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False attestazioni in verbali assembleari e compromettibilità in arbitrato
L’inserimento di false attestazioni in un verbale assembleare non si pone in contrasto “con le norme dettate a tutela di...

L’inserimento di false attestazioni in un verbale assembleare non si pone in contrasto “con le norme dettate a tutela di interessi generali che trascendono quelli del singolo socio”, cosicché un’eventuale controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera contenente tali attestazioni non sarebbe sottratta alla competenza arbitrale: ciò sia perché l’impugnazione di delibera assembleare non è certamente svincolata dall’iniziativa di parte e come tale è, quindi, compromettibile in arbitri, sia perché in ordine alla contestazione delle attestazioni contenute in un verbale di assemblea ordinaria di società di capitali, la Suprema Corte ha stabilito che il verbale assembleare sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea ha natura di scrittura privata e, pur essendo dotato di una sua efficacia probatoria, non è tuttavia dotato di fede privilegiata, potendo i soci, pertanto, far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà con qualsiasi mezzo di prova.

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Validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di società cooperativa
È invalida la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società cooperativa, che non individua con sufficiente chiarezza e precisione...

È invalida la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società cooperativa, che non individua con sufficiente chiarezza e precisione quale sia l’organismo cui è affidata la nomina degli arbitri. Infatti, una clausola di uno statuto caratterizzata da eccessiva genericità, tale da richiedere una lettura integrativa, risulta incompatibile con la natura propria delle clausole statutarie di società, le quali sono destinate a dettare regole cogenti per coloro che fanno parte della compagine sociale e non sono perciò passibili di interpretazioni integrative qualora il loro oggetto non risulti sufficientemente determinato. Questi principi sono, a maggior ragione, validi in tema di clausole compromissorie, le quali prevedono una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statuale.

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Operatività della clausola compromissoria nel giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca dalla carica di amministratore
Rientra nella competenza arbitrale l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’amministratore di S.p.A. nel caso in cui lo statuto della Società...

Rientra nella competenza arbitrale l’impugnazione del provvedimento di revoca dell'amministratore di S.p.A. nel caso in cui lo statuto della Società devolva in arbitrato "Le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti".

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Compromettibilità in arbitrato di controversie afferenti l’impugnazione di delibere assembleari
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di...

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.
Nella specie, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice.

È pacifico che la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all'omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis cod. civ., è compromettibile in arbitri, atteso che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.

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Incompromettibilità della lite sulla violazione dei principi di redazione del bilancio
La controversia vertente sulla lamentata violazione dei principi contabili di redazione del bilancio non può rientrare nell’ambito di applicazione della...

La controversia vertente sulla lamentata violazione dei principi contabili di redazione del bilancio non può rientrare nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria, per effetto della indisponibilità di cui all’art. 806, 1° comma, c.p.c. In particolare, l’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza, la verità e la precisione del bilancio. In altre parole, l’indisponibilità del diritto costituisce il limite alla operatività della clausola compromissoria che, però, mantiene la sua efficacia con riferimento alle altre domande compromettibili, ovvero quelle che non investono direttamente la violazione dei principi inderogabili nell’interesse pubblico, di veridicità e chiarezza del bilancio.

Sono, quindi, esclusi dalla compromettibilità solo quei vizi capaci di pregiudicare il bene giuridico tutelato della chiarezza e veridicità del bilancio, posto a garanzia, non tanto e non solo dei singoli soci, ma della generalità dei consociati.

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Clausola compromissoria espunta dallo statuto. Sindacato sull’omissione di specifiche cautele nel giudizio sulla diligenza dell’amministratore
La clausola compromissoria ha natura processuale, cosicché trova applicazione l’art. 5 c.p.c., in forza del quale occorre aver riguardo, ai...

La clausola compromissoria ha natura processuale, cosicché trova applicazione l’art. 5 c.p.c., in forza del quale occorre aver riguardo, ai fini della determinazione della competenza, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda. Ove una clausola compromissoria sia stata espunta dallo statuto sociale prima della proposizione della domanda giudiziale, deve essere affermata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie che – in base alla suddetta clausola – sarebbero state devolute alla cognizione degli arbitri.

