Il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.
L'aspettativa di vita di un socio rispetto al termine di durata della società indicato nell'atto costitutivo (nel caso di specie fissato al 2050) è irrilevante ai fini della qualificazione della società come società contratta a tempo sostanzialmente indeterminato.
In caso di contestazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter, ultimo comma, c.c., si apre un procedimento di volontaria giurisdizione. Tale procedimento, da attivarsi a cura della parte più diligente, prevede la nomina come valutatore di un soggetto terzo, il quale, tuttavia, non riveste la qualità di ausiliario del giudice, stante la natura non contenziosa del procedimento.
La procedura di contestazione del valore delle azioni ai fini del recesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437 ter c.c., può essere effettuata anche in caso di liquidazione del valore delle azioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, d. lgs. 175/2016.
Le spese e i compensi dell'esperto possono essere poste in capo alle parti in solido tra loro con il provvedimento di nomina.
Poiché gli enti locali non possono mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto le attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in caso di mancata alienazione mediante la procedura ad evidenza pubblica, si verifica una sorta di decadenza ope legis della partecipazione con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all’ente del valore delle quote o delle azioni in base agli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, co. 2 c.c.. Si tratta di un procedimento di dismissione delle partecipazioni che non può essere configurato come esercizio del diritto di recesso, il quale, diversamente, presuppone l’espressione di una volontà abdicativa legata all’interruzione del rapporto societario.
I soci di società a responsabilità limitata, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono sottoporre alla decisione assembleare determinati argomenti ex art. 2749, comma 1, c.c., rientrandovi dunque anche, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori. Tale potere, peraltro, è configurato anche in deroga alle diverse previsioni statutarie -che non possono dunque neutralizzare, comprimendolo, tale diritto attribuito al singolo socio-, e comunque senza necessità di ricorrere ad alcun provvedimento del Tribunale, non essendo prevista con riferimento alle società a responsabilità limitata una norma quale l’art. 2367 c.c. dettata per le società per azioni.
L'art. 2473 c.c. richiede, ai fini dell'individuazione statutaria di cause di esclusione dei soci, il duplice requisito della specificità e della giusta causa: la specificità delle cause di esclusione statutarie è finalizzata ad ovviare possibili abusi degli altri soci e compendia l'impossibilità di prevedere una generica causa di esclusione per “gravi inadempienze”, dovendo essere specificate quelle particolari condotte ritenute idonee a determinare la risoluzione del rapporto sociale, affinché l'esclusione del socio non dipenda dalla mera volontà della maggioranza, ma si configuri come conseguenza rispetto al verificarsi di circostanze previste ex ante nell'atto costitutivo e corrispondenti ad un catalogo statutario; la giusta causa, invece, limita le ipotesi in cui sia possibile escludere il socio, legittimando tale deliberazione solamente al verificarsi di condotte realmente idonee a compromettere le finalità sociali, ossia scelte che - pur previste nello Statuto - siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di fiducia.
In ossequio al requisito di specificità delle cause statutarie di esclusione, deve ritenersi contraria alla legge la previsione statutaria che non individui specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa e lasci alla discrezionalità dei soci la decisione in relazione all'esclusione medesima,
I soci di società a responsabilità limitata, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono sottoporre alla decisione assembleare determinati argomenti (ex art. 2479, comma 1, c.c.), rientrandovi dunque anche, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori (art. 2479 comma 1 c.c.). Tale potere è configurato anche in deroga alle diverse previsioni statutarie - che non possono dunque neutralizzare, comprimendolo, tale diritto attribuito al singolo socio -, e comunque senza necessità di ricorrere ad alcun provvedimento del Tribunale, non essendo prevista con riferimento alle società a responsabilità limitata una norma quale l’art. 2367 c.c. dettata per le società per azioni.
Il socio di società a responsabilità limitata può essere escluso, oltreché per cause legali, per cause statutarie, rispetto alle quali l'art. 2473 c.c. richiede però il duplice requisito: della specificità, per cui non è dunque sufficiente prevedere una generica causa di esclusione per “gravi inadempienze”, dovendo essere specificate quelle particolari condotte ritenute idonee a determinare l’esclusione ed essendo questa legittima solo al verificarsi di quelle specifiche fattispecie previste ex ante nell'atto costitutivo; e della giusta causa, in base al quale tali fattispecie devono consistere in condotte realmente idonee a compromettere le finalità sociali, ossia scelte che - pur previste nello Statuto - siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di fiducia.
L’esclusione del socio è possibile solo in caso di inadempimento al versamento della quota di capitale da lui dovuta e all’esito del relativo procedimento (art. 2466 c.c.), salvo che lo statuto preveda specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, dettagliando le condotte sanzionabili. La clausola statutaria che disciplina l’esclusione del socio, proprio per questa esigenza di consentire la verifica puntuale della ricorrenza della causa di esclusione nel caso concreto, deve quindi descrivere specificamente, a pena di nullità per indeterminatezza, la condotta suscettibile di integrarla. Per giusta causa di esclusione deve intendersi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, fino a che non riceve la liquidazione della sua quota, rimane titolare di tale quota di partecipazione al capitale sociale e può, dunque, esercitare le facoltà e i diritti in essa incorporati [nel caso di specie, sulla base di tale principio, il Tribunale ha affermato l'operatività della clausola compromissoria inclusa nello Statuto].
