Nel concedere un sequestro conservativo, il giudice di merito può fare riferimento a (i) criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, ovvero (ii) criteri soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio, con l’unico obbligo di motivare adeguatamente il suo convincimento; censurando, di converso e conseguenza, il ricorso ad astratte petizioni di principio e palesi tautologie ogniqualvolta manchi, nei motivi del ricorso, alcun accenno a precisi e concreti fattori oggettivi o soggettivi che facciano fondatamente temere, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, l’imminenza della dispersione del patrimonio.
La capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l’applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma stessa. D’altro canto, tra i criteri soggettivi assume particolare rilievo l’abitualità del debitore nel tenere condotte illecite, contrattuali o meno che siano; ovvero la natura di quest’ultime, qualora rivestano caratteristiche di particolare disvalore giuridico (ad esempio perché integrano anche gli estremi di un reato punito dalla legge penale).
Si ritiene rilevante, ai fini della concessione di un sequestro conservativo, (i) per quanto riguarda il fumus boni iuris, la situazione quantomeno di allarmante tensione finanziaria dell’impresa sociale, come risultante dai verbali del collegio sindacale e del comitato per il controllo sulla gestione, in particolare nei periodi a cui si riferiscono omissioni fiscali e previdenziali che abbiano dato luogo a sicuro pregiudizio per l’ente corrispondente all’ammontare di interessi, aggi e sanzioni; (ii) per quanto riguarda, invece, il periculum in mora, (a) dal punto di vista soggettivo, la condotta addebitata agli amministratori, consistente nel finanziare, per anni e nonostante i rilievi del collegio sindacale, l’impresa, omettendo i versamenti fiscali e previdenziali obbligatori così mettendo a rischio la massa dei creditori, rappresentando un indice di noncuranza delle ragioni dei creditori, e (b) dal punto di vista oggettivo, il rischio che i beni immobili degli amministratori resistenti siano passibili di aggressioni ad opera di altri soggetti.
Si ritiene invece non rilevante ai fini della sussistenza del fumus boni iuris l’addebito relativo alla indebita prosecuzione di attività di impresa, in quanto bisognoso di ulteriori approfondimenti istruttori, di per sé incompatibili con la fase cautelare, in particolare quanto alla precisa individuazione della data di effettiva perdita della continuità aziendale e/o del capitale sociale in capo alla società e quanto alle connesse rettifiche dei dati di bilancio sui quali basare il calcolo della differenza dei netti patrimoniali a fini della quantificazione del danno.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. L’esercizio unitario di tali azioni non esclude tuttavia l’autonomia delle stesse, che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nella loro natura giudica, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci.
Il sequestro conservativo e il sequestro preventivo penale possono coesistere, dovendo quest'ultimo colpire le "le cose pertinenti al reato per cui si procede" per l'ipotesi di "esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime" ed è finalizzato allo loro confisca in pro dello Stato.
Se una impresa non ha ad oggetto quello di assumere l'amministrazione di beni per conto di terzi, soggetta alla vigilanza ministeriale, regolata dalla L. 1966/1939 e successive disposizioni primarie e secondarie, non può essere ricondotta nel novero delle società fiduciarie. Ne discende che il mandato fiduciario conferito a quest'ultima deve essere inquadrato nell'istituto della fiducia romanistica che implica intestazione reale in capo al fiduciante del bene che ne è proprietario, per effetto della quale la società, in qualità di interposto, acquista a tutti gli effetti la titolarità delle azioni o delle quote del fiduciante, al quale residua, in ipotesi di inadempimento al mandato fiduciario, solo una tutela obbligatoria risarcitoria e non reale.
Difettano i presupposti processuali per la concessione del rimedio atipico della tutela d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., risultando mancante nella specie la natura di residualità della domanda cautelare (con conseguente inammissibilità della stessa), nel caso in cui il socio disponga del rimedio dell’impugnazione della delibera consiliare presupposta, con conseguente facoltà di chiederne la sospensione degli effetti al fine di preservare i propri diritti.
È risolto per grave inadempimento il contratto con cui una parte, a fronte del ricevimento di un pacchetto di azioni, non abbia provveduto, pur sollecitata ed intimata più volte, al pagamento del relativo prezzo.
In sede monitoria, il decreto ingiuntivo è revocato se la creditrice opposta, su cui grava l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa secondo gli ordinari mezzi di prova, non ve ne fornisce alcuna.
È inefficace la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, nel caso in cui la digitazione della denominazione sociale della società destinataria della notifica contenga un errore di battitura.
Nell’ipotesi di vendita di quota di s.r.l. con prezzo dilazionato e con previsione dell’obbligo della parte acquirente di prestare - entro una certa data dalla stipula - una fideiussione a favore della parte venditrice, quest’ultima, a seguito del mancato rilascio della fideiussione nei termini, può presentare ricorso volto ad ottenere il sequestro giudiziario (artt. 670 c.p.c. e 2471bis c.c) della quota venduta. (altro…)
Nei procedimenti volti ad accertare la responsabilità degli amministratori verso la società, ovvero ad ottenere la loro revoca, la s.r.l. è litisconsorte necessaria e la nomina del curatore speciale per la rappresentanza in giudizio della società avviene previa valutazione circa la sussistenza dei relativi presupposti da parte dell’organo giudicante. La nomina è finalizzata a garantire alla società l’effettività della difesa in giudizio e pertanto, quando questa avviene, le conseguenti spese di lite debbono rimanere a carico della società beneficiaria effettiva della nomina stessa.