L’art. 2392 c.c. delinea una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento dei doveri funzionali dell’organo amministrativo, il quale, nell’esecuzione del mandato, deve operare scelte volte alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, rispettando le regole (anche tecniche) di corretta gestione e la cui responsabilità che non viene meno neppure se ha agito in esecuzione di un mandato assembleare o in conformità di delibere del Consiglio di Amministrazione o con l’assenso (o il mancato dissenso) del Collegio Sindacale.
L'art. 2392 c.c. sancisce il principio di solidarietà verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei diversi obblighi posti a carico degli amministratori, a cui si aggiunge la responsabilità solidale dei membri del collegio sindacale quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi connessi alla carica: il che significa, in conformità ai principi generali in tema di solidarietà, che nei rapporti esterni ciascun amministratore sarà tenuto al risarcimento dell’intero, e che, eventualmente, il debito solidale potrà essere ripartito nei rapporti interni mediante azioni di regresso.
La business judgment rule opera esclusivamente quando le decisioni operative sono assunte secondo i principi di corretta gestione societaria e, quindi, quando gli atti di gestione (i) sono conformi alla legge e allo statuto sociale, (ii) non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori, (iii) sono assunti all’esito di un procedimento di assunzione di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all’incidenza sul patrimonio dell’impresa e (iv) sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio.
A fronte di comportamenti dell’amministratore che ledono il patrimonio dell’ente a vantaggio di altre società del gruppo, e perciò appaiono contrari al suo obbligo di perseguire una corretta gestione societaria, gli eventuali benefici compensativi non possono ritenersi sussistenti solo perché la società fa parte di un gruppo, dovendo l’amministratore “farsi carico di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta”, e fermo restando che non si possono considerare compensabili nel senso indicato dalla norma i pregiudizi che minano l’esistenza stessa della società del gruppo, né tantomeno i pregiudizi che comportano il venir meno della liquidità necessaria per la sopravvivenza di essa.
E' responsabile, ex art. 2392 c.c., l'amministratore che autorizzi o imponga alla società parte di un gruppo il pagamento di somme per servizi non resi in favore di una controllante indiretta: si tratta di comportamento in violazione dei più elementari doveri di diligenza verso la società amministrata.
Sussiste la mala gestio, e la conseguente responsabilità dell'amministratore della società controllata, laddove tale società conceda finanziamenti e prestiti in favore della controllante in situazione di conflitto di interesse, in assenza di preventiva approvazione del C.d.A., e per fini non riconducibili alla controllata sotto il profilo della convenienza indiretta dell’operazione.
L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394 comma 2 c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476 comma 1 e 2486 c.c. – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale.
Affinché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al soggetto che si ritiene obbligato. Ne consegue che, in relazione ad una successiva domanda giudiziaria volta alla condanna di talune banche finanziatrici per abusivo esercizio del credito, non è idoneo ad interromperne il decorso del termine di prescrizione l'atto stragiudiziale col quale si contesta a tali banche il concorso, con gli ex amministratori della società poi posta in amministrazione straordinaria, in atti di mala gestio.
Fermo l'onere per il curatore che voglia esperire l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F. di provare la violazione da parte degli amministratori degli obblighi di gestione non lesiva dell'integrità del patrimonio, nell'impossibilità per quest'ultimo di avvalersi delle scritture contabili mancanti, il danno da risarcire sarà individuato e liquidato in misura corrispondente al deficit fallimentare, da liquidare in via equitativa.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. L’esercizio unitario di tali azioni non esclude tuttavia l’autonomia delle stesse, che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nella loro natura giudica, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci.
