In tema di esclusione del socio di s.r.l., l’art. 2473 bis c.c. condiziona la validità dell’eccezionale potere espropriativo rimesso in tal modo alla maggioranza alla sussistenza di una giusta causa. Non è conforme all’impianto tipologico di cui la norma citata è emersione (che postula la deduzione di condotte tali da consentire al socio di evitare tale gravissima “sanzione privata” conoscendo preventivamente, e quindi evitandoli, i comportamenti che potrebbero dar causa allo scioglimento unilaterale quoad eum del rapporto sociale) la clausola che non preveda che la condotta del socio suscettiva di far luogo all’esclusione debba svolgersi successivamente all'introduzione della clausola stessa; legittimando invece contra ius l’esclusione fondata su comportamenti già in essere, e noti alla compagine sociale, prima dell’introduzione della previsione statutaria e, come tali, per definizione non configurabili quali impeditivi della prosecuzione di un rapporto sociale iniziato nella loro vigenza [nella specie, il Tribunale ha accertato la nullità per illiceità dell’oggetto ex art. 2479 ter, co. 3, c.c. di una delibera di modifica dell’atto costitutivo che identificava una giusta causa di esclusione dei soci nell’esercizio di una attività – considerata concorrente a quella svolta dalla società – che era in concreto già ricompresa nell’oggetto sociale del socio di minoranza persona giuridica].
Ove la fusione inversa determini, per i soci della società incorporata, la conseguenza di essere astretti a un oggetto sociale diverso da quello della società cui partecipavano anteriormente alla fusione, si realizza una modifica della clausola dell’oggetto sociale; tale modifica va, dunque, valutata, ai fini del recesso, ai sensi dell’art. 2437, lett. a), c.c. Perché sia integrata la fattispecie ivi prevista, occorre che il mutamento della clausola relativa all’oggetto sociale comporti una modificazione “significativa” dello stesso. Tale deve intendersi una modificazione che incida in modo rilevante sul profilo di rischio dell’investitore, che – e questo è lo scopo della norma che ammette il recesso solo in caso di mutamento “significativo” – non può rimanere astretto a un nuovo oggetto sociale, il quale stravolga i presupposti sui quali egli ha operato le sue valutazioni di investimento. Al riguardo, non occorre che il nuovo oggetto sociale esponga la società e il socio ad un “depauperamento”, essendo sufficiente che alteri significativamente – ampliandolo, riducendolo o modificandolo – il rischio dell’investimento. Rileva, ai fini della norma, la modificazione dell’oggetto come tale, mentre non rileva la circostanza che alla modifica non sia (finora) seguito anche il mutamento in concreto dell’attività, dal momento che la modificazione apre comunque alla possibilità che la società svolga le nuove attività previste.
L’art. 2437, lett. d), c.c. si riferisce unicamente alla revoca da parte dell’assemblea dello stato di liquidazione inteso in senso tecnico giuridico ex art. 2484 c.c., quale accertato dagli amministratori, deliberato dall’assemblea o accertato giudizialmente, e non al mutamento dell’orientamento della maggioranza circa le scelte di proseguire o meno nell'attività sociale; tale orientamento, infatti, non assume rilevanza fino a che non si traduca in una delibera assembleare di scioglimento (2484, n. 6, c.c.) o in altre circostanze previste dallo statuto (art. 2484, n. 7, c.c.).
Le ipotesi di recesso previste dall’art. 2497 quater c.c. sono dettate a tutela del socio della società assoggettata alla direzione e coordinamento e non si prestano a essere applicate al socio della società che esercita direzione e coordinamento.
In via generale, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., la delibera di scissione non produce i suoi effetti in termini di modificazioni sociali fino a che non sia eseguita, tanto è che l’art. 2503 c.c., richiamato per le scissioni dall’art. 2506 ter, ultimo comma, c.c., regola i casi in cui la delibera può essere immediatamente – o meno – “attuata” mediante l’atto (notarile). Ove la delibera di scissione dia diritto al recesso – come è per le s.r.l. –, esso comunque diviene inefficace se la delibera viene successivamente revocata. La revoca, dunque, opera non già come fattore di “modificazione” del regolamento sociale, ma come fattore di annullamento di una modificazione ancora tutta “da attuare”. Non può farsi equivalere, agli effetti del recesso, una delibera di revoca di una scissione non attuata a una delibera di scissione. È bensì evidente dall’ultimo comma dell’art. 2473 c.c. (e anche dell’art. 2437 bis, ultimo comma, c.c.) che il legislatore correla il diritto di recesso alla delibera di fusione o scissione e non alla sua esecuzione; ma è anche vero che la revoca della delibera può rendere addirittura inefficace il recesso già operato. Né, una volta che la delibera sia revocata oltre il termine nel quale essa renderebbe inefficace il recesso, essa diviene per ciò solo operativa: lo spazio fra delibera ed esecuzione della scissione (e lo stesso per la fusione) è proprio quello nel quale si esercitano i diritti di opposizione, con effetti anche preclusivi della esecuzione.
