La natura di società di diritto speciale, avente fonte legale, di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. non è di per sé sola sufficiente - in mancanza di una espressa deroga prevista dalla legge - a giustificare una disciplina statutaria che, in punto di criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, sia contraria ai limiti imperativi posti dall'art. 2437-ter, c. 4, c.c. e cioè che prescriva una valutazione del tutto avulsa dal valore "reale" delle azioni, che non indichi quindi "elementi dell'attivo o del passivo" o comunque "elementi suscettibili di valutazione patrimoniale" sulla base dei quale operare la determinazione bensì assuma come parametro il solo valore nominale delle azioni.
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Allorché siano ammesse a negoziazione su un mercato regolamentato (e cioè siano "quotate" agli effetti dell'art. 2437-quinquies c.c.) due categorie di azioni e venga deliberata una certa operazione che comporti l'esclusione dalla quotazione delle azioni di una soltanto delle due categorie, tale operazione non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi del citato art. 2437-quinquies c.c. in capo ai portatori delle azioni escludende ove a questi sia riconosciuta contestualmente la facoltà di convertire le proprie azioni nelle azioni dell'altra categoria, che rimangono quotate, così evitando il pregiudizio che la causa di recesso mira ad attenuare, ossia l'unilaterale decisione da parte della società di far venire meno, per effetto dell'operazione deliberata, lo status di azione quotata e quindi il carattere della pronta liquidabilità dell'investimento connesso all'azione stessa.
Anche a voler riconoscere alla Cassa natura di società a partecipazione pubblica di diritto singolare, costituita per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, e la conseguente possibilità di derogare, per legge, alle specifiche disposizioni di diritto comune dettate dal codice civile per il tipo sociale prescelto, non deve ritenersi legittima una deroga ai principi generali previsti per il recesso dei soci di società per azioni. Le disposizioni statutarie, originarie o intervenute per modifiche successive, infatti, ancorché, nel primo caso, adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risolvono pur sempre nell’esercizio dell’autonomia negoziale attribuita ai soci dall’ordinamento nei limiti dallo stesso individuati, e l’eventuale superamento di tali limiti, salva la valutazione di legittimità costituzionale, potrebbe essere disposto solo da fonti normative di rango primario, alle quali le norme di rango secondario possono dare attuazione nell’ambito del perimetro individuato dalle prime.
Ne discende che la clausola statutaria che prevede che la quota del socio receduto sia valutata con riguardo al suo valore nominale, anziché con riguardo al suo valore effettivo, non potrebbe che essere considerata invalida, se ad essa dovesse attribuirsi portata derogatoria dei principi sanciti dall’art. 2437 ter c.c.
Neppure per le ipotesi di recesso esercitato al di fuori delle ipotesi legali è consentito derogare ai criteri previsti dalla norma appena citata. In fatti si deve rilevare che la nullità della clausola statutaria che deroga ai principi previsti nell’art. 2437 ter c.c. deriva dalla contrarietà della previsione statutaria alle norme imperative contenute in tale articolo, indipendentemente dalla contrarietà o meno della previsione statutaria alla norma imperativa contenuta nell’art. 2437 c.c., che vieta ogni patto volto ad escludere o a rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso con esclusivo riferimento alle ipotesi di recesso legale previste dal primo comma dello stesso articolo, e che l’art. 2473 ter c.c. non reca alcuna distinzione fra cause di recesso legali e cause di recesso statutarie al fine di dettare diversi criteri di liquidazione della quota del socio receduto.
L'accertamento della natura manifesta dell'errore segue criteri differenti a seconda che l'art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell'oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall'art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell'oggetto del contratto l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile, nel caso di cui all'art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto nominato dal Tribunale (altro…)
In una società a responsabilità limitata la previsione statutaria di una durata, anche se particolarmente lunga ed eccedente la durata media della vita umana, preclude l'assimilazione alla fattispecie della società contratta (altro…)
Non può essere assimilata a una durata indeterminata, con la conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 3, c.c., la durata di una società di capitali, che una clausola statutaria fissi in un termine anche particolarmente lungo [nella specie anno 2100], non essendo tale assimilazione ricavabile dal sistema normativo. (altro…)
È ammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la condanna del Consiglio di Amministrazione di una S.p.A. a determinare il valore della partecipazione del socio receduto. Il rimedio tipico di cui all’art. 2437, ultimo comma, c.c. è infatti funzionale (non già a ottenere una decisione dell’organo amministrativo, bensì) a ottenere la nomina di un perito che stimi il valore delle azioni oggetto di recesso; detto rimedio tipico è inoltre di dubbia ammissibilità laddove la società contesti a monte il valido esercizio del diritto di recesso. (altro…)
Nel caso di esercizio del diritto di riscatto di alcune azioni da parte di una s.p.a. e di successivo inserimento di una clausola compromissoria nello statuto della stessa, la clausola introdotta, in quanto negozio giuridico pattizio di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, non si applica in relazione alle controversie tra la società e i soci riscattati. (altro…)
In caso di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato ai sensi dell'art. 2437-ter co. 2 c.c., l’art. 2437-ter co. 6 c.c. rimette la determinazione del valore ad un esperto nominato dal tribunale e richiama espressamente l’art. 1349 co. 1 c.c., secondo cui la determinazione della prestazione deferita al terzo può essere fatta dal giudice solo nel caso in cui la determinazione del terzo risulti manifestamente iniqua o erronea. Ne consegue che l’intervento del giudice è circoscritto alle ipotesi di manifesta iniquità o erroneità della determinazione del terzo, che si verifica laddove sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte.
Sussiste il periculum in mora al fine dell’autorizzazione del sequestro conservativo sui beni della società, per la tutela del credito pari al valore delle partecipazioni dei soci receduti, qualora il comportamento della società stessa lasci desumere che questa intenda sottrarsi (altro…)
Non rientra nella volontaria giurisdizione e non può essere proposta con ricorso, in luogo di un atto di citazione introduttivo di un procedimento contenzioso, la domanda avente ad oggetto l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. della valutazione della quota del socio recedente effettuata dal perito stimatore nominato dal tribunale.