L’assunzione, da parte del garante, dell’impegno di pagare a semplice richiesta del beneficiario della garanzia, senza possibilità di sollevare eccezioni, integra una rinunzia a opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, fatto salvo il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva – a fronte della quale il garante può sempre sollevare l’exceptio doli generalis – e della nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, necessario a evitare la realizzazione, per altre vie, di un risultato vietato dall’ordinamento.
Inoltre, lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non può spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche l’inesistenza del rapporto principale. Giacché ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla “esistenza” del rapporto obbligatorio. Esso, infatti costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che l’inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che dall’inadempimento di quel rapporto sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della exceptio doli) un’attribuzione patrimoniale sine causa.
Con riferimento all’exceptio doli generalis, la condizione per opporla è che il garante alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rimborso delle spese anticipate dal socio per il pagamento di obbligazioni sociali, è necessario sia data prova che i pagamenti registrati fossero effettivamente volti al soddisfacimento di tali obbligazioni, oppure siano stati eseguiti in corrispettivo di forniture o di servizi di cui aveva goduto la società. Non può ritenersi sufficiente la mera produzione generica di un estratto del conto corrente dell’attore relativo ai movimenti registrati nel periodo d’interesse, riportante prelievi di contante, pagamenti di assegni bancari e bonifici.
Al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, è sufficiente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, essendo il debitore convenuto gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa; tuttavia, rimane in capo a parte attrice l’onere di indicare la natura del danno sofferto, dando prova del nesso di causalità e dell’ammontare, costituito dall’avvenuto adempimento.
In caso di mancata prova del danno emergente, la prova del lucro cessante può essere raggiunta guardando alla somma predeterminata negozialmente dalle parti quale garanzia a fronte degli impegni assunti, costituendo essa un parametro oggettivo cui poter ricorrere ai fini della quantificazione del danno da mancato guadagno: tale previsione, che certo non svolge la funzione tipica della clausola penale, può costituire un indice significativo e univoco del “valore” finale che le parti hanno attribuito all’affare.
E’ infondata la domanda attorea richiedente la declaratoria della nullità dell’intero contratto di fideiussione specifica, e dunque non omnibus, per violazione dell’art. 2, co. 2, lett. a) e co. 3, l. n. 287/90 deducendo quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausole il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, in quanto il detto provvedimento si riferisce al contrasto con la suddetta disposizione delle condizioni generali di contratto predisposte dall’ABI nel 2002 e applicate in modo uniforme per le fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie.
Diversamente ai fini della prova degli effetti anticoncorrenziali di clausole standardizzate inserite in contratti di fideiussione specifica non è sufficiente l’allegazione dei moduli contenenti le clausole censurate ma la parte è gravata dall’onere della prova dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale e del relativo effetto distorsivo sul mercato, quali indefettibili presupposti della richiesta di nullità della fideiussione.
Nel caso di atto dispositivo eseguito a titolo oneroso, in ottica di tutela del terzo avente causa - il quale comunque ha versato un controvalore a fronte del negozio stipulato in suo favore - appare necessario che l’attore, oltre a provare la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con l’atto dispositivo, dimostri che anche il terzo ne fosse a conoscenza o, perlomeno, ne avesse la conoscibilità.
Qualora la disposizione a titolo oneroso sia stata posta in essere prima dell’esistenza del credito, il creditore sarà chiamato a provare anche la c.d. partecipatio fraudis, ossia che il terzo, avente causa, fosse a conoscenza della dolosa preordinazione dell’alienazione, da parte del debitore, con riguardo al credito. La prova della participatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici.
Nel caso in cui più soggetti si accordino per creare una società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata) il cui capitale sia stato solo a uno di essi conferito effettivamente, mentre gli altri sono solo apparentemente intestatari di azioni o quote sociali, si ha una mera intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote la quale fa sorgere, a carico dell'intestatario, l'obbligo di trasferirle a chi ha somministrato i relativi mezzi economici. In siffatta ipotesi dovendosi procedere all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova, non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 c.c., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - né si applicano le disposizioni dell'art. 2725 c.c., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta.
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l’esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della custodia.
Il giudice istruttore, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può emettere il provvedimento con il quale concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. anche all’esito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., trattandosi di un provvedimento che può essere emesso sia in prima udienza, sia essere differito all’udienza successiva, nel caso in cui sia necessario garantire il rispetto delle ragioni del contraddittorio e delle esigenze di difesa dell’opponente.