La proposizione nei confronti di un amministratore di un’azione ex art. 2476 co. 3 e 6 c.c. è improcedibile ove nello statuto sociale sia presente una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad un arbitro di qualsiasi controversia - tra soci, soci e società ovvero da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci - che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella (di cui all’art. 2394 del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2476, comma 6, del codice civile, per le società a responsabilità limitata) riconosciuta al ceto creditorio – rappresentato, post fallimento, dal curatore – nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi su di essi incombenti in vista della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, possono essere esperite unitariamente dalla curatela fallimentare, ma non per questo motivo perdono le rispettive distinzioni quanto a presupposti e termini prescrizionali, ben potendo, in particolare, essere prescritta l’una ma non anche l’altra.
Si ritiene motivo dirimente e assorbente ai fini del rigetto della pretesa risarcitoria dell’attore nei confronti dei convenuti il rilievo circa la mancata univoca dimostrazione, da parte dell’attore, del presupposto del concorso delle banche convenute nella condotta di mala gestio degli amministratori di società dichiarata poi fallita, ovverosia della mancata dimostrazione in ordine alla consapevolezza, in capo alle banche convenute, circa lo stato di tensione finanziaria se non di insolvenza della società poi dichiarata fallita al momento della erogazione di finanziamenti bancari che abbiano causato o aggravato il dissesto patrimoniale patito dalla società stessa, anche in considerazione del fatto che tale consapevolezza, in capo alle banche convenute, della situazione di crisi della società non era ricavabile neppure dalle caratteristiche dei finanziamenti concessi, per gran parte relativi ad anticipazioni su crediti, ovverosia a una forma di finanziamento c.d. autoliquidante e di per sé pienamente compatibile con le caratteristiche dell’impresa sociale e con la tipologia dei clienti.
Allorché sia convocata un'Assemblea per discutere e deliberare la rinunzia ex art. 2393, c. 6, c.c. ad una azione di responsabilità già proposta, tale materia deve essere contemplata nell'ordine del giorno dell'adunanza assembleare in modo particolarmente esplicito, onde avere una effettiva portata segnaletica nei confronti di quei soci che, opponendosi con il proprio voto ex c. 6 dell'articolo medesimo, hanno in quell'occasione l'ultima occasione (assembleare) per evitare la dismissione del diritto inerente l'azione de quo.
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Nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., incombe sugli amministratori convenuti rendere preciso conto del denaro fuoriuscito dalle casse della società, non essendo quindi fondato il tentativo di ribaltare tale onere sul commissario liquidatore, contestandogli di non aver previamente verificato quali di tali prelievi corrispondessero ad un'effettiva operazione gestoria.
Nonostante l'art. 2476 c.c. non rechi indicazioni in merito all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l., deve ritenersi che questa possa essere esercitata direttamente dalla società previa deliberazione assembleare, di cui all'art. 2393 c.c., quando l'azione sia diretta a far valere la responsabilità degli amministratori per inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto.
Qualora il rilievo del difetto di autorizzazione all'esercizio dell'azione non sia officioso ma sia stato eccepito da controparte, l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., atteso che sull'eccezione di parte è onere di chi ne sia destinatario contraddire (Cass. S.U. n. 4248/2016). (Nel caso di specie, l'ex amministratore convenuto aveva eccepito la mancata previa deliberazione assembleare della s.r.l. unipersonale ad esercitare l'azione di responsabilità, senza che parte attrice avesse successivamente replicato e/o prodotto nulla sul punto nonostante fosse stato assegnato un ulteriore termine per il deposito di memorie difensive).
Non è responsabile il consigliere di amministrazione di società per azioni per i danni subiti dai creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale allorché questi venga riconosciuto privo di deleghe e poteri rappresentativi, confinato all’esercizio di funzioni meramente esecutive/operative e deliberatamente estraniato dall’attività del consiglio d'amministrazione, non essendogli imputabile alcuna condotta negligente causativa dei predetti danni (nel caso di specie, il consigliere aveva assunto solo formalmente e fittiziamente la carica, per mezzo della quale è stato dissimulato il rapporto di lavoro subordinato “in nero” effettivamente ed unicamente intercorso con la società).
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