischio di confusione
In forza del principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all’art. 22 c.p.i., non è consentito l’uso del marchio...

In forza del principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all'art. 22 c.p.i., non è consentito l'uso del marchio anteriore altrui come denominazione sociale identica, in quanto tale uso è idoneo ad ingenerare il rischio di confusione in ordine alla provenienza dei prodotti.

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L’articolo 122 l.d.a. non ha portata generale: si applica esclusivamente al contratto di edizione, in ragione della sua tipicità
La portata generale dell’art. 122 l.a. è da escludersi, in considerazione della tipicità del contratto di edizione e del suo...

La portata generale dell’art. 122 l.a. è da escludersi, in considerazione della tipicità del contratto di edizione e del suo contenuto. Mentre il diritto di paternità dell’opera è incedibile, non si rinviene nell’impianto della legge sul diritto d’autore alcun divieto alla cessione in via definitiva dei diritti di sfruttamento economico dell’opera. [Nel caso di specie, l’attore invocava l’applicazione del termine ventennale di cui all’art. 122 l.a. anche al contratto con cui aveva ceduto a titolo definitivo i diritti di sfruttamento economico della propria opera per finalità commerciali]

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Procedimento per descrizione e onere della prova del fumus boni iuris
Attesa la finalità della descrizione, volta al reperimento e alla conservazione della prova della violazione di un diritto di proprietà...

Attesa la finalità della descrizione, volta al reperimento e alla conservazione della prova della violazione di un diritto di proprietà industriale e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito, è proprio in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare, rilevando solo in via indiretta il fumus del diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Ai fini della descrizione, dunque, il fumus è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda e si ritiene quindi che sia sufficiente un ragionevole sospetto della violazione di cui si voglia acquisire la prova con la descrizione.

Sotto il profilo dell’onere della prova, spetta comunque a chi agisce in giudizio, in caso di contestazione della sussistenza del diritto, fornire, seppur ai fini di una delibazione sommaria, elementi comprovanti l’esistenza della privativa, il che si traduce, rispetto alle privative non titolate, nella prova, sempre nei termini del giudizio cautelare, della esistenza delle informazioni segrete in capo al legittimo detentore e dell’esistenza dei presupposti di tutela di cui all’art. 98 c.p.i.

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Violazioni a mezzo internet e “forum commissi delicti”
In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120,  sesto comma, c.p.i. indica...

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120,  sesto comma, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari (e, dunque, la propria sede).

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Neologismi come marchi. Il caso “Scaldotto”.
L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d’impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o...

L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d'impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. La preoccupazione del legislatore è quella di evitare la possibilità che possa crearsi un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico e che devono, invece, rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio di fabbricazione. Tale divieto riguarda dunque i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto.

La creazione di un neologismo derivante dalla declinazione di un termine originario comune in una parola che nel suo complesso non esiste nel linguaggio corrente è suscettibile di sufficiente originalità per essere registrato come marchio. [nella specie è stata ritenuta valida la registrazione del segno "scaldotto"].

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Fideiussioni omnibus e nullità parziale per intesa anticoncorrenziale
Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi...

Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso , anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o a esso contrarie. Si tratta infatti di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un’esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell’illecito antitrust.

 

Con il provvedimento n. 55 del 2005, la Banca d’Italia – all’epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all’AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. [Nel caso di specie, gli attori demandavano l'accertamento della nullità di un contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2005 e contenente le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c censurate da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale non ha accolto la domanda in quanto, rifacendosi alla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha ritenuto che dall'accertata violazione della normativa antitrust possa derivare solamente la nullità delle clausole citate e non dell'intero contratto. Nullità parziale che gli attori non avevano domandato].

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Contratto autonomo di garanzia e irrilevanza della decisione di Banca d’Italia n. 55/2005 ai fini della nullità per intesa anticoncorrenziale
Con la decisione n. 55/2005, Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni...

Con la decisione n. 55/2005, Banca d'Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, gli attori demandavano la nullità di diversi contratti di fideiussione denunciandone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale di Milano ha dichiaro inutilizzabile tale decisione come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale in quanto ha ritenuto che i contratti di fideiussione oggetto del giudizio fossero, invero, contratti autonomi di garanzia].

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Diritto di sincronizzazione dell’opera musicale: il caso “The call of destiny”
Al produttore fonografico spetta ai sensi dell’art. 73 l.d.a. un mero diritto all’equo compenso per le utilizzazioni del fonogramma e...

Al produttore fonografico spetta ai sensi dell'art. 73 l.d.a. un mero diritto all’equo compenso per le utilizzazioni del fonogramma e il pagamento di tale diritto si configura come un obbligo legale conseguente all'utilizzazione del fonogramma e non come condizione di liceità della stessa sicchè la mancata corresponsione di tale compenso non costituisce un fatto illecito – in quanto non necessita di una preventiva autorizzazione - ma obbliga unicamente l’utilizzatore finale a versare gli importi dovuti.

Il diritto di sincronizzazione rientra tra le facoltà esclusive dell'autore. L’utilizzatore dell’opera musicale, ancorché titolare di licenza per la sua riproduzione, per l’ipotesi di sincronizzazione deve ottenere un ulteriore specifico consenso da parte degli autori dei brani musicali, essendo a essi riservato il diritto esclusivo di adattare (e registrare) le loro opere su supporti audiovisivi. Ciò in aderenza al generale principio di indipendenza dei singoli diritti patrimoniali d’autore, sanciti dagli articoli 19 e 199 L.d.A., per cui la cessione (o la licenza) di un diritto specifico non comporta la cessione (o la licenza) di altri diversi diritti spettanti all’autore, ma richiede consensi differenziati in ragione di ogni singola utilizzazione economica dell’opera.

In punto prescrizione, l’illecita utilizzazione di un’opera rientra nel novero dei fatti illeciti istantanei, ma in caso di ininterrotta riproduzione e diffusione di essa determina danni costantemente rinnovati nel tempo, che si prescrivono via via in modo continuo con riferimento al periodo quinquennale anteriore al primo atto interruttivo.

In caso di violazione la determinazione del danno risarcibile può avvenire sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell’articolo 158 L.d.A., e cioè in base all’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore dell’illecito avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.

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Delegabilità nella mediazione: necessità di una procura speciale sostanziale non autenticabile dal difensore
La previsione dell’art. 8, primo comma, d.lgs. n. 28/2010, della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai...

La previsione dell'art. 8, primo comma, d.lgs. n. 28/2010, della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Nondimeno, la necessità della comparizione personale delle parti, non comporta che si tratti di attività non delegabile, mancando una espressa previsione in tal senso e non venendo in considerazione un atto avente natura strettamente personale: ne deriva che la parte che intende iniziare l’azione (ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo difensore.

Per poter validamente delegare un terzo a partecipare in sua vece alle attività di mediazione, la parte è però tenuta a conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.

Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Di conseguenza, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

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