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Procedimento di accertamento del valore delle azioni di cui all’art. 2437 ter c.c. e rapporto di pregiudizialità con il procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità del recesso
L’art. 2437 ter cc, primo comma, afferma il diritto del socio alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il...

L'art. 2437 ter cc, primo comma, afferma il diritto del socio alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso e, al quinto comma, il diritto alla determinazione del valore di quelle quote prima dell’assemblea in cui si discute del recesso. Con una norma di chiusura, l’ultimo comma del medesimo articolo stabilisce che, in caso di contestazione, è possibile ricorrere alla nomina di un esperto da parte del tribunale: si tratta di un procedimento che, in assenza di diversa indicazione, non riguarda la sola quantificazione del valore delle quote, ma anche l’inerzia della società nella determinazione del valore, ipotesi che, altrimenti, resterebbe priva di regolamentazione. Nessuna disposizione preclude il diritto del socio recedente di attivare il procedimento per la pendenza del procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità o meno del recesso.

Il decreto di nomina, emesso all’esito del procedimento ex ultimo comma del citato art. 2437 ter cc, è un atto di volontaria giurisdizione, privo del carattere della decisorietà e della definitività: da un lato, infatti, la stima operata dall'esperto non ha valore decisorio tra le parti ed è sindacabile dal giudice ove sia manifestamente erronea od iniqua (art. 1349 cod. civ., richiamato dall'art. 2437, sesto comma, cod. civ.), dall'altro, il decreto può essere revocato o modificato in presenza di nuove circostanze e non assume forza di giudicato. il decreto in questione si risolve in una misura che, ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce sugli stessi a definizione di un conflitto fra parti contrapposte e non ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato

Nessun rapporto di pregiudizialità necessaria ex art. 295 cpc sussiste tra il procedimento di accertamento del valore delle azioni di cui all’art. 2437 ter quinto comma c.c. e il procedimento di cognizione volto ad accertare la legittimità o meno del recesso, proprio per la diversa natura e per la diversa funzione che essi svolgono. Del resto, non sussiste alcuna espressa previsione normativa che subordina l’un procedimento all’altro. Né può dirsi che la decisione impugnata di nomina dell’esperto contrasti con un generale principio di economia processuale, atteso che detta decisione, fondata su una delibazione sommaria circa la probabile legittimità del recesso, appare, piuttosto, ispirata al contenimento dei tempi di realizzazione del diritto alla liquidazione del valore delle azioni, in modo che, in caso di esito positivo del contenzioso, tale valore sia già determinato.

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Compravendita di partecipazioni a un istituto bancario ed esercizio del diritto di recesso
Nelle società di capitali è previsto, dagli artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum...

Nelle società di capitali è previsto, dagli artt. 2437 e 2473 c.c., il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della stessa società. Tuttavia, nelle società di capitali, la previsione di un tempo di durata tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci non può essere equiparata alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum. Un’opzione ermeneutica volta a riconoscere il diritto del socio di recedere ad nutum in caso di durata della società eccedente l'aspettativa di vita dei soci sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori.

Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo le previsioni di Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

Nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d’Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l’interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge.

Deve essere escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto dalla legge, ed un correlativo obbligo di acquisto da parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso, in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale dell'istituto e dell’intero sistema finanziario.

L’inadempimento della banca, o in generale dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi sugli stessi gravanti è fonte di responsabilità contrattuale, non trattandosi di vizio genetico, relativo alla stipulazione del contratto, bensì di vizio funzionale, che riguarda il contratto già concluso e le prestazioni che dovevano essere rese.

Si considera valido atto interruttivo del termine di prescrizione decennale il ricorso azionato da parte attrice all’Arbitro per le Controversie Finanziarie avente ad oggetto il non corretto adempimento da parte dell’intermediario degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento.

