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Sequestro giudiziario di azioni, efficacia della prelazione statutaria e conseguenze della sua violazione
Non vi è dubbio in ordine all’astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell’espressa...

Non vi è dubbio in ordine all’astratta ammissibilità del sequestro giudiziario di azioni di una s.p.a. anche alla luce dell’espressa disposizione normativa di cui all’art. 2352 c.c.; in relazione alla strumentalità del sequestro richiesto ad assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni su cui è stato autorizzato e posto il vincolo, spetta al ricorrente dedurre di aver proposto, nel giudizio arbitrale di merito pendente, la domanda di restituzione delle azioni in conseguenza della domanda principale di accertamento della nullità e/o inesistenza/annullabilità della delibera assembleare (e ciò a prescindere dall’eventuale ammissibilità e fondatezza di tale azione restitutoria).

Con l'inserimento della clausola di prelazione nell'atto costitutivo si attribuisce alla medesima, al pari di qualsiasi altra pattuizione riguardante posizioni soggettive individuali dei soci che venga iscritta nello statuto dell'ente, anche un valore rilevante per la società, la cui organizzazione ed il cui funzionamento l'atto costitutivo e lo statuto sono destinati a regolare. Le clausole in questione, venendo ad assolvere anche ad una funzione specificamente sociale, atteso il loro inserimento nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente, cessano di esser regolate dai soli principi del diritto dei contratti, per rientrare, invece, nell'orbita più specifica della normativa societaria.

Alla clausola statutaria di prelazione deve attribuirsi "efficacia reale" i cui effetti sarebbero opponibili anche al terzo acquirente. Ad ogni modo, la realità della clausola non può condurre alla nullità del trasferimento operato in violazione del patto di prelazione, non versandosi in ipotesi di violazione di norma imperativa, né alla declaratoria di nullità per impossibilità dell'oggetto per indisponibilità della partecipazione ceduta; può condurre unicamente ad una pronuncia d'inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso e/o della società. La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione societaria (che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, secondo i principi generali in tema di inadempimento delle obbligazioni. La violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta in favore del socio pretermesso anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il c.d. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela prevista dalla legge in specifici casi da reputarsi tassativi. La violazione del diritto di prelazione previsto nello statuto, dunque, non comporta la nullità del trasferimento né, tanto meno, l’assegnazione delle azioni oggetto di trasferimento al socio pretermesso.

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Domanda proposta nei confronti dell’impresa sottoposta a l.c.a.
Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore insolvente devono essere accertati...

Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell’inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell’impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione.

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Sull’oggetto della domanda revocatoria
L’oggetto della domanda revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene trasferito in sé, bensì la reintegrazione della generica garanzia...

L’oggetto della domanda revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene trasferito in sé, bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata. Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta in alcun modo l’invalidità dell’atto di disposizione dei beni ceduti e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì unicamente l’inefficacia dell’atto nei soli confronti del creditore che agisce per ottenerla.

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Competenza della sezione specializzata in materia di imprese e connessione “forte”
E’ competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale di...

E' competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale di una società quando sussistano elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, con la causa di responsabilità dell'amministratore per atti di mala gestio, se la decisione in merito alla responsabilità extracontrattuale della società implica necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, della responsabilità dell'amministratore.

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Competenza territoriale nella controversia relativa alla cessione di quote
La controversia relativa alla cessione di quote di una società non è controversia tra persone che rivestano già la qualità...

La controversia relativa alla cessione di quote di una società non è controversia tra persone che rivestano già la qualità di soci; dunque, non opera in tal caso la competenza inderogabile del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

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Ripartizione tra soci delle componenti attive e passive della società e giurisdizione del giudice italiano
L’azione che ha ad oggetto l’inadempimento da parte del convenuto del contratto di ripartizione tra i soci delle componenti attive...

L'azione che ha ad oggetto l'inadempimento da parte del convenuto del contratto di ripartizione tra i soci delle componenti attive e passive della società, ancorché si parli di omesso trasferimento della proprietà di un immobile sito all'estero, non è reale ma personale, sicché la giurisdizione deve essere radicata sulla base del parametro generale della residenza del convenuto.

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Garanzia fideiussoria “a prima richiesta” e contratto di cessione di quote
In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, non è il semplice fatto che il debito garantito...

In tema di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, non è il semplice fatto che il debito garantito derivi da un contratto di cessione di partecipazioni sociali che può valere a riservare alla cognizione della Sezione la causa promossa dal creditore per l'adempimento di un negozio di garanzia. Inoltre, nessuna questione di competenza può porsi all'interno dello stesso ufficio, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la riserva della trattazione delle materie previste dall'art. 3 d. lgs. 168/2003 attiene alla distribuzione degli affari all'interno dell'ufficio e non alla competenza.

In caso di una garanzia fideiussoria "a prima richiesta e senza eccezioni", essa rafforza l'impegno fideiussorio, sganciandolo dalle sorti del debito principale proprio attraverso la previsione dell'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale per sottrarsi al pagamento immediato. Si tratta di un contratto autonomo di garanzia, che la giurisprudenza di legittimità reputa sotteso alle garanzie "a prima richiesta" - connotate da deroghe alla disciplina tipica della fideiussione tali da escludere l'accessorietà della garanzia -  meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto connotato dalla causa in concreto di traslare il rischio economico dell'inadempimento del debitore sul garante attraverso la previsione dell'obbligazione autonomia di una prestazione indennitaria sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

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Consorzi con attività esterna e competenza delle sezioni specializzate
Rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare...

Rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare di un consorzio che (pur non avente oggetto di lucro) non abbia svolto mera attività di coordinamento nei confronti dei consorziati, ma anche attività di interazione con i terzi.

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Cessazione della materia del contendere e sorte del decreto ingiuntivo opposto
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto,...

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.

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La (eventuale) natura di ricognizione di debito del verbale assembleare
Il riconoscimento di debito non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio,...

Il riconoscimento di debito non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione cognitiva, occorrendo solo che rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà, potendosi altresì concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Non ha natura ricognitiva del debito di un socio nei confronti della società, in quanto eccessivamente generica, la frase utilizzata nel verbale assembleare che non indichi né la persona del debitore, né la puntuale indicazione della posta creditoria, né la sua quantificazione, né il titolo del credito stesso. Del pari priva di rilevanza, ai fini ricognitivi del debito, è l’indicazione del debito nella proposta di concordato preventivo presentata dal liquidatore della società, ancorché poi fatta propria anche dai commissari giudiziari nella relazione ex art. 172 l. fall. Invero, anche tale ricostruzione promana dalla stessa società creditrice, senza che il socio debitore abbia espresso alcun riconoscimento dell’esistenza del debito.

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Incompetenza territoriale della Sezione Specializzata in materia di impresa
A norma dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative a contratti è competente il Giudice del luogo in cui è...

A norma dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative a contratti è competente il Giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione. Poichè il contratto si considera concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.) , il foro competente è quello del luogo in cui tale accettazione è pervenuta a conoscenza del proponente. In mancanza di prova diversa, qualora il documento contrattuale risulti stipulato in un determinato luogo è ad esso che occorre far riferimento per determinare la competenza territoriale.

La competenza territoriale per le cause relative alla responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. si determina in base al forum rei (artt. 18-19 c.p.c.) e al forum delicti (art. 20 c.p.c.), attraendo a sé le cause connesse in forza dell’art. 3 D.Lgs. 168/2003.

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