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Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a...

La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui  prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest'ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare,  l'obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) - proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell'utilizzo a copertura delle perdite - i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell'oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.

E'  noto, infatti, che il capitale sociale è indisponibile e che tale connotato ne costituisce aspetto saliente ed inderogabile, finendo  per caratterizzare a sua volta innumerevoli aspetti della disciplina delle società di capitali, quali, ad esempio, oltre alla disciplina dei conferimenti e delle riserve, oltre ai casi e alla disciplina della riduzione del capitale, oltre alla disciplina della distribuzione degli utili e della postergazione dei finanziamenti soci, oltre alla disciplina della distribuzione  del residuo attivo della liquidazione - istituti tutti che presuppongono i caratteri di effettività ed indisponibilità del capitale sociale - il precetto, la cui effettività è tutt'ora garantita da sanzione penale, costituito dal divieto di restituzione di conferimenti previsto dall'art. 2626 c.c.

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Nullità della delibera di bilancio per mancata prova della sussistenza di poste di finanziamenti soci
L’onere di provare l’effettività dei crediti dei soci grava sulla società convenuta, sulla scorta dei principi generali processual civilistici e,...

L’onere di provare l’effettività dei crediti dei soci grava sulla società convenuta, sulla scorta dei principi generali processual civilistici e, in particolare, in applicazione dei principi di vicinanza della prova e di divieto di probatio diabolica, in ordine alla dimostrazione del fatto negativo.

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Qualificazione degli apporti dei soci e postergazione
Sono indici della natura di finanziamento (e non di versamento in conto capitale), il nomen iuris usato dalle parti, le...

Sono indici della natura di finanziamento (e non di versamento in conto capitale), il nomen iuris usato dalle parti, le indicazioni che si ricavano dal bilancio, la previsione di interessi e la destinazione delle somme ottenute a uno scopo preciso e temporaneo.

Le condizioni per la postergazione dei finanziamenti devono essere valutate al momento di concessione del finanziamento stesso, e non al momento del rimborso.

 

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Qualificazione dei versamenti eseguiti dal socio in favore della società. Richiesta del socio erogante di fissazione di un termine da parte del giudice per la restituzione del finanziamento
I versamenti effettuati dai soci nei confronti di una società di capitali possono consistere o in veri e propri finanziamenti...

I versamenti effettuati dai soci nei confronti di una società di capitali possono consistere o in veri e propri finanziamenti o in conferimenti (od apporti). I primi costituiscono prestiti o mutui alla società e si caratterizzano per il fatto che non hanno una destinazione definitiva, vincolata al fine della ricostruzione o dell'aumento del capitale sociale, e che i soci non rinunciano alla restituzione delle somme erogate alla scadenza dei relativi contratti. I secondi, invece, sono caratterizzati dal fatto che i soci eroganti rinunciano a pretenderne la restituzione, talché le somme versate rimangono definitivamente acquisite al patrimonio della società, dando luogo alla costituzione di riserve.

L’accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società alla restituzione delle somme in precedenza versatele, richiede la prova che il versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione. Detta prova deve essere tratta, mediante interpretazione della volontà negoziale delle parti, non già dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui, concretamente, è stato regolato ed attuato il rapporto. Qualora il versamento sia stato eseguito a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva si configura un contratto atipico di conferimento di capitale, talché il diritto alla restituzione, prima ed al di fuori del procedimento di liquidazione della società, sussiste solo se il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata, successiva, deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della società e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.

L’erogazione di finanziamenti veri e propri in favore della società partecipata è rimessa alla determinazione del singolo socio finanziatore che a tanto non può ritenersi obbligato da una deliberazione dell’assemblea pur assunta a maggioranza, ma senza il suo consenso. Nel caso in cui la decisione di erogare un finanziamento in favore della società partecipata sia assunta in seno all’assemblea, il voto favorevole espresso da ciascun socio può riguardarsi come manifestazione della volontà del singolo di accettare la richiesta di finanziamento formulata dall’amministratore e di disporre di risorse personali in favore della società.