Nel contesto della trattazione di strumenti finanziari illiquidi — tra cui rientrano anche le azioni non quotate di banche popolari — occorre considerare che tali prodotti si caratterizzano per la difficoltà, per l’investitore, di disinvestire o liquidare l’investimento. Proprio per questa limitata possibilità di smobilizzo, è necessario che la banca o l’intermediario adotti specifiche cautele nel proporre e autorizzare tali operazioni, a maggior ragione nei casi in cui l’intermediario coincida con l’emittente degli strumenti stessi.

Gli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari, quali specificazioni dei più generali doveri contrattuali di diligenza e buona fede, devono essere assolti anche qualora il cliente-investitore, non qualificabile come soggetto professionale, abbia in precedenza compiuto operazioni finanziarie rischiose. L’obiettivo cui mirano tali obblighi è, infatti, quello di garantire una piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, così da consentire all’investitore — soggetto aduso o meno ad operazioni finanziarie rischiose — di effettuare una scelta realmente consapevole.

La circostanza, allegata dalla banca intermediaria, di aver effettuato la profilatura MiFID, nonché di aver inserito negli ordini di acquisto le diciture “FMR” o “titolo illiquido”, non è di per sé idonea a dimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti, essendo invece necessario che l’investitore sia stato adeguatamente informato, in maniera chiara e a lui comprensibile, già in sede di contrattazione, circa le caratteristiche dello specifico titolo venduto e le conseguenze di tale illiquidità.

Il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto ex lege all’intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell’investitore su base individuale, il risultato riflesso dell'efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di un'inalterata sussistenza dell’asimmetria informativa che, per forza di cose, connota i rapporti tra intermediario e cliente retail.

In ipotesi di iniziativa giudiziaria volta alla risoluzione del contratto di investimento, ad essere aggredito è il contratto base e non l’ordine, che costituisce solo un momento esecutivo e non un accordo. In ogni caso, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, opera il disposto di cui all’art 1458 c.c. e viene, quindi, travolto il contratto limitatamente ai soli ordini negoziati in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli eventuali altri ordini ed acquisti posti in essere in forza del contratto base.

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Società di capitali: durata statutaria e insussistenza del diritto di recesso ad nutum
Nelle società di capitali è previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c. il diritto di recedere ad nutum in caso...

Nelle società di capitali è previsto dagli artt. 2437 e 2473 c.c. il diritto di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della società. Tuttavia nelle società di capitali un tempo di durata lungo della società, tale da eccedere l’aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum.

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La mancata contestazione del valore delle partecipazioni da parte del socio recedente
Prevedendo il legislatore l’onere per il socio recedente di contestare il valore stimato dalla società contestualmente all’atto di recesso da...

Prevedendo il legislatore l'onere per il socio recedente di contestare il valore stimato dalla società contestualmente all'atto di recesso da formalizzare entro il termine di cui all'art. 2437-bis c.c. e potendo il recesso essere esercitato da più soci, non vi è alcuna norma che legittimi la tesi secondo cui sarebbe bastevole anche la dichiarazione di contestazione operata da uno solo di essi affinché anche ai soci recedenti e non contestanti si estenda la diversa stima operata a seguito della contestazione; anche detta stima, infatti, colloca la fattispecie in un ambito eminentemente negoziale alla luce del richiamo operato all'art. 1349 c.c. Pertanto, il socio recedente non contestante la stima con dichiarazione contestuale al recesso accetta la determinazione dell'oggetto della prestazione così come proposta dalla società debitrice, rimanendo ad essa vincolato, vincolo che invece si determina per i soci recedenti e contestanti in ragione della determinazione fatta dal terzo arbitratore (tesi c.d. del doppio binario).

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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea di una s.r.l. e nomina del liquidatore
La continuata inattività dell’assemblea, che non riesce ad approvare gli ultimi bilanci né a sostituire l’amministratore dimissionario, rende necessario che...

La continuata inattività dell’assemblea, che non riesce ad approvare gli ultimi bilanci né a sostituire l’amministratore dimissionario, rende necessario che la nomina del liquidatore avvenga ad opera del Tribunale. In particolare, la circostanza della mancata approvazione degli ultimi bilanci di esercizio rende opportuna la nomina di un soggetto terzo.

