Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art. 24, comma 3, c.c. - è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al contenuto della delibera, perché è in base alle ragioni ivi esplicitate che l'associato, tramite la notifica della delibera, è messo in grado di predisporre la propria difesa. In assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione.
Ai fini della validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non riconosciuta, come per quella di esclusione da un'associazione riconosciuta, non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, atteso che tale contestazione non è richiesta da alcuna disposizione di legge, salvo che non vi sia una previsione di statuto in tal senso.
La competenza della Sezione Imprese del Tribunale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 168/2003, in quanto competente per materia in senso tecnico, è inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., e non ammette deroga convenzionale pattizia.
In tema di sequestro conservativo richiesto dal liquidatore giudiziale nei confronti dell'amministratore per l'esercizio dell'azione di responsabilità, la totale assenza delle scritture contabili assume una funzione plurima ai fini della delibazione dei presupposti di cui all'art. 671 c.p.c. Oltre a costituire un grave indizio di mala gestio idoneo a integrare il fumus boni iuris, tale mancanza legittima l'applicazione, già in sede cautelare, del criterio legale di quantificazione presuntiva del danno previsto dall'art. 2486, comma 3, ultimo periodo, c.c., pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. Di conseguenza, il periculum in mora può essere ritenuto sussistente anche in via meramente oggettiva, qualora l'ingente ammontare del credito, così presuntivamente determinato, risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla consistenza patrimoniale del debitore, integrando di per sé il fondato timore di incapienza e di futura infruttuosità dell'esecuzione.
Ove la clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, risulti stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, qualora non sia stata oggetto di adeguamento, con particolare riferimento al disposto dell'art. 34, comma 2, la stessa risulterà affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio. Ai fini del rispetto dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, è necessario che l’organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società. Ne consegue che è nulla la clausola compromissoria statutaria che rimetta la nomina degli arbitri alle parti contendenti o ai medesimi arbitri dalle stesse nominati, e non a un soggetto estraneo alla società.
La disciplina speciale dettata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 per l’arbitrato societario è più rigorosa rispetto al diritto comune, non potendosi accogliere la tesi del c.d. “doppio binario”, secondo cui la clausola nulla per arbitrato endosocietario si convertirebbe in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.
In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una società fallita, è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.
Per quanto attiene al fumus boni juris, occorre premettere che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, il quale può formulare richieste risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). In tal caso, l’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, mantiene la sua natura contrattuale, con la conseguenza che, anche in sede cautelare, grava sull’attore esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
Per quanto attiene al periculum in mora, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere.
L’art. 14, co. 3.1., del D.P.R. n. 115/2002 prevede che “fermi i casi di esecuzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. “a”, o il minor contributo dovuto per legge”. La norma introdotta dalla manovra finanziaria (legge n. 207/2024) ha inserito, all’art. 14 del T.U. in materie di spese di giustizia, una nuova disposizione, che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, stabilisce un importo minimo del contributo unificato (pari ad € 43,00), il cui mancato versamento preclude l’iscrizione a ruolo della causa. Tale norma, come innovata nel 2024, si applica anche al reclamo cautelare.
L’art. 669-terdecies c.p.c. prevede che il reclamo cautelare debba essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo deve sussistere il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, non agganciato al mero apprezzamento soggettivo astratto e personale del creditore.
Il pregiudizio può essere desunto, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi. Quanto al primo profilo, se da un lato la consistenza patrimoniale, qualitativa o quantitativa, del debitore non è sufficiente ad escludere per ciò solo il pericolo, dovendo essere letta alla luce dell’insieme degli elementi che emergono dal giudizio, anche in rapporto proporzionale col credito tutelabile, dall'altro la mera insufficienza patrimoniale del debitore, considerata staticamente, non legittima di per sé la misura, occorrendo il timore concreto di un mutamento della composizione del patrimonio o del compimento di atti dispositivi idonei a pregiudicare la futura esecuzione. Quanto al secondo profilo, il concreto comportamento tenuto dal debitore, prima del processo o durante lo stesso, può assumere rilevanza, qualora lasci presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, in modo da ingenerare il ragionevole dubbio del creditore che la sua pretesa non verrà soddisfatta.
Non sussiste un conflitto immanente d’interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, come per l’approvazione del bilancio sociale d’esercizio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari.
L’espressione “sentite possibilmente le parti interessate” di cui all'art. 80 c.p.c. va intesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., nel senso che si possa fare a meno dell’audizione delle parti interessate soltanto quando ciò sia materialmente o giuridicamente impossibile, potendosi, invece, ove ricorrano ragioni d’urgenza, provvedere ad una nomina inaudita altera parte, con fissazione dell’udienza per la conferma, modifica o revoca della nomina.
È dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di reclamo ex artt. 739 e 742-bis c.p.c. - dovendosi procedere unicamente alla liquidazione delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale - in seguito al decreto di revoca reso nel relativo giudizio di merito della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore di liquidazione della quota del socio receduto ha natura esclusiva ed inderogabile sul piano procedimentale, con la conseguenza che, pur essendo consentito allo statuto prevedere specifici criteri di valutazione della partecipazione, resta preclusa la devoluzione della controversia ad arbitri ovvero l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione del “giusto valore” della quota. La contestazione del valore di liquidazione può essere proposta esclusivamente mediante il procedimento camerale di nomina dell’esperto da parte del tribunale, il quale opera quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.; la relativa determinazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta erroneità o iniquità
Ai sensi dell'art. 670, comma 1 c.p.c., il sequestro giudiziario richiede un duplice presupposto: da un lato, l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso relativa ai beni da sequestrare; dall'altro, l'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione degli stessi. Quanto al primo presupposto, per esistenza di una controversia deve intendersi un contrasto attuale e palese fra le parti che presenti caratteri oggettivi seri e concreti e non meramente soggettivi. In ordine alla nozione di proprietà o possesso ai sensi dell'art. 670 c.p.c., possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni ordinari rispetto ai quali sia stata esercitata un'azione di rivendica, di reintegrazione o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio, eventualmente in accoglimento di un'azione personale, di cosa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità di altri. In merito invece al secondo presupposto, si ritiene che anche la semplice possibilità di modificare la situazione di fatto, indipendentemente dalla sottrazione o distruzione, legittimi la concessione della misura cautelare. E' infatti sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.
A norma dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate in materia di impresa sono competenti relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, nonché le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Non sussiste, invece, la competenza delle Sezioni Specializzate nelle controversie riguardanti le società di persone.
L’emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone l’esistenza sia del fumus boni iuris - cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione - sia del periculum in mora, ossia del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. La carenza anche di una soltanto di queste condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Quanto al fumus, presupposto indefettibile per agire è la titolarità di un credito che, sia pur non ancora liquido o esigibile, sia quanto meno verosimile ed attuale. Non è legittimato a chiedere la cautela il soggetto che vanti una posizione creditoria meramente eventuale o ipotetica. Il periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il suo comportamento, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta
Nell'ampia nozione di finanziamento rientra ogni volontario apporto economico che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.