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Le scritture contabili reciproche fra imprenditori e la ratio dell’art. 2467 c.c.
Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non...

Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non sono prova avendo, sempre in via generale, una funzione di richiesta di pagamento.

Le fatture corrispondono alle scritture contabili; nel procedimento monitorio, infatti, la fattura è a calco delle scritture contabili sia di chi emette la fattura, sia di chi la riceve, se questi non afferma di averla rifiutata.

In via generale le fatture non costituiscono prova; tuttavia, proprio fra imprenditori, esse costituiscono prova, in quanto corrispondenti alle scritture contabili. Si tratta della nota norma di cui all’articolo 2710 c.c.; essa è regola recepita dal previgente codice di commercio e prevede un mezzo di prova, avente valore di principio di prova fra imprenditori.

L’articolo 115, comma 1, ultima parte, c.p.c. pretende che le contestazioni abbiano caratteristiche di precisione e specificità. Non è contestazione quella generica o quella in cui ci si limiti a rimettere a parte avversaria l’onere della prova. Pertanto, in assenza di una contestazione specifica, opera il principio di non contestazione.

La ratio dell'art. 2467 c.c. – in presenza di una realtà di sottocapitalizzazione delle s.r.l. nazionali – è quella di evitare che, attraverso il meccanismo del finanziamento, i soci utilizzino questo mezzo, per mettere al riparo dal rischio di impresa il loro capitale; appunto qualificandolo come finanziamento soci, con diritto alla restituzione. In queste situazioni, di squilibrio eccessivo, il finanziamento soci viene in realtà postergato, di fatto con un trattamento analogo al capitale di rischio.

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Riserve a servizio della copertura delle perdite e qualificazione dei versamenti dei soci
In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve...

In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili e più vincolate. Devono essere utilizzate prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo può essere intaccato il capitale. Ne consegue l’illegittimità della delibera di riduzione e ricostituzione del capitale ex art. 2482-ter c.c. adottata senza previo utilizzo delle riserve disponibili idonee a coprire le perdite.

I versamenti del socio in conto capitale, al pari della riserva da sovrapprezzo, non attribuiscono un credito esigibile verso la società, potendo essere restituiti soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione ovvero distribuiti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, durante la vita sociale, nei casi consentiti, in presenza di riserve distribuibili. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito della delibera di aumento, e sono ripetibili solo se la delibera non intervenga entro il termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice, venendo meno la causa giustificatrice dell’attribuzione. Il finanziamento del socio genera un credito verso la società, ma la pretesa di restituzione richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, restando comunque soggetta ai limiti derivanti dalla postergazione ex art. 2467 c.c.

Integra grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c., la condotta ostruzionistica che impedisca o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto di controllo del socio, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale, nonché l’alterazione delle scritture contabili, in quanto comportamenti idonei a compromettere l’affidabilità della gestione e a pregiudicare la società anche sotto il profilo delle spese legali da sostenere.

È invalida la deliberazione assembleare adottata dalla maggioranza quando il voto risulti espressione di abuso di potere, perché esercitato non nell’interesse sociale, ma al fine di ledere gli interessi del socio di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.

La clausola compromissoria statutaria in materia societaria è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.

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Rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci e ipotesi di bancarotta preferenziale
La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci...

La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci in un momento di deficit patrimoniale e finanziario della società, in violazione del principio della par condicio creditorum, attesa la natura postergata degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, integra una violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore nonché la fattispecie delittuosa di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, R.D. n. 267/1942.

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Diritto alla restituzione del finanziamento nelle società di capitali e onere di provare i presupposti della postergazione del rimborso
Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato in qualsiasi forma dal socio di società di capitali non è soggetto alle...

Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato in qualsiasi forma dal socio di società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 2467, c.c. Invero, l’onere di provare i presupposti della postergazione del rimborso e, quindi, della temporanea inesigibilità del credito derivante dal finanziamento, grava sulla società destinataria della domanda di restituzione; la natura postergata del rimborso costituisce, infatti, un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma pur sempre condizionata dal rilievo ex actis della situazione di crisi prevista dall’art. 2467, co. II, cod. civ.

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Abuso di maggioranza e delibera di aumento di capitale mediante compensazione con crediti da finanziamento soci
Non integra un’ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei...

Non integra un'ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei soci di maggioranza e da questi sottoscritta mediante compensazione con crediti da finanziamento soci, qualora l'operazione sia sorretta da un apprezzabile interesse sociale, quale il rafforzamento della struttura patrimoniale della società in vista di futuri investimenti o per migliorare l'affidabilità creditizia nei confronti del sistema bancario. La conseguente diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, che non abbiano esercitato il proprio diritto d'opzione, costituisce una mera conseguenza della loro scelta e non un danno ingiusto, quando non sia provato che la delibera sia stata assunta al solo scopo di lederne i diritti e in assenza di un reale interesse per la società.

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Abuso del diritto e conflitto di interessi nell’aumento del capitale sociale
Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione...

Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione con un credito vantato nei confronti della società. La conversione del credito, da finanziamento in capitale di rischio, determina un incremento del patrimonio netto della società, sicché l'operazione concorre alla protezione degli interessi dei creditori e non risulta contraria all’interesse della società o dei terzi.