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.,) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri di legge e statutari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c.

All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale; dunque, il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, fatta salva la possibilità di sindacare l’omissione di specifiche cautele normalmente richieste per scelte di quel tipo.

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Eccezione di arbitrato irrituale nell’azione per il pagamento del prezzo di trasferimento di una quota di s.r.l.
L’eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte...

L'eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. (altro…)

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Impugnazione della delibera assembleare per nullità e compromettibilità in arbitri
Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano...

Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano o meno limiti all’operatività della clausola arbitrale collegati alla tipologia dei vizi lamentati.

Occorre distinguere tra le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che generano liti su diritti indisponibili, restringendo tuttavia l’area della non compromettibilità all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità c.d. insanabili [nella specie il Tribunale ha accolto l'eccezione di compromesso arbitrale in relazione all'azione di impugnativa di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata].

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La violazione della clausola compromissoria statutaria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale
La clausola compromissoria presente nello statuto sociale – ossia la pattuizione con cui le parti devolvono alla competenza degli arbitri...

La clausola compromissoria presente nello statuto sociale - ossia la pattuizione con cui le parti devolvono alla competenza degli arbitri la decisione delle controversie richiamate dalla medesima clausola - deve ritenersi validamente formulata quando le parti hanno espressamente individuato l’oggetto delle controversie da affidare alla decisione degli arbitri, oltre che le loro modalità di nomina.

Qualora l'oggetto della controversia instaurata avanti il Tribunale rientri tra quelli richiamati dalla clausola compromissoria statutaria, il Giudice adito dovrà declinare la propria competenza a favore del collegio arbitrale e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

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Comproprietà della partecipazione sociale e clausola di gradimento
L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato, configurandosi come una rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla...

L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato, configurandosi come una rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, costituisce un'eccezione propria e in senso stretto (avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale) con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.

Alla comproprietà della partecipazione sociale - traducendosi in una sorta di comunione avente ad oggetto la quota sociale - è applicabile in via diretta la disciplina della comunione ordinaria, la legittimazione ad agire rimanendo in capo ai comproprietari della partecipazione societaria ogni qual volta l'azione è esercitata unitariamente da tutti i comproprietari della partecipazione stessa. La nomina del rappresentante comune infatti è determinata dalla necessità di assicurare sul piano organizzativo un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti ma non sottrae il potere ai singoli laddove l'iniziativa concordata prevenga i rischi che conflittualità interne abbiano a riflettersi sulla portata delle deliberazioni assembleari.

Qualora lo statuto sociale di una s.r.l. preveda una clausola di mero gradimento e tale gradimento sia concesso, non spetta ai soci il diritto di recesso. Ai sensi infatti dell'art. 2469 c.c. il diritto di recesso non deve ritenersi accordato ai soci per il mero fatto della presenza di tale clausola, ma dalla circostanza che non sia consentito ai potenziali soci l'ingresso in società. Il diritto di recesso infatti non è la contropartita della pattuizione, compiuta dai soci nell'esercizio dell'autonomia privata, di una clausola di gradimento, bensì dalla limitazione alla libera trasferibilità delle quote che consegue al diniego del gradimento.

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Sulla compromettibilità delle controversie societarie
E’ compromettibile la controversia fra ex amministratore e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nella specie:...

E’ compromettibile la controversia fra ex amministratore e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nella specie: la richiesta di rifusione dei danni per assenza di giusta causa della revoca dall’incarico di amministrazione). (altro…)

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Inapplicabilità della clausola compromissoria nel caso di perdita della qualità di socio
L’avvenuta esclusione del socio dalla società cooperativa, pronunziata con delibera non impugnata, facendo venir meno la qualità di socio, rende...

L’avvenuta esclusione del socio dalla società cooperativa, pronunziata con delibera non impugnata, facendo venir meno la qualità di socio, rende inapplicabile la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale che rimette alla decisione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e società, rendendo infondata l'eccezione di incompetenza in ragione dell’asserita competenza degli arbitri.

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