In caso di recesso inquadrato nell’ambito di un mero disinvestimento e quindi di risoluzione consensuale del rapporto, poiché tale situazione non rientra tra quelle disciplinate dall’art. 2473 c.c. ne deriva necessariamente come non possa trovare applicazione nemmeno il disposto di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. rispetto alla nomina dell’esperto, in quanto tale nomina è prevista esclusivamente nei casi disciplinati dal medesimo articolo. Dovranno le parti individuare un soggetto idoneo allo scopo ai fini della liquidazione della quota. Invero, pur essendo pacifico che la nomina dell’esperto rientri tra i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione, tuttavia non possono le parti adire il Tribunale al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, non esistendo nel nostro ordinamento la possibilità di coinvolgere l’autorità giudiziaria ai fini meramente suppletivi al di fuori delle specifiche ipotesi previste dal legislatore.
Nel caso di recesso di un socio da una società a responsabilità limitata la determinazione del valore della quota sociale di partecipazione, effettuata tramite perizia giurata, è vincolante e impugnabile solo per manifesta iniquità o errore evidente ai sensi dell’art. 1349 c.c.
[Nel caso di specie, non è stata ritenuta manifestamente erronea o iniqua la valutazione del perito, fondata sul metodo del Discounted Cash Flow e su dati oggettivi, che non abbia tenuto conto di operazioni societarie o prospettive successive al recesso, poiché il valore è determinato sulla situazione preesistente].
L’art. 2378, co. 3, c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata in forza del richiamo contenuto nell’art. 2479 ter, co. 4, c.c., configura una misura cautelare tipica, diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare impugnata, per la concessione della quale il giudice è tenuto a verificare la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, quest’ultimo da ravvisarsi, come precisato dall’art. 2378, co. 4, c.c., all’esito di una comparazione tra il pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall’esecuzione della delibera impugnata e quello che deriverebbe alla società dalla sospensione della delibera medesima.
La valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il socio escluso dall’esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione ai sensi dell’art. 2378, co. 3, c.c. implica una comparazione di interessi di per sé autonoma rispetto all’apprezzamento del fumus, nel senso che, anche in presenza di fumus di fondatezza dell’impugnazione, laddove il pregiudizio della società convenuta risulti più grave di quello dell’impugnante, non dovrà essere accolta la richiesta cautelare di sospensione, la tutela della posizione dell’impugnante restando comunque affidata, in caso di irreversibilità dell’esecuzione della delibera, ai meccanismi risarcitori previsti dal sistema normativo, il quale nella materia in esame prevede altri casi in cui la tutela reale – rappresentata dall’annullamento della delibera – recede rispetto alla tutela risarcitoria.
L’esclusione del socio di s.r.l. è possibile solo nell’ipotesi - e all’esito del procedimento previsto per il caso - di renitenza del socio al versamento della quota di capitale da lui dovuta (ex art. 2466 c.c.), ovvero quando l’atto costitutivo lo consenta. Tuttavia, anche in tale secondo caso, per l’ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima sanzione privata conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa, in ipotesi specifiche, espresse e tassative, che integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (ex art. 2473 bis c.c.).
Il legislatore, omettendo di dettare una disciplina del procedimento di esclusione del socio di s.r.l., ha ritenuto che i presidi generali della disciplina del tipo sociale siano sufficienti baluardi a tutela anche del socio escluso. L’art. 2479 ter c.c. disciplina le modalità di impugnazione delle delibere assembleari assegnando il termine di novanta giorni, salvi i casi di cui al terzo comma. Il termine di cui all’art. 2479 ter c.c. è termine a carattere processuale, e non solo perentorio – a garanzia della certezza dei fatti sociali – ma anche stabilito dal legislatore per assicurare agli interessati un congruo tempo per impugnare. La natura cogente del termine si individua anche in considerazione del principio generale stabilito dall’art. 2965 c.c.: una volta che il legislatore ritiene congruo per le impugnative in materia di decisioni (segnatamente assembleari) nelle s.r.l. il termine di novanta giorni, un termine minore deve ritenersi produttivo di eccessiva difficoltà nella tutela del diritto.
Nulla ostacola il socio escluso dall’impugnativa secondo le norme generali, poiché un rimedio volto a rimuovere una esclusione illegittima deve poter essere utilizzato da colui che di tale esclusione è vittima. Lo statuto non può derogare al termine di impugnazione di novanta giorni stabilito dalla legge all'art. 2479 ter c.c. per la impugnazione delle delibere delle s.r.l.; un eventuale termine previsto potrà ritenersi operante solo riguardo alla durata dell’effetto sospensivo automatico.
La ratio del disposto dell’art. 2378, co. 3, c.c. è quella di evitare che la materia della sospensiva sia trattata autonomamente da un processo destinato a decidere in modo definitivo sulla validità della delibera, mentre non vi è ragione che vieti di anticipare con una sospensiva gli effetti della sentenza, dopo che il merito è stato introdotto, all’interno dello stesso processo, e successivamente all’inizio di questo.
Il socio di s.r.l. che si giovi del suo diritto all’accesso documentale per procurarsi notizie che gli assicurino un vantaggio competitivo sul mercato a discapito della società, cagionandole danno grave, rappresenta un caso di abuso che costituisce un limite allo stesso diritto ispettivo del socio. Diversamente, l’utilizzo dei documenti a fini di difesa processuale non realizza abuso del diritto ispettivo, né sotto il profilo concorrenziale né sotto altro profilo, avendo i soci diritto all’accesso anche nell’interesse proprio, purché non confliggente con quello della società.
Al fine dell’individuazione del periculum in mora, i soci che si ritengono ingiustamente esclusi sono portatori di un interesse a conservare l’esercizio delle loro prerogative sociali, e ciò anche se la società è stata nel frattempo posta in liquidazione. Anzi, poiché la liquidazione è tendenzialmente destinata a portare la società a fine vita, la soddisfazione del loro interesse a potere esercitare il controllo della sua conduzione, nelle forme di legge, e a conseguire le eventuali spettanze economiche finali, appare non differibile.