L’annullamento della delibera assembleare per abusivo esercizio del diritto di voto può essere pronunciata in due ipotesi alternative. La prima è quella in cui la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo piuttosto asservita al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale. La seconda si realizza quando l'esercizio del diritto di voto è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. La prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità.

La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall’art. 2479 ter, comma 2, c.c. presuppone che: (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società; (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente la sussistenza della situazione di conflitto.

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Erronea stima dei beni oggetto di conferimento ex art. 2465 cod. civ.: della responsabilità del perito e degli amministratori
Non rispetta la best practice della materia il perito che, chiamato ai sensi dell’art. 2465 cod. civ. a stimare i...

Non rispetta la best practice della materia il perito che, chiamato ai sensi dell’art. 2465 cod. civ. a stimare i beni oggetto di conferimento [nella fattispecie, titoli di Stato], si limiti alla descrizione dei beni conferiti, all’indicazione dei criteri di valutazione adottati e alla presa d’atto del loro valore, senza alcun approfondimento informativo e senza alcuna valutazione critica [nel caso di specie, non rendendosi nemmeno conto che i beni oggetto di conferimento non erano di titolarità del conferente]. In tal caso, l'esperto risponde in solido con l’organo gestorio delle passività accumulate dalla società costituita con capitale fittizio, che sono destinate a rimanere insoddisfatte per l’assenza di qualsivoglia capienza patrimoniale della medesima società. In particolare, vi è concorso commissivo del perito stimatore, la cui stima è stata posta a base della valutazione del patrimonio sociale in vista della costituzione della società, e quello omissivo dell’organo gestorio, che è tenuto a sindacare la perizia di stima e ad astenersi dalla prosecuzione dell’attività di rischio.

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Sui criteri di qualificazione dei versamenti dei soci nelle società di capitali
L’erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di...

L'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.  In mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, si deve avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che i versamenti non abbiano dato luogo a pretese restitutorie da parte dei soci, trattandosi di una scelta che, in quanto successiva all'effettuazione delle predette operazioni e comunque revocabile in qualsiasi momento, non appare di per sé sintomatica dell'intento di rinunciare definitivamente al rimborso delle erogazioni compiute.

L'organo amministrativo non può arbitrariamente appostare in bilancio tali dazioni, né mutare la voce relativa successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime.

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Qualificazione dei versamenti dei soci come finanziamenti o apporti in conto capitale
I versamenti dei soci possono consistere o in veri e propri finanziamenti, cioè prestiti o mutui alla società, che si...

I versamenti dei soci possono consistere o in veri e propri finanziamenti, cioè prestiti o mutui alla società, che si caratterizzano per il fatto che i soci non rinunciano alla restituzione delle relative somme, alla scadenza dei relativi contratti, e che non hanno una destinazione definitiva vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale; oppure in conferimenti (od apporti), che si caratterizzano per il fatto che i soci rinunciano a pretenderne la restituzione e così rimangono definitivamente acquisiti al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve.

L’accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della stessa a restituirgli le somme da lui in precedenza versate richiede la prova - di cui è onerato il socio che chiede la restituzione - che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione. Tale prova deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società o nelle causali dei versamenti, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell’erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio.

Costituisce questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se l'indicato versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva.

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Distinzione tra versamenti dei soci di società di capitali a titolo di finanziamento o conferimento e postergazione
Ai fini della qualificazione quale finanziamento ovvero altro titolo rileva non tanto la denominazione con la quale il versamento è...

Ai fini della qualificazione quale finanziamento ovvero altro titolo rileva non tanto la denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società o nelle causali dei versamenti, quanto soprattutto il modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la qualificazione dell’erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio. Costituisce, dunque, questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti stabilire se l'indicato versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva.

Le pretese restitutorie dei soci finanziatori devono ritenersi subordinate al preventivo soddisfacimento dei creditori sociali, nel caso in cui, con riferimento all’epoca dei versamenti, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto ovvero la situazione finanziaria della società avrebbe richiesto un conferimento da parte dei soci.

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Responsabilità del liquidatore per restituzione di finanziamenti soci in violazione dell’art. 2467 c.c.
Nell’azione di responsabilità proposta dal socio nei confronti del liquidatore, con cui si richiede il risarcimento del danno per avere...

Nell’azione di responsabilità proposta dal socio nei confronti del liquidatore, con cui si richiede il risarcimento del danno per avere questi restituito finanziamenti in violazione dell’art. 2467 c.c., incombe sull’attore l’onere di allegare e provare la natura postergata dei finanziamenti medesimi: la postergazione opera esclusivamente per i finanziamenti eseguiti dai soci in un momento in cui la società aveva un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure si trovava in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
L’ambito di applicazione soggettiva degli artt. 2491, 2626 e 2633 c.c. non opera laddove il soggetto beneficiario delle operazioni vietate non rivesta la qualità di socio al tempo delle stesse.

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Applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle società per azioni
La regola di cui all’art. 2467 c.c., relativa alla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci effettuati in luogo di...

La regola di cui all’art. 2467 c.c., relativa alla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci effettuati in luogo di conferimenti necessari, si applica, per identità di ratio, anche alle altre società di capitali. La regola della postergazione deve pertanto applicarsi anche ai finanziamenti effettuati dai soci di S.p.A., quando le condizioni della società siano loro note in ragione del particolare assetto dell’ente, ovvero per la posizione concretamente rivestita dal singolo socio.

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