La causa sospesa ai sensi dell’art. 297 c.p.c. deve essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione resa nel giudizio pregiudicante; in difetto di tempestiva riassunzione, il processo si estingue ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c.
L’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo preclude l’adozione di qualunque provvedimento sul merito del decreto opposto, ivi compresa la sua revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia, giacché qualunque accertamento, anche officioso, presuppone la pendenza della causa [nella specie, decreto ingiuntivo emesso sulla base di un lodo che aveva liquidato la quota del socio receduto, con giudizio di opposizione sospeso in attesa della definizione dell’impugnazione del lodo]; non può quindi essere esaminata neppure la tesi secondo cui il decreto sarebbe nullo o tamquam non esset per la sopravvenuta qualificazione dell’arbitrato come rituale, che avrebbe imposto l’exequatur del lodo in luogo del ricorso monitorio.
La voluntas legis espressa dall’art. 2473, comma 3, c.c. muove nel senso di una rimessione della liquidazione della quota del socio recedente a un accordo di natura negoziale tra socio e società, ferma l’esperibilità, in caso di mancato accordo sul quantum, dell’iter non contenzioso del ricorso all’arbitratore nominato all’esito di un procedimento di volontaria giurisdizione: non già una diretta determinazione giudiziale della quota, bensì un’integrazione ab externo del contenuto del negozio a opera di un terzo esperto e imparziale, mentre il ricorso alla giurisdizione contenziosa è ammissibile nei limiti della successiva ed eventuale impugnazione della perizia giurata per i soli vizi di manifesta erroneità o iniquità ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c. Il procedimento si definisce con un decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, che non statuisce sui diritti a definizione di un conflitto e non è idoneo al giudicato.
Poiché la devoluzione al perito della stima sul solo quantum debeatur presuppone, a monte, una convergenza di volontà sui restanti aspetti della vicenda negoziale, le contestazioni della società sull’esistenza stessa del diritto di recesso, sulla sussistenza di una delle ipotesi che ne legittimano l’esercizio e sulla validità ed efficacia della dichiarazione [nella specie, recesso ex art. 838-bis c.p.c. per soppressione della clausola compromissoria, contestato per inapplicabilità ratione temporis della norma, apocrifia della firma e inosservanza delle forme statutarie] esulano dall’oggetto legislativamente tipizzato della procedura camerale e non possono essere esaminate neppure incidenter tantum, implicando poteri istruttori e di cognizione non spettanti al collegio adito; in tal caso è inammissibile anche la richiesta di nomina dell’esperto, perché il disaccordo sul quantum richiesto dalla legge presuppone l’assenza di disaccordo sull’an, e quantomeno sulla circostanza dell’avvenuta fuoriuscita del socio dalla compagine, e la questione pregiudiziale va risolta con un giudizio di accertamento a cognizione piena introdotto con citazione. Il ricorrente che, già edotto delle contestazioni sull’an, introduca ugualmente il procedimento di volontaria giurisdizione soccombe sulle spese.
Deve ritenersi inammissibile la domanda di nomina di un esperto per la determinazione del valore di liquidazione della quota oggetto di comunicazione di recesso ove il diritto di credito del socio recedente sia ancora inesigibile per il mancato decorso del periodo di preavviso.
La richiesta di nomina dell’esperto chiamato a determinare, nell’ambito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall’art. 2473, comma 3, c.c., il valore della partecipazione del socio recedente è collegata non alla controversia sulla legittimità del recesso, ma al solo effetto determinativo del valore della partecipazione. L’eventuale vaglio della validità o ritualità del recesso compiuto in tale sede ha carattere meramente incidentale e lascia impregiudicata ogni relativa questione nel successivo giudizio contenzioso.
La dichiarazione di recesso può essere effettuata con strumenti che offrano le medesime - o maggiori - garanzie di sicurezza, comprovabilità e tempestività della ricezione della dichiarazione stessa, quali ad esempio il fax, la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo ufficiale giudiziario. In altri termini, la scelta dello Statuto di menzionare un determinato strumento di produzione della conoscenza non è di per sé indicativa dell’impossibilità di impiegarne altri, ma semplicemente denota che esso possiede alcune caratteristiche considerate essenziali e che pertanto non è possibile ricorrere ad un altro mezzo provvisto di qualità inferiori.
La norma di cui all’art. 2473 c.c., prevedendo espressamente che, in caso di disaccordo, la determinazione del valore della quota sia affidata a un esperto nominato dal Tribunale, esclude che il giudice possa esercitare ulteriori prerogative decisionali oltre a quelle espressamente contemplate dalla medesima disposizione, vale a dire la nomina dell’esperto e la liquidazione del relativo compenso.
Considerato che, ai sensi dell’art. 2473 c.c., "i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale", il diritto di credito sorto in capo al socio receduto nei confronti della società deve essere iscritto nel bilancio di liquidazione.
In caso di recesso del socio la determinazione del valore della quota deve avvenire all'esito della definizione di una fase sostanzialmente negoziale, se del caso censurabile ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 1349 c.c. Il valore di liquidazione della quota di partecipazione deve essere determinato tenendo in considerazione il valore di mercato della stessa, da intendersi il valore reale del patrimonio sociale al momento del recesso.
Il silenzio serbato dal liquidatore con riguardo alla richiesta di liquidazione della quota dei soci esercitanti il diritto di recesso non può essere considerato alla stregua di un sostanziale rifiuto qualora sia necessario concedere all’organo amministrativo in carica, ossia al liquidatore, il tempo necessario per procedere alle attività propedeutiche alla valorizzazione della società, nonché alla redazione del bilancio di liquidazione.