Le previsioni della deliberazione assembleare in merito a termini, condizioni e modalità di rimborso dei finanziamenti costituiscono contenuto dell’accordo tra il singolo socio consenziente e la società beneficiaria dei finanziamenti, vincolante per entrambe le parti del rapporto di mutuo. Laddove le parti abbiano subordinato il rimborso del finanziamento soci ad una previa deliberazione assembleare,  da assumersi tenendo conto della compatibilità del rimborso con le esigenze finanziarie della società beneficiaria, non può darsi seguito alla richiesta di fissazione di un termine per la restituzione del finanziamento, ex art. 1183 cod. civ., in carenza della prova dell’avveramento delle condizioni richieste per l’esigibilità del rimborso.

 

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Invalidità di delibera assembleare che esclude la restituzione integrale di finanziamenti soci
L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad...

L’istituto del finanziamento erogato dal socio in favore della società soggiace alla regola della postergazione (art. 2467 c.c.), finalizzata ad impedire la traslazione del rischio d’impresa sui creditori sociali allorquando il socio che -conoscendo o potendo conoscere lo stato di crisi finanziaria della società- sostenga comunque la stessa con mezzi non adeguati e, quindi, non con conferimenti, ma con ulteriore indebitamento della società, che, a sua volta, aggrava lo squilibrio patrimoniale. Tale meccanismo di momentanea indisponibilità opera tuttavia solo al ricorrere di presupposti individuati dalla norma, ossia: - un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; - una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. (altro…)

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Tipicità degli atti iscrivibili nel registro delle imprese
Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2188 c.c., l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese è consentita nei soli...

Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2188 c.c., l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese è consentita nei soli casi stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, considerando irrilevante l’eccepita funzione di pubblicità notizia attribuita all’iscrizione del verbale redatto in occasione di una assemblea straordinaria, in seno alla quale era stato deliberato il ripianamento delle perdite (altro…)

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Alcune questioni sulla “competenza” della sezione specializzata in materia di imprese e sull’applicabilità analogica dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica...

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l'insorgenza di una questione di competenza ma attiene alla mera ripartizione – amministrativa ed interna – degli affari, poiché ai sensi dell'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 168 del 2003 ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche (altro…)

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Competenza del Tribunale delle imprese in materia di versamenti dei soci alla società
Nulla esclude, rientrando ciò nell’autonomia privata, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l’erogazione di un capitale...

Nulla esclude, rientrando ciò nell'autonomia privata, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l'erogazione di un capitale di credito con la possibilità di esigerne la restituzione alla scadenza del termine pattuito (altro…)

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La disciplina della postergazione legale si applica anche ai finanziamenti effettuati dal socio uscito dalla compagine sociale
La fuoriuscita del socio-finanziatore dalla compagine sociale non esclude l’assoggettamento di finanziamenti-soci alla disciplina legale della postergazione ex art. 2467...

La fuoriuscita del socio-finanziatore dalla compagine sociale non esclude l’assoggettamento di finanziamenti-soci alla disciplina legale della postergazione ex art. 2467 c.c., atteso che la disciplina in esame è posta a salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio e su questa non possono evidentemente incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l'inaffidabilità del regime medesimo.

 

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Presupposti di applicabilità dell’art. 2467 c.c.: nozione unitaria della situazione di crisi in cui versa la società
La norma di cui all’art. 2467 c.c. attiene al fenomeno della c.d. “sottocapitalizzazione nominale”, ovvero alla prassi, largamente utilizzata dai...

La norma di cui all'art. 2467 c.c. attiene al fenomeno della c.d. “sottocapitalizzazione nominale”, ovvero alla prassi, largamente utilizzata dai soci di società di capitali a ristretta compagine sociale, di finanziare l’impresa apportando (altro…)

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Versamento da parte di un terzo finalizzato alla sottoscrizione di un futuro aumento di capitale e pretesa restitutoria
Il terzo che ha trasferito alla società una somma di denaro al fine di sottoscrivere un futuro aumento di capitale...

Il terzo che ha trasferito alla società una somma di denaro al fine di sottoscrivere un futuro aumento di capitale ha diritto alla restituzione di quanto versato qualora la società non deliberi il citato aumento, atteso che l’attribuzione è priva di causa (altro…)

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Pronuncia in tema di prova della simulazione di una cessione di credito per finanziamento soci
Ai sensi dell’art. 1417 c.c., la parte che allega la simulazione di un contratto (nella specie di cessione di credito)...

Ai sensi dell'art. 1417 c.c., la parte che allega la simulazione di un contratto (nella specie di cessione di credito) può fornirne prova solamente per iscritto. (altro…)

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