Qualora le domande proposte dall’attore siano equiordinate tra loro, potrà trovare applicazione l’art. 33 c.p.c., in forza del quale le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.
Un limite all’applicazione dell’art. 33 c.p.c. discende dall’applicazione del principio secondo cui la modificazione della competenza non ha luogo nel caso di convenuto fittizio. Per attribuire alle parti la qualità di attore e convenuto e fondarvi uno spostamento di competenza, è necessario che entrambi abbiano un reale interesse alla pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, qualora una delle domande appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine di derogare alla competenza territoriale.
[Nel caso di specie, il Tribunale di Roma – dopo aver rilevato che l’attore aveva proposto domande equiordinate: una proposta anche nei confronti di P.A. con sede a Roma e l’altra proposta solo nei confronti di un Consorzio con sede a Messina – ha escluso l’applicabilità dell’art. 33 c.p.c. perché ha ritenuto che la prima domanda fosse artificiosa (finalizzata esclusivamente a spostare la competenza davanti al Foro di Roma), sicché la competenza doveva essere valutata solo con riferimento alla seconda domanda. Per tale domanda i soli Giudici competenti erano il Tribunale di Palermo o, in alternativa, il Tribunale di Catania; pertanto, davanti a tali Giudici (e non davanti al Tribunale di Roma) avrebbe dovuto essere radicata la controversia].
Il “principio della ragione più liquida” – in forza del quale è possibile sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ex art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione (altro…)
La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l’interesse delle parti ad ottenere l’accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa.
Il CTU può acquisire produzioni documentali costituenti dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, indicando la fonte di acquisizione per consentire alle stesse di verificarne l’esatto e pertinente prelievo. E’ dunque consentito al CTU, ove egli lo reputi necessario, acquisire documenti in genere pubblici [nella specie, i bilanci] non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per portare a termine l’indagine e per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette.
La spedizione di copia dell'atto all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla controparte costituisce adempimento informale che non assolve in alcun modo all'onere del deposito in cancelleria, non dovendosi confondere la norma processuale contenuta nell'art. 170 c.p.c. sulle comunicazioni alle parti costituite dei c.d. biglietti della cancelleria, con quella relativa ai depositi nella stessa (cancelleria) mediante i quali deve tassativamente avvenire la partecipazione all'ufficio giudiziario degli atti di parte; pertanto l'attore deve ritenersi decaduto dalla facoltà di "indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali" per non aver ritualmente depositato la rispettiva memoria nel termine assegnato.
Quando un’istanza è riferita ad allegazioni e produzioni tardivamente dedotte oltre i termini perentori di cui all’art. 183, co. 6, nn. 1 e 2, c.p.c., la sopravvenienza dei fatti non può giustificarne l’allegazione e la produzione tardiva salvo l’ipotesi in cui, ex art. 153, co. 2, c.p.c., la decadenza sia intervenuta per causa non imputabile alla parte istante.
Nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di una società di capitali, le transazioni stipulate da alcuni soltanto dei convenuti con l’attore hanno natura parziaria, essendo riferite alle sole quote ideali di responsabilità imputabili ai convenuti transigenti rispetto al complessivo debito risarcitorio gravante, in via solidale, su tutti i convenuti in relazione ai titoli dedotti a sostegno della domanda risarcitoria. Di conseguenza, posto che la transazione parziale determina lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e tenuto conto del fatto che essa non può condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, nel caso in cui i debitori transigenti abbiano versato una somma pari o superiore alla quota ideale di debito ad essi imputabili, il debito residuo dei debitori non transigenti si riduce in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dai condebitori in forza della transazione.
Sussiste la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. del convenuto che, nel corso del giudizio, dopo aver presentato, congiuntamente agli altri convenuti, una proposta transattiva, si sia immotivatamente reso indisponibile a concludere le trattative, costringendo gli altri convenuti a negoziare una diversa proposta transattiva e dilatando ingiustificatamente la durata del giudizio.
L’instaurazione del contenzioso per la pronuncia di declaratoria di invalidità della delibera di esclusione, che tuttavia sia successivamente revocata, determina la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda in oggetto: la delibera successiva, infatti, costituisce (altro…)
Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 è condizione di procedibilità della domanda. Non può ritenersi inapplicabile la disciplina sull’obbligatorietà dell’invito alla negoziazione assistita sulla base del rilievo che il rapporto tra il socio e la società cooperativa sarebbe riconducibile a una fattispecie regolata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 e pertanto sottratta all’obbligo di invito alla negoziazione assistita.
Infatti, il socio della società cooperativa è parte dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale della società di cui fa parte, poiché dall'appartenenza alla cooperativa riceve benefici in termini economici. In particolare, in una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa la finalità della società è l'acquisto e/o la costruzione di abitazioni per i propri soci, i quali ottengono un trattamento economico di favore per l'uso e l'eventuale acquisto dell'abitazione. Lo scopo mutualistico si sostanzia, così, nel conseguimento di un alloggio a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
Nel contesto del fenomeno cooperativo emergono due rapporti:
- il rapporto di società, che comporta l’esercizio in comune tra i soci dell’attività imprenditoriale;
- il rapporto di scambio, che si instaura tra il socio e la cooperativa che gli fornisce l’abitazione a condizioni di vantaggio.
Tali rapporti sono del tutto estranei alla disciplina di cui al Codice del Consumo, che non può pertanto trovare applicazione.
La previsione di cui all’art.614-bis c.p.c. trova applicazione anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito
Le domande di manleva o di garanzia avanzate nei confronti di una società successivamente dichiarata fallita, in mancanza di contestazione da parte del convenuto autorizzato alla chiamata della propria legittimazione sostanziale rispetto alla domanda proposta dall’attore, sono improcedibili e devono essere coltivate esclusivamente mediante l’insinuazione al passivo nella procedura concorsuale aperta nei confronti di tale società nel rispetto della par condicio creditorum. Al contrario, la domanda di manleva proposta nei confronti degli altri condebitori e garanti in bonis, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non sono attratte al foro fallimentare (conf. Cass. 27856/2008). (altro…)
La devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni societarie non osta alla competenza - concorrente - del giudice ordinario in ordine al provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni medesime.