La cessazione della materia del contendere si verifica solo qualora nel corso del procedimento sopravvenga una situazione che, soddisfacendo le pretese fatte valere in giudizio, elimina il contrasto tra le parti, cosicché le stesse non hanno più interesse a proseguire (altro…)
La mancata osservanza del provvedimento assunto dal giudice – sia pure nei termini lessicali di invito – di rimediare al difetto autorizzativo del curatore fallimentare integrando in una successiva udienza il contenuto dell’autorizzazione rilasciatagli dal giudice delegato per l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti degli amministratori, consuma il potere della parte attrice di sanare il difetto, dovendo l’ordinanza del giudice istruttore essere interpretata quale assegnazione del termine perentorio previsto dall’art. 182 co. 2° c.p.c.
La riassunzione. della causa ex art. 50 c.p.c dinanzi al giudice della Sezione Specializzata in materia di impresa, funzionalmente competente [nella specie, per un giudizio in materia di revoca senza giusta causa del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società], determina la prosecuzione (altro…)
La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell'altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra.
Ne consegue, dunque, che se è assolutamente inefficace la clausola risolutiva espressa, non può dirsi neppure operante la gravosa penale ad essa connessa.
Se il ricorrente nulla deduce in ordine ad una eventuale incapienza del patrimonio del resistente (patrimonio che, anzi, nel caso di specie, risulta di rilevante consistenza sia per proprietà immobiliari sia per redditi professionali sia per partecipazioni societarie ed aumentato di recente tramite l’acquisto di ulteriore immobile) non sussiste il timore di perdere la garanzia generica del proprio credito idoneo a fondare l’adozione della misura cautelare richiesta.
Il socio che prospetti di avere subito un danno per la riduzione del valore della sua partecipazione causato dalla condotta dell'amministratore e indichi che intenda far valere nell'azione di merito il danno subito in proprio (e non nell'interesse della società), non può domandare il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore.
L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, c. 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. Da tanto consegue che il termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo decorre, anche riguardo agli eredi della persona colpita dall’evento interruttivo, dalla notificazione dell’evento stesso da parte del procuratore costituito per la parte deceduta.
La comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell’art. 48, cc. 1 e 2, D.lgs. 82/2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario.
L'espressa adesione di parte opposta all'eccezione di improcedibilità della domanda esclude in radice ogni materia del contendere e fa venire meno la necessità di una pronuncia da parte del giudice.
L’adesione di parte opposta all’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da una società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai cui danni sia stato emesso un decreto ingiuntivo di pagamento comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del giudice e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo.
In caso di carenza di rappresentanza processuale o di autorizzazione, mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuoverne la sanatoria (assegnando alla parte un termine di carattere perentorio senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale), nella diversa ipotesi in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, giacché su tale rilievo il destinatario è chiamato a contraddire senza potersi giovare del termine sanante.
Il fondato timore del creditore di perdere la garanzia patrimoniale generica del suo diritto, costituente elemento indefettibile per invocare la tutela assicurata dal sequestro conservativo, presuppone logicamente l’attuale esistenza nel patrimonio del debitore di beni rispetto a cui concepire il pericolo di alienazione e dispersione. Ne deriva l’inconfigurabilità logica del pericolo di compromissione della garanzia patrimoniale generica ove, al momento della proposizione del ricorso cautelare, il debitore sia già nullatenente potendo il creditore, ove lo sia divenuto per effetto di atti di disposizione in frode ai creditori, solo ricorrere allo strumento della revocatoria.