Ove l'azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico (altro…)
La delibera dell'assemblea di s.r.l. avente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento non appare di per sé idonea a fondare alcun credito della società verso il singolo socio, occorrendo una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di quest'ultimo (altro…)
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che - in caso di perdite (altro…)
La delibera con la quale i soci all’unanimità hanno approvato il finanziamento in conto capitale della società fa sorgere i capo agli stessi un’obbligazione che si estingue, in caso di mancato adempimento da parte dei soci, decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2949, comma 1, c.c. Ai fini dell’utile interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., nel caso di specie (altro…)
Il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2467 c.c. - necessarie per la postergazione dei finanziamenti erogati dai soci in favore della società - deve essere verificato con riferimento alla «genesi» del finanziamento e alla sua «causa concreta». (altro…)
L’immotivato rifiuto di pagare un debito liquido ed esigibile, il mancato deposito dell’ultimo bilancio d’esercizio e la cancellazione della società dall'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB giustificano l’accoglimento dell’opposizione del creditore (altro…)
Non si ravvisa malafede nell'operato della società conferente di ramo d'azienda che richieda esplicita adesione all'operazione di conferimento, al fine di evitare l'esercizio del diritto di recesso dei terzi contraenti previsto dall'art. 2558, co. 2, c.c.
La sospensione cautelare di una delibera di aumento di capitale sociale impedisce, nei rapporti tra soci e la società (ma altresì nei confronti dei terzi a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo di tale decisione) il prodursi degli effetti (e non solo dell'esecuzione) della stessa, congelando l'assetto societario esistente al momento delle relativa adozione.
Nel caso in cui vi sia il fondato motivo di ritenere invalido il pegno su azioni, l'adozione di delibere di modifica dello statuto approvate con il voto del creditore pignoratizio integra il requisito del periculum in mora al fine di concedere il provvedimento di custodia delle azioni oggetto di pegno.