Come rilevato da Cass. 27/08/2013 n. 19583, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, che va considerata in relazione all'esito del giudizio, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio; tale esito non muta per il fatto che sia stata ritenuta infondata un'eccezione processuale opposta dalla parte vittoriosa sul merito (vedi in senso conforme Cass. 2473/2009). (altro…)
La valutazione comparativa dei pregiudizi ai fini dell’art. 2378, quarto comma, c.c. va condotta considerando la riparabilità o irreparabilità del pregiudizio che deriva dall’esecuzione della deliberazione assembleare impugnata e dalla sua sospensione. (altro…)
È ammissibile il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la condanna del Consiglio di Amministrazione di una S.p.A. a determinare il valore della partecipazione del socio receduto. Il rimedio tipico di cui all’art. 2437, ultimo comma, c.c. è infatti funzionale (non già a ottenere una decisione dell’organo amministrativo, bensì) a ottenere la nomina di un perito che stimi il valore delle azioni oggetto di recesso; detto rimedio tipico è inoltre di dubbia ammissibilità laddove la società contesti a monte il valido esercizio del diritto di recesso. (altro…)
Il provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., emesso inaudita altera parte e con il quale è stata disposta la sospensione dell’efficacia della convocazione dell’assemblea di una s.p.a., è revocato dal giudice previo accertamento della circostanza che detto provvedimento è stato comunicato ai partecipanti all’assemblea dopo lo svolgimento della stessa. In tal caso, infatti, risulta venuta meno la materia del contendere cautelare che giustificherebbe la conferma del provvedimento, e non sussiste più alcun periculum.
Deve essere condannato, ai sensi dell'art. 2393 c.c., a risarcire il danno per ammanco di cassa l'amministratore unico di una società cooperativa che, nel periodo in cui era in carica, abbia modificato i contratti di lavoro dei soci lavoratori da tempo pieno a tempo parziale, senza però (altro…)
In tema di responsabilità degli amministratori di società per azioni, spetta all’amministratore l’onere di dimostrare il proprio adempimento degli obblighi verso la società, nel caso in cui sia proposta contro l’amministratore l’azione di responsabilità.
Tale onere si applica anche nel caso di azione di responsabilità proposta nei confronti dell’amministratore di fatto, in considerazione (altro…)
Grava su chi promuove il giudizio l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori convenuti l'onere di dimostrare l'adempimento ovvero la non imputabilità (altro…)
Al danno arrecato al patrimonio sociale da condotte di mala gestio degli amministratori consegue il sorgere di un debito di valore e dunque soggetto a rivalutazione monetaria per il lasso di tempo compreso da quando esso è accertato a quando è liquidato (i.e. il deposito della sentenza) oltre che suscettibile di valutazione equitativa del danno ex articolo 1226, come richiamato dall'articolo 2056 del codice civile (valore che nel caso di specie si attesta nella misura del tasso di interesse legale).
La limitazione dei poteri gestori alla ordinaria amministrazione va interpretata non nel senso che essa assume nel diritto generale delle persone fisiche, di impedimento ad operazioni dispositive o comunque non meramente conservative, bensì considerando che l'esercizio dell’impresa –in forma o meno associata- presuppone necessariamente il compimento di una serie continua di atti di investimento, acquisto, cessione e finanziamento e fondando quindi la distinzione con gli atti di straordinaria amministrazione sulla relazione in cui il singolo atto si pone con la gestione normale della specifica impresa oggetto del giudizio. (altro…)
La delibera (o la decisione dei soci) di approvazione del bilancio assunta dall'assemblea di una società di capitali senza previa comunicazione e acquisizione del parere del collegio sindacale, richiesti ai sensi dell'art.2429 c.c., è annullabile. Non ha alcuna rilevanza il fatto che tali mancanze siano conseguenza dall'assenza del collegio sindacale, neppure se tale assenza sia riconducibile all'impossibilità di individuare soggetti disponibili ad accettare la carica di sindaco e/o dall'impossibilità di nominare il collegio sindacale dovuta all'atteggiamento ostruzionistico dei soci di minoranza (anche qualora l'impugnante sia fra di essi annoverabile). (altro…)
Nel soppesare comparativamente il pregiudizio del socio impugnante e quello della società – ex articolo 2378, comma quarto, del codice civile, nell'ambito della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione assembleare contestualmente impugnata – allorché venga sospesa una deliberazione recante trasferimento della sede sociale e nomina dell'organo amministrativo monocratico, appena insediatosi nella carica, non emerge alcun significativo pregiudizio a danno della società.
La circostanza che l'azione revocatoria non abbia scopi restauratori, né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tenda unicamente a restituire la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore a qualunque creditore, e quindi anche a quello meramente eventuale, comporta che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. possa essere utilmente esperito anche per la tutela di crediti litigiosi o contestati, ed, addirittura, di mere aspettative di credito prive dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Il rimedio dell’art. 2901 c.c. è esperibile anche al fine di rendere inopponibile, al creditore del socio conferente, il trasferimento effettuato mediante il negozio di conferimento. Invero il negozio di conferimento di beni in natura - tanto se posto in essere in esecuzione dell’obbligo assunto in sede di costituzione della società, quanto se realizzato a liberazione della quota sottoscritta in occasione di una successiva operazione di aumento del capitale sociale – deve indubbiamente riguardarsi come atto di disposizione e, segnatamente, quale atto traslativo a titolo oneroso, dacché comporta il trasferimento dei beni che ne formano oggetto dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria, che è soggetto terzo ben distinto dalle persone dei soci.
In tema di azione revocatoria, per la sussistenza del cd. eventus damni, non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche in forza della mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore.
Il conferimento di un bene (nella specie immobile) in una società di capitali è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore del conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio".