In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in quest'ultimo caso, la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.
In tema di cessione di quote di società, l’autonomia contrattuale può determinarsi nel senso di prevedere la sola clausola usualmente definita nei contratti di compravendita di partecipazioni azionarie di “earn out” per l’ipotesi dell’aumento di valore senza l’ulteriore clausola c.d. di “reverse earn out” (anche nota come “earn-in”) per l’ipotesi di diminuzione del valore.
Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c. non trova applicazione al contratto di cessione di quote con pagamento rateizzato del prezzo, atteso che lo scambio di cosa con prezzo avviene per effetto della sola prestazione del consenso, mentre la rateazione accordata al cessionario integra mera modalità di adempimento dilazionato che non posticipa il suddetto effetto reale. Tutte le vicende successive al perfezionamento degli effetti del contratto che abbiano comportato un pur apprezzabile mutamento del valore della cosa non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 1467 c.c.
Il cattivo andamento della società così come il verificarsi di difficoltà finanziarie tali da comportare la presentazione di un’istanza di fallimento da parte di un istituto di credito non integrano, per la vita di una società che fa abitualmente ricorso all’indebitamento, avvenimento “straordinario” e “imprevedibile”, rilevante quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
La differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. Tuttavia, qualora il cessionario della partecipazione rivesta altresì la qualità di socio e amministratore unico della società oggetto di cessione, non può ritenersi che questi sia legittimamente e in buona fede all’oscuro della reale situazione economico-patrimoniale della società sì da non poterne prevedere le difficoltà emerse successivamente al suo acquisto [pertanto, Il Tribunale di Brescia esclude l’applicabilità al caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole al cessionario, difettando un legittimo affidamento meritevole di tutela].
Il trasferimento di quote di una s.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, poiché la forma scritta rileva solo ai fini dell’iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese; pertanto, il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce a un contratto preliminare di cessione di quote non assume rilievo ai fini della prova dell’intervenuta stipula dello stesso.
In caso di sequestro conservativo degli immobili sociali, non è possibile ottenere la limitazione degli immobili interessati, perché la riduzione del sequestro attiene alla fase di attuazione nella misura cautelare. Per ottenere la riduzione degli immobili sociali sottoposti a sequestro, devono essere forniti gli elementi necessari per individuare le porzioni immobiliari aventi un valore sufficiente ad assicurare la garanzia del credito.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale elemento costitutivo, la qualità di socio e dunque il rapporto sociale.
La qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale va effettuata secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzando il dato letterale e l’eventuale espressa previsione della decisione secondo regole di diritto.
In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c.) non può essere richiesta con ricorso ante causam, ma presuppone necessariamente la pendenza o la contestuale instaurazione del giudizio di merito avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità. Tale provvedimento ha infatti natura meramente conservativa e una funzione strumentale alla reintegrazione del patrimonio sociale, risultando privo di attitudine anticipatoria autonoma rispetto alla sentenza di condanna al risarcimento del danno.
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra un'ipotesi di interposizione reale di persona, per effetto della quale il fiduciario acquista la piena titolarità formale delle quote nei confronti della società e dei terzi. Conseguentemente, l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dal patto fiduciario (quale il voto in assemblea senza preventiva autorizzazione del fiduciante) rileva esclusivamente come inadempimento contrattuale nell’ambito del rapporto interno tra le parti, ma non inficia la validità delle delibere sociali assunte dal fiduciario, né legittima di per sé la revoca giudiziale per gravi irregolarità gestorie.
Ai fini dell'accoglimento di una domanda cautelare d'urgenza, il pregiudizio lamentato deve essere imminente e attuale.
La declaratoria di inefficacia di un primo sequestro non preclude la riproposizione di nuova istanza cautelare, a condizione che siano sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris, ove la Liquidatela abbia fatto valere l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore, ha l’onere di dimostrare l’inadempimento (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra quest’ultimo e il danno verificatosi, mentre sull’amministratore incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. Se è imputato all’organo amministrativo il mancato incasso d’un credito, maturato dalla società in bonis prima del fallimento, non è sufficiente allegare l’inerzia degli amministratori nella riscossione di esso, occorrendo anche allegare e provare che il credito è divenuto inesigibile a causa di quella inerzia (cfr. Corte appello Venezia, Sentenza n. 823 del 06/03/2019).
Il requisito del periculum in mora richiede, invece, la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. 2081/2002; Cass. 6042/1998; Cass. 6460/1996).
Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita dal fallimento di una società nei confronti dell’ex amministratore di questa, il fumus boni iuris è ravvisabile ove risultino gravi indizi di mala gestio consistenti nella consapevole prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo prolungato in presenza dell’integrale perdita del capitale sociale non tempestivamente rilevata, con conseguente aggravamento del dissesto, nonché laddove siano riscontrate ulteriori violazioni dei doveri gestori, mediante operazioni manifestamente irragionevoli (i.e. stipulazione prima della declaratoria di fallimento di un contratto di affitto d’azienda con una società in concordato preventivo), irregolarità e omissioni contabili (i.e. documentazione lacunosa, non aggiornata e non attendibile, mancato deposito dei bilanci per non rendere pubblica la perdita), condotte distrattive e illeciti fiscali.
Il periculum in mora può essere desunto, sotto il profilo soggettivo, dalla gravità e reiterazione delle condotte addebitate, idonee a denotare un patente disinteresse per i doveri imposti dalla legge ovvero un’assenza di consapevolezza circa il disvalore di comportamenti gravemente contrari a tali doveri, come può emerge dall’inerzia protrattasi per anni a fronte di una situazione di irreversibile dissesto; sotto il profilo oggettivo, esso è ravvisabile nella sproporzione tra il credito azionato e l’esiguità del patrimonio, ulteriormente avvalorata da condotte dispositive idonee a compromettere la garanzia patrimoniale del credito (i.e. alienazione dell’unico bene immobile in prossimità della proposizione del ricorso cautelare).
Qualora dal complessivo contenuto del ricorso per sequestro conservativo emerga che la domanda è proposta congiuntamente sia nell’interesse della società sia dei creditori sociali, l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla sola azione dei creditori risulta priva di rilevanza; quanto all’azione sociale, il termine di prescrizione resta sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra un’ipotesi di interposizione reale di persona, in cui l’intestatario fiduciario (a differenza che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) acquista la titolarità effettiva dei beni, restando, tuttavia, obbligato, in forza del pactum fiduciae — rapporto interno di natura obbligatoria — a conformare il proprio comportamento agli accordi intercorsi con il fiduciante e a ritrasferire il bene al verificarsi dell’evento convenuto o alla cessazione del rapporto fiduciario.
Nell’ambito dell’intestazione fiduciaria, è escluso qualsiasi intento liberale, essendo la titolarità del fiduciario meramente provvisoria e strumentale al ri-trasferimento; ne consegue che l’effetto traslativo dell’atto non contrasta con la natura fiduciaria dell’operazione e che la provenienza della provvista dal fiduciante assume rilievo quale giustificazione dell’obbligo di retroversione, senza attribuire al fiduciario alcun diritto alla ripetizione del corrispettivo.
Il negozio fiduciario è ammissibile ai sensi dell’art. 1322 c.c. in quanto espressione dell’autonomia contrattuale delle parti nella conclusione di contratti atipici, nei limiti della meritevolezza degli interessi perseguiti e si configura come un’operazione di collegamento negoziale tra un negozio ad effetti reali e uno ad effetti obbligatori, diretta alla realizzazione di un programma fiduciario unitario nel quale si sostanzia la causa del contratto; l’operazione fiduciaria, infatti, pur articolandosi formalmente in una pluralità di negozi, presenta carattere causale unitario, dovendosi individuare la causa del contratto nella realizzazione del programma fiduciario che può consistere nel trasferimento della titolarità formale delle partecipazioni al fiduciario e nell’assunzione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di ritrasferirle al fiduciante a semplice richiesta.
Nell’ambito di un ricorso per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 comma 2 c.p.c. avanzato in corso di causa, la competenza, ai sensi dell’art. 80 c.p.c., spetta al giudice istruttore della lite e non al Presidente del Tribunale cui è attribuito il potere di nomina esclusivamente nell’ipotesi di ricorso ante causam; né consegue che il ricorso proposto al Presidente del Tribunale in pendenza di giudizio è inammissibile.
Ai fini del sequestro conservativo di beni, in caso di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società in liquidazione, con riferimento al requisito del fumus boni iuris è indispensabile che la parte ricorrente alleghi e dimostri i fatti costitutivi della domanda cautelare, che consistono nella ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, non essendo invece tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività di impresa e non abbiano finalità liquidatoria. Il periculum in mora può essere ritenuto sussistente anche in considerazione dell’entità del credito vantato dal ricorrente.
Le controversie aventi ad oggetto le delibere (i) assembleari di nomina e composizione dell'organo amministrativo e (ii) consiliari di esclusione del socio hanno ad oggetto diritti disponibili e, in quanto tali, sono compomettibili in arbitri, anche nel caso in cui la controversia riguardi la nullità della delibera per omessa convocazione del socio.
Attengono invece a diritti indisponibili, e come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice. A tali delibere sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Ne consegue che la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
In ogni caso, ogni eventuale dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
Il curatore speciale della società volge una funzione di contenuto identico a quella del soggetto sostituito, e, quindi, sia pure nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina, rappresenta la società anche sotto il profilo processuale.
Il curatore speciale della società ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione a tutti gli atti per cui sia stata disposta la nomina.