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Determinazione del valore della quota ex art. 2473 c.c.: limiti al sindacato giudiziale e determinazione del compenso dell’esperto
Nel procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota sociale ai sensi dell’art. 2473 c.c., il controllo del giudice sulla...

Nel procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota sociale ai sensi dell’art. 2473 c.c., il controllo del giudice sulla relazione dell’esperto non può estendersi a profili valutativi tecnici, salvo il caso in cui la stima risulti manifestamente iniqua o erronea ai sensi dell’art. 1349 c.c. Eventuali vizi della valutazione devono essere esaminati in sede contenziosa, restano preclusa una loro disamina in sede di volontaria giurisdizione.

Il compenso dell’esperto, quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c., deve essere liquidato dal giudice secondo le modalità previste dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di spesa processuale in senso lato.

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Recesso del socio ed esclusione delle ipotesi derogabili
Nelle società per azioni, quando lo statuto riproduce integralmente le ipotesi di recesso previste dall’art. 2437, comma 1, c.c., omettendo...

Nelle società per azioni, quando lo statuto riproduce integralmente le ipotesi di recesso previste dall’art. 2437, comma 1, c.c., omettendo la lettera e) e inserendo una clausola di rinvio al codice civile, deve ritenersi che la società abbia già integralmente disciplinato la materia, “disponendo diversamente” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’elencazione statutaria, così formulata, è esaustiva e preclude l’operatività delle ulteriori cause di recesso previste dalla legge; ne consegue che il rinvio alla disciplina codicistica non può valere a riaprirle. La modifica statutaria concernente le modalità di circolazione delle azioni non legittima, pertanto, il recesso del socio dissenziente ex art. 2437, comma 2, lett. b, c.c., che deve ritenersi inefficace.

Il socio che recede – nella operatività di una clausola che preveda la causa di recesso da lui fatta valere – cessa immediatamente di far parte della società giusta suo atto libero e recettizio onde il recesso opera, automaticamente, se ed in quanto chi lo esercita invochi una determinata facoltà datagli dalla legge o dallo statuto ed i fatti che ne legittimerebbero l’esercizio alla luce di una certa disciplina.

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Legittimazione concorrente dei soci contitolari di quota di s.r.l. nell’azione di revoca del liquidatore
I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca...

I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c., a prescindere dalla percentuale di capitale sociale posseduta. Si tratta, infatti, dell’esercizio di un diritto che inerisce allo status socii e  che si configura come potere di controllo individuale proprio della qualità di socio, rispetto al quale non rileva l’interesse della società ad avere un interlocutore unitario nell’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali non frazionabili connessi alla quota sociale, che l'art. 2468 c.c. mira a tutelare.

L’art. 2489 c.c. attribuisce al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La norma conferisce al liquidatore una certa discrezionalità, conferendogli il potere di individuare ed espletare le attività ritenute maggiormente utili al perseguimento del miglior realizzo in ottica liquidatoria, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, assoggettando il liquidatore alle stesse norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori per l’inosservanza dei doveri derivanti dal loro incarico e per i conseguenti danni. L’attività di cessione dei beni sociali costituisce, dunque, una delle attività tipiche della fase di liquidazione, che può pertanto costituire fonte di danno solo ove sia avvenuta a condizioni sproporzionate e irragionevoli, ovvero abbia integrato violazione delle specifiche norme dettate in tema di liquidazione.

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Sulla revoca della delibera consiliare di accoglimento della domanda di recesso da società cooperativa
In tema di recesso da società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non...

In tema di recesso da società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cass. civ sez. 1, 31 maggio 2022, n. 17667).

Il potere discrezionale attribuito dalle clausole statutarie al consiglio di amministrazione o all’assemblea dei soci in ordine all’autorizzazione a recede non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso ex art. 2437, co. 3 c.c., che non può essere reso eccessivamente gravoso.

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Diritto di recesso nelle società quotate e tempistiche della comunicazione dell’intermediario
Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, per le quali vige il regime di dematerializzazione delle azioni, la...

Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, per le quali vige il regime di dematerializzazione delle azioni, la legittimazione all’esercizio di alcuni diritti sociali, tra i quali il diritto di recesso, deve essere attestata da una comunicazione dell’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e ciò ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento di Banca d’Italia  e Consob del 13 agosto 2018. La comunicazione dell’intermediario svolge da un lato la funzione di attestare la legittimazione del socio ad esercitare il diritto di recesso, dall’altro sostituisce il deposito del titolo delle azioni presso la sede sociale previsto dall'art. 2437-bis c.c. Pertanto, detta dichiarazione costituisce, come il deposito dei titoli presso la sede sociale, un adempimento ulteriore e successivo rispetto alla dichiarazione di recesso.

L'art. 49 del Provvedimento di Banca d’Italia  e Consob del 13 agosto 2018, laddove prevede che l e comunicazioni sono effettuate "in tempo utile per l’esercizio del relativo diritto", contiene una clausola elastica poiché il precedente art. 43 del Provvedimento stesso si riferisce non solo alle dichiarazioni funzionali all’esercizio del diritto di recesso ma anche di altri diritti di socio (quali, ad esempio, il diritto di chiedere integrazioni all’ordine del giorno dell’assemblea o di presentare proposte di delibera ex art. 126-bis t.u.f.), dovendosi dunque determinare, di volta in volta, quale potrebbe essere il tempo utile all’esercizio del diritto in funzione del quale la dichiarazione è esercitata. È infatti chiaro che la dichiarazione attestante la legittimazione del socio a chiedere un’integrazione dell’ordine del giorno debba necessariamente intervenire prima dello svolgersi dell’assemblea, mentre la dichiarazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso debba intervenire in tempo utile rispetto alla funzione svolta, data dalla sostituzione del vincolo di indisponibilità delle azioni di cui all’art. 2437-bis, comma 2, c.c. Trattandosi dunque, di un adempimento necessariamente successivo alla dichiarazione di recesso, ancorché funzionale all’esercizio del relativo diritto, l’invio della comunicazione non può essere assoggettato allo stesso termine della dichiarazione.

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Sull’applicazione analogica dell’art. 2437-ter, sesto comma, c.c.
L’art. 2437-ter, sesto comma, c.c. consente al socio che intenda contestare la determinazione del valore delle partecipazioni operata dall’organo amministrativo...

L’art. 2437-ter, sesto comma, c.c. consente al socio che intenda contestare la determinazione del valore delle partecipazioni operata dall’organo amministrativo ai fini dell’esercizio del diritto di recesso di adire l’autorità giudiziaria, chiedendo la nomina di un esperto. La norma presuppone dunque che l’organo amministrativo abbia riconosciuto una determinata delibera come potenzialmente idonea a determinare il recesso dei propri soci e abbia provveduto nelle forme di legge alla stima delle azioni di cui è titolare il socio recedente. Essa, tuttavia, deve ritenersi applicabile in via analogica all’ipotesi in cui l’organo amministrativo non abbia riconosciuto la legittimità del recesso del socio e provveduto alla stima delle azioni, poiché in tal caso il Tribunale può, ancorché in via incidentale e senza efficacia di giudicato, procedere ad una deliberazione sulla legittimità del recesso esercitato dal socio.

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Liquidazione della partecipazione detenuta da amministrazione pubblica e domanda di condanna
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento del valore della partecipazione per cui sia stato esercitato il...

Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento del valore della partecipazione per cui sia stato esercitato il recesso ai sensi dell'art. 24 TUSP, se l'ente pubblico partecipante non si rende espressamente disponibile al trasferimento in favore della società delle azioni di cui è titolare o non chiede l'emissione di una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.

Il testo di una delibera assembleare la quale preveda - in senso univoco - la mera approvazione da parte dell’organo assembleare, che si è espresso a maggioranza, di un piano economico-finanziario, non comporta la diretta assunzione implicita da parte dei soci in sede assembleare di uno specifico impegno a versare la quota fissa relativa ad un precedente contratto stipulato correntemente giunto a scadenza. Per l’assunzione di un siffatto impegno è richiesta una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio uti singulus.

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