L’ordinanza con la quale il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. è espressamente definita come “non impugnabile” e deve pertanto escludersi la possibilità di una sua autonoma impugnazione in appello nella pendenza del giudizio di primo grado. Non vale ad affermare il contrario l’allegazione di parte secondo la quale il provvedimento sarebbe comunque impugnabile per il fatto che lo stesso avrebbe il contenuto decisorio di una sentenza, in ragione del fatto che il giudice, per mezzo di esso, si sarebbe già pronunciato nel merito della controversia prendendo posizione sulle difese dell’appellante. La circostanza che il giudice istruttore, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, abbia correttamente valutato, da un lato, il merito della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo e, dall’altro, il carattere non ostativo delle ragioni di opposizione fatte valere dall’opponente, non implica in alcun modo che l’ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione possa assumere un carattere decisorio e definitivo, tale da consentire la sua impugnazione in appello, in contrasto con la regola della sua non impugnabilità fissata dall’art. 648 c.p.c. L’ordinanza con la quale il giudice concede la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. deve qualificarsi, infatti, come un provvedimento non definitivo e non decisorio, che sul piano degli effetti resta un’ordinanza interinale destinata ad esaurirsi con la sentenza sull’opposizione. Detta ordinanza non è, in definitiva, impugnabile con l’appello neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione.
La violazione dell’art. 2358 c.c. – applicabile anche alle banche popolari – da sola non delinea una illiceità ex art. 1343 c.c., non contenendo l’art. 2358 c.c. un divieto assoluto ascrivibile alla materia delle norme imperative, ma “solo” una norma inderogabile, la cui violazione genera nullità del contratto e semplicemente la annullabilità, ai sensi dell’art. 1972, co. 2 c.c., della transazione che sia fatta su di esso, a beneficio del solo contraente ignaro della causa di nullità.
Sussiste interesse attoreo e procedibilità della domanda – non essendo l’interesse soddisfacibile in sede fallimentare – quando la parte attrice agisce per ottenere l’accertamento della nullità del finanziamento funzionalmente collegato alle operazioni di commercializzazione di azioni, finalizzata ad ottenere accertamento di non debenza da parte sua dell’adempimento contrattuale, ossia del pagamento delle rate di rimborso.
Con riguardo ai presupposti del periculum in mora del sequestro conservativo, al fine dell’accoglimento di una domanda di sequestro preventivo, è necessaria la rigorosa prova da parte del ricorrente della sussistenza di entrambi i presupposti soggettivi e oggettivi di insufficienza o possibile depauperamento del patrimonio del debitore.
Non è consentito al giudice disporre il provvedimento cautelare previsto dall’art. 671 c.p.c. in presenza di allegazioni esclusivamente in ordine ad una inadeguatezza della situazione patrimoniale del debitore rispetto al credito per il quale si agisce.
Si ritiene, infatti, che l'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore in relazione all'entità della pretesa fatta valere dal creditore non è da sola sufficiente a far sorgere il fondato timore di perdere la garanzia del credito vantato richiedendosi anche che la capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito, in realtà, non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge in quanto, in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l’applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma stessa.
Nel vaglio della domanda di concessione della misura del sequestro conservativo non risultano, pertanto, ammissibili presunzioni iuris tantum ma solo analisi strettamente ancorate alla condotta dei possibili destinatari della misura.
[Considerato, quindi, che, nell’accertamento del periculum in mora, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., non ci si può limitare a un mero raffronto economico tra credito e consistenza del patrimonio dell’obbligato al momento dell’istanza cautelare, si evidenzia che, nel caso di specie, la Curatela ricorrente nulla ha dedotto in merito al requisito oggettivo della incapienza patrimoniale dell’amministratore unico che del liquidatore, non ha infatti esposto alcun dato relativo alla reale consistenza e composizione dei patrimoni personali di quest’ultimi, avendo allegato solamente le visure ipotecarie relative ai rispettivi compendi immobiliari, costituiti da svariati beni siti in Diamante e in Grisolia, senza alcun riferimento, ad esempio, a conti correnti bancari, investimenti finanziari o altre partecipazioni sociali etc.]
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione soltanto per quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi.
L’atto di riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c. può legittimamente contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell’istituto della riassunzione, ovvero la conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza, non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio tra le parti, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest’ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Tuttavia, va precisato che il processo riassunto continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello davanti al giudice a quo, poiché la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. Di conseguenza, sono inammissibili i motivi di giudizio intempestivamente e irritualmente introdotti nel giudizio originario, ossia quelli introdotti per la prima volta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., in quanto integrano la fattispecie di mutatio libelli, determinando un inammissibile ampliamento del tema di indagine.
Esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente. Si ha, perciò, mutatio libelli quando la parte modifichi l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio.
Il pactum fiduciae avente ad oggetto la costituzione da parte del fiduciario di una s.r.l. e la gestione dell’intera partecipazione societaria (con obbligo del fiduciario di provvedere alla re-intestazione delle quote a mera richiesta del fiduciante) non richiede la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica sul piano obbligatorio. Tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
La richiesta (del fiduciante) di trasferimento della quota ha valore di mero esercizio di un diritto sussistente in capo al fiduciante e non assume alcuna valenza revocatoria del rapporto fiduciario.
Qualora il fiduciario sottoscriva (in costanza del rapporto fiduciario) in nome e per conto proprio e con provvista personale un aumento di capitale, tali versamenti devono comunque essere ricompresi nel patto fiduciario nel caso in cui in sussista una dichiarazione ricognitiva del fiduciante che chiarisca che il perimetro del rapporto fiduciario si estende anche ad ogni somma erogata alla società a titolo di finanziamento o di versamento in conto capitale.