Nel caso in cui il liquidatore, completato il bilancio di liquidazione, non abbia, nelle more, indicato il valore di liquidazione della quota dei soci che hanno esercitato il recesso, silenzio dell’organo può costituire espressione di disaccordo sul valore e imporne la determinazione tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.
Qualora le condizioni di cui all’art. 2473 c.c. siano intervenute nelle more del procedimento giudiziale di determinazione del valore della quota, le spese di lite devono essere compensate fra le parti.
La possibilità per il socio di recedere ad nutum nelle s.r.l. sussiste solo nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato e non anche a tempo determinato, sia pure laddove il termine di durata della società sia lontano nel tempo.
Quanto al termine di decorrenza del recesso, in generale, la dichiarazione di recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali, sicché, non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola ricezione notifica. Tuttavia, tali considerazioni non possono trovare applicazione nel caso di esercizio del recesso ad nutum, previsto dal secondo comma dell’art. 2473 c.c. In tali casi, infatti, gli effetti del recesso coincidono con la scadenza del termine del preavviso, poiché il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in modo che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente. Nelle ipotesi di recesso ad nutum, infatti, non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio “reagisce” uscendo dalla società, ma il legislatore ha inteso concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto sine die, in ossequio ai principi generali dell’ordinamento, che vede con sfavore vincoli contrattuali perpetui, bilanciandolo, tuttavia, con l’interesse economico della società.
In base all’art. 2473, comma 3, c.c., è previsto che «i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349». Quindi l’esperto nominato dal Tribunale va qualificato come “arbitratore” e la sua decisione è impugnabile nei limiti desumibili dall’articolo da ultimo richiamato.
Ai fini della nomina di un esperto, l'art. 2473 non richiede che il socio quantifichi in modo specifico il valore della quota, ma solo che sia in disaccordo con la liquidazione della stessa operata dalla società, e che abbia manifestato tale disaccordo.
L'eventuale giudizio di impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio non costituisce ragione di sospensione del procedimento che mira alla nomina di un esperto per la valutazione richiesta.
In tema di recesso del socio da una società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota di liquidazione, qualora non vi sia accordo tra le parti, è rimessa a un esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2473, co. 3, c.c. Tale procedimento di nomina non ha natura contenziosa, ma camerale monosoggettiva, e la determinazione che ne scaturisce costituisce un'ipotesi di arbitraggio, con la quale il terzo, ai sensi dell'art. 1349 c.c., integra e perfeziona il contenuto del contratto di liquidazione della quota, rendendolo vincolante per le parti.
L'impugnazione della determinazione dell'esperto deve essere proposta in un ordinario giudizio di cognizione ed è ammessa solo per "manifesta iniquità o erroneità". Il vizio di manifesta iniquità ricorre in presenza di una rilevante sperequazione tra le prestazioni, mentre l'erroneità deve essere manifesta, ovvero riscontrabile ictu oculi e tradursi in un risultato concretamente e significativamente distante da quello corretto. Non è sufficiente, a tal fine, dimostrare che l'adozione di un diverso criterio di valutazione avrebbe potuto condurre a un risultato differente, ancorché preferibile. La sostanziale convergenza tra la valutazione dell'esperto nominato in sede di arbitraggio e quella del consulente tecnico d'ufficio nominato nel successivo giudizio di impugnazione, pur in presenza di modeste e fisiologiche divergenze, costituisce una reciproca conferma di correttezza e consente di escludere la sussistenza dei vizi che giustificano l'annullamento della stima ai sensi dell'art. 1349 c.c.
Non può dirsi perpetrato alcun abuso della maggioranza in danno del socio escluso qualora la delibera di esclusione trovi giustificazione nell’interesse della società e non nel conseguimento di un interesse personale - antitetico rispetto a quello sociale - dei soci di maggioranza.
Il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a particolari vincoli di forma imposti dalla legge.
L’inesistenza della deliberazione assembleare è una categoria residuale di invalidità che ricorre esclusivamente nei casi in cui non sia affatto possibile imputare quanto deciso alla società che astrattamente risulta destinataria degli effetti della decisione, come nelle ipotesi in cui la deliberazione sia assunta esclusivamente da non soci o quando, per qualsivoglia altra ragione, la deliberazione assunta sia talmente distante dal canone legale ordinariamente previsto da non poter in alcun modo essere ritenuta idonea a vincolare la società cui apparentemente si riferisce.
È valido il recesso consensuale del socio di s.r.l., ove concordato tra i soci e recepito dalla società mediante apposita delibera, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto materia disponibile e funzionale alla risoluzione di situazioni di contrasto tra soci. L’accordo di recesso, una volta recepito dalla società, integra un negozio bilaterale vincolante, non unilateralmente revocabile ai sensi dell’art. 1372 c.c., neppure mediante successiva deliberazione del socio residuo parte dell'accordo di recesso. In tale contesto, l’obbligazione assunta ex art. 1381 c.c. dal socio che abbia promesso il fatto del terzo ha natura risarcitoria, ove il promittente non solo non si attivi per l’adempimento, ma ostacoli l’esecuzione dell’accordo.
Ai fini del sequestro conservativo, il fumus boni iuris sussiste anche in presenza di una liquidazione convenzionale e forfettaria della quota del socio receduto, non essendo i criteri di cui all’art. 2473, comma 3, c.c. inderogabili in melius in caso di recesso consensuale, mentre il periculum in mora può essere desunto da elementi oggettivi e soggettivi idonei a evidenziare il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, anche in relazione a operazioni dispositive e alla riduzione delle attività sociali.