Quanto alla casistica determinante il diritto di recesso, il legislatore ha dettato due distinte e ben chiare discipline rispettivamente per le s.p.a. e le s.r.l. La ragione della distinzione delle due discipline risiede in una precisa scelta del legislatore, che con riferimento alle s.r.l. ha voluto, da un lato, semplificare la gestione e l’esercizio dell’impresa e, dall’altro, tutelare i soci di minoranza favorendo l’accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza. In relazione, dunque, alla difformità delle fattispecie di recesso previste dagli artt. 2473 e 2437 c.c., non si tratta di riempire un vuoto normativo, né di valutare se una disciplina prevista per un tipo sociale possa applicarsi anche all’altro in ragione del fatto che esprime principi generali. Pertanto, nelle s.p.a. non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito alla fusione o scissione della società.
Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria; ciò, naturalmente, quando ne sussistano i presupposti. Il recesso, essendo immediatamente efficace, non dà alcun diritto al socio a continuare a partecipare alla vita sociale. Con il legittimo recesso, infatti, il socio non è più abilitato all’esercizio dei diritti sociali e conserva il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota o azione.
La determinazione dell’importo della liquidazione della quota cui ha diritto il socio che ha esercitato il diritto di recesso è riservata, per disposizione di legge, al regolamento negoziale: in tal senso è chiaro il disposto dell’art. 2437 ter c.c. nelle sue varie disposizioni, culminanti nella previsione – in caso di disaccordo fra socio e società sul valore della quota azionaria – di uno strumento giudiziale, non contenzioso, volto alla nomina di un esperto, il cui parere è aggredibile con causa contenziosa solo nei limiti dell’art. 1349 c.c. È da ritenere che questo regolamento normativo della materia, da un lato, risenta della oggettiva difficoltà di determinare il “valore di mercato” delle partecipazioni (si nota che lo stesso regime vale per le s.r.l., tipicamente società chiuse) e, dall’altro, miri a ridurre al massimo il contenzioso e i tempi di attesa del socio rispetto alla liquidazione della quota e insieme (e correlativamente) a deformalizzare le operazioni, rendendo accessibile all’esperto la documentazione occorrente senza limitazioni. Rispetto a un tale sistema è pertanto aliena la pretesa di ottenere la liquidazione secondo le regole del processo ordinario, caratterizzato da preclusioni e oneri probatori.
Il mutamento dell’oggetto sociale idoneo a legittimare il recesso del socio può verificarsi in via di fatto se in concomitanza con atti gestori che, pur non incidendo sul dato formale relativo all’oggetto sociale determinato dallo statuto, ne comportano una modifica sostanziale, tale da legittimare l’esercizio del diritto di recesso da parte del socio dissenziente. Il cambiamento rilevante dell’oggetto sociale che comporti una modificazione radicale dell’attività tale da rendere l’oggetto dell’impresa effettivamente diverso da quello precedente è quello in cui la mutatio si traduca in un’attività sensibilmente difforme da quella precedentemente esercitata [nel caso di specie, una holding avente come oggetto sociale l’assunzione di partecipazioni in altre società, e il compimento di operazioni immobiliari solo in via strumentale e comunque non prevalente, aveva ceduto l’unico asset, costituito dalla totalità del capitale sociale di s.p.a., conservando solo i beni immobili di proprietà di quest’ultima].
L’azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2476 c.c. non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale [nel caso di specie, il danno oggetto di domanda risarcitoria sarebbe derivato dalla cessione delle quote della società partecipata a condizioni che, ad opinione dell’attrice, sarebbero state ingiustificatamente peggiori rispetto a quelle offerte da precedenti potenziali acquirenti].
La cancellazione dal libro soci del nominativo del socio escluso è un’attività materiale avente rilievo meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi per legge sin dal momento in cui si è verificata la situazione di fatto posta a fondamento dell’esclusione.
Il principio del “dedotto e deducibile” – in virtù del quale l’efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre – concerne le ragioni non dedotte che costituiscono un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia, nel senso che deve ritenersi precluso alle parti stesse la proposizione, in altro giudizio, di qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato.
L’eccezione di giudicato può essere rilevata d’ufficio dal giudice, in quanto volta a tutelare l’interesse pubblico ad evitare l’insorgere di un conflitto tra giudicati, in conformità al principio del “ne bis in idem”.
Ai fini della valutazione da parte del giudice sulla sospensione cautelare della delibera assembleare impugnata ex art. 2378 c.c., i presupposti richiesti per la concessione di tale misura cautelare tipica sono la rilevazione, sia pure a livello di fumus (e cioè di probabilità), di un vizio invalidante e del periculum in mora, il cui accertamento richiede, in concreto, la comparazione tra il pregiudizio che l’opponente potrebbe subire per effetto dell’esecuzione di una delibera invalida e quello che potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione. In sostanza, affinché la delibera possa essere cautelarmente sospesa, è necessario che il giudice accerti: a) che effettivamente, sia pure a livello di fumus, la delibera/decisione impugnata sia inficiata da vizi di legittimità che ne comporterebbero l’annullabilità ovvero la nullità; b) che l’opponente, per effetto della mancata sospensione, finirebbe per subire un danno illecito superiore a quello che legittimamente subirebbe la società ove la sospensione fosse viceversa, accordata (periculum in mora).
Dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la impugnata delibera con cui si disponeva l’esclusione del socio attore è stata revocata dalla società convenuta in data successiva alla istaurazione del rapporto processuale, la determinazione delle spese di lite avviene sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, giudizio che può essere svolto solo sulla scorta degli atti depositati con valutazione sommaria.
Non può essere accolta la domanda giudiziale di esclusione del socio di s.r.l. per ipotesi non previste in maniera specifica dallo statuto ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. (nel caso di specie il socio di maggioranza chiedeva l'esclusione dell'altro socio adducendo che l'esclusione era giustificata dalla condanna del socio a una pena detentiva di rilevante entità con conseguente emissione dell’interdittiva antimafia nei confronti della società).
Il socio di società a responsabilità limitata può essere escluso dalla compagine sociale solo nell'ipotesi prevista per il caso in cui il socio sia moroso rispetto al suo obbligo di conferimento e, comunque, solo successivamente all'esperimento infruttuoso del procedimento di cui all'art. 2466, 2° e 3° comma, c.c. o, alternativamente, al ricorrere delle circostanze previste dallo statuto.
La possibilità di introdurre statutariamente delle clausole di esclusione dei soci di s.r.l. richiede che venga rispettato il requisito, oltre che della giusta causa, anche della specificità.
Pertanto, deve ritenersi illegittima per mancanza di specificità la clausola di esclusione che riproduce l'art. 2286, 1° comma, c.c., nella parte in cui recita: "l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale", mancando il rispetto del requisito della specificità in quanto dall'atto costitutivo devono emergere con chiarezza e precisione quali sono le obbligazioni sociali (o, comunque, i suddetti comportamenti, a carico) del socio.
L'interpretazione letterale e costituzionalmente orientata dell'art. 2473, comma 5, c.c. porta a ritenere che il termine entro cui la società, deliberando la propria messa in liquidazione, può rendere privo di efficacia il recesso legittimamente esercitato dal socio vada individuato in quello massimo di gg. 180 (pari al termine di preavviso previsto dal secondo comma dell’art. 2473 cc) più ulteriori gg. 180 (pari al termine massimo previsto dal quarto comma dell’art. 2473 c.c. entro cui deve essere eseguito il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso). Trattasi di interpretazione che è imposta dall’esigenza di garantire al socio receduto una ragionevole previsione della definitività degli effetti della sua manifestazione di volontà con la conseguenza che l’effetto conseguente alla dichiarazione di recesso si è ormai stabilizzato così come si è stabilizzato il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione della quota. In buona sostanza, una volta che il recesso è divenuto efficace (decorso il termine di preavviso di gg. 180 entro cui il socio deve comunicare alla società la propria volontà di recedere), la società dispone di ulteriori gg. 180 (pari al termine entro cui deve procedere al rimborso della partecipazione) per deliberare l’eventuale messa in liquidazione e rendere, così, inefficace il recesso del socio ex art. 2473, comma 5, c.c., risultando, altrimenti, consacrato il diritto del socio alla liquidazione della quota.
L’avvenuta esclusione del socio dalla società cooperativa, pronunziata con delibera non impugnata, facendo venir meno la qualità di socio, rende inapplicabile la clausola compromissoria contenuta nello Statuto sociale che rimette alla decisione arbitrale le controversie tra soci o tra soci e società, rendendo infondata l'eccezione di incompetenza in ragione dell’asserita competenza degli arbitri.
Nelle s.r.l. l'esclusione del socio trova fondamento negli artt. 2466 c.c. e 2473 bis c.c.: in particolare, mentre nell’art. 2466 c.c. viene tipizzata l’ipotesi di esclusione ex lege del socio per mancata esecuzione dei conferimenti, operante nel caso di impossibilità di dar luogo alla vendita della quota del socio moroso, l’art. 2473 c.c. individua invece un’ipotesi di esclusione convenzionale, che come tale richiede una preventiva e specifica previsione nello statuto. La riforma del diritto societario del 2003 che ha riformulato l’art. 2473 bis c.c., quindi, ha inteso introdurre un elemento personalistico nella disciplina delle società a responsabilità limitata, avente invece un preminente connotato patrimoniale, rimettendo all’autonomia privata la possibilità di inserire nello statuto specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa.
Al socio receduto, in ragione della manifestata volontà di fuoriuscire dalla compagine monetizzando la sua quota di partecipazione, possono essere riconosciuti i soli diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della quota che deve essergli liquidata, l’attribuzione di tutte le posizioni partecipative ordinarie risultando incongrua in quanto non più collegata alla partecipazione sociale in senso proprio e in particolare l’attribuzione della legittimazione ad impugnare non essendo più connessa all’interesse ad agire - tipico del socio non receduto - quanto alla rispondenza allo schema legale delle delibere assembleari, il tutto salvo il caso che l’esercizio dei diritti partecipativi sia strumentale rispetto alla salvaguardia del patrimonio sociale in vista della liquidazione della quota e che l’impugnazione sia rivolta nei confronti di delibere anch’esse idonee ad incidere rispetto a tale liquidazione.