Il procedimento di cui all’art. 2473, comma 3, c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio, ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell’esperto, non la determinazione del valore della quota, né la legittimità del recesso o della delibera di esclusione. Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso ove sussista un contenzioso sulla declaratoria di qualità di socio del soggetto ricorrente.
Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3, c.c., data la sua evidente natura non contenziosa e stante il suo carattere di norma speciale, può essere promosso solamente dal socio receduto o dalla società e solo nel caso in cui non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso (la citata disposizione quindi non si applica a tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto societario ma esclusivamente alla ipotesi di scioglimento per recesso del socio). Trattasi infatti di una norma speciale (e come tale non suscettibile di applicazione analogica) che si applica esclusivamente alle ipotesi da essa contemplata. Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto dell’accordo tra le parti, rende lo stesso perfetto in tutti i suoi elementi e vincolante. In presenza della stima dell’esperto non impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., nel successivo giudizio introdotto dal socio receduto per ottenere il pagamento del dovuto le risultanze della predetta stima non possono essere contrastate dal convenuto sollecitandone una revisione o rinnovazione. Solo in caso di impugnazione per manifesta iniquità o erroneità della stima dell’esperto il Tribunale procede a una nuova determinazione, che altrimenti non gli competerebbe. Nel procedimento in sede di volontaria giurisdizione ex art. 1349 c.c. per la nomina dell’esperto cui demandare la stima del valore della quota sociale del socio receduto, il Tribunale compie un vaglio meramente incidentale sulla circostanza del recesso del socio, finalizzato alla mera verifica dei presupposti per l’attivazione del procedimento. Qualora sia controversa la legittimità del recesso del socio, un accertamento in tal senso deve essere compiuto in sede contenziosa, con statuizione astrattamente idonea al giudicato. Nel procedimento introdotto ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. per la valutazione della quota del socio receduto, la determinazione contenuta nella perizia dell’esperto nominato ex art. 1349 c.c. dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione è vincolante per le parti, le quali possono sottrarvisi solo attraverso un’impugnazione che ne contesti la manifesta iniquità o erroneità. In caso di fondatezza delle doglianze, le parti vengono liberate dal vincolo assunto. In una simile ipotesi, la pronuncia del Giudice adito per l’impugnazione assume un duplice contenuto, da un lato quello tipicamente contenzioso avente ad oggetto l’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima, e dall’altro quello più propriamente di volontaria giurisdizione avente ad oggetto la nuova determinazione, sostitutiva della precedente.
In tema di società di capitali e di esercizio del diritto di recesso da parte di uno dei soci, quando vi è contestazione circa la valutazione del valore di liquidazione della quota, il Tribunale nomina un esperto indipendente affinché esegua una relazione giurata. Con la nomina di detto esperto, si instaura un procedimento avente natura negoziale. L’esperto così nominato non è da considerarsi un ausiliario del Tribunale né un consulente tecnico d’ufficio; l’oggetto del suo incarico rientra nel perimetro dell’art. 1349 c.c. La valutazione operata dall’esperto può essere oggetto di censura dalle parti – e dunque sostituita da una determinazione giudiziale – solo ove essa risulti, a seguito dell’introduzione di un distinto contenzioso, manifestamente iniqua o erronea.
In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore di liquidazione della quota del socio receduto ha natura esclusiva ed inderogabile sul piano procedimentale, con la conseguenza che, pur essendo consentito allo statuto prevedere specifici criteri di valutazione della partecipazione, resta preclusa la devoluzione della controversia ad arbitri ovvero l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione del “giusto valore” della quota. La contestazione del valore di liquidazione può essere proposta esclusivamente mediante il procedimento camerale di nomina dell’esperto da parte del tribunale, il quale opera quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.; la relativa determinazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta erroneità o iniquità
La qualità di socio costituisce presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all’esercizio — in veste di sostituto processuale ex lege - dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore; non è dunque legittimato attivo il socio che abbia esercitato il diritto di recesso.
In una S.r.l. la cui compagine societaria è composta da due soci in misura paritetica e nella quale l’esclusione di uno dei due soci è deliberata con il voto dell'altro titolare del residuo 50% del capitale sociale, deve ritenersi applicabile analogicamente l’art. 2287, comma 3, c.c., dettato in materia di società di persone. La norma prevede che in caso di società composta da due soci l’esclusione di uno di loro debba essere pronunciata dal Tribunale, su domanda dell’altro (e, dunque, non da quest’ultimo in sede assembleare). L’analogia è giustificata: a) dall'eventuale silenzio dello statuto in ordine alla disciplina dell’esclusione del socio in caso di società composta da due soci; b) dalla natura personalistica della s.r.l. composta da due soci.
In assenza di una disciplina pattizia non è possibile deliberare nelle s.r.l. l'esclusione di un socio, anche quando questi si disinteressi completamente della vita sociale.
Il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum dovuto al socio a titolo di liquidazione della quota. Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3 c.c., data la sua evidente natura non contenziosa, può essere promosso – tanto dal socio receduto, quanto dalla società – solo se non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso; l’art. 2473, comma 3 c.c. presuppone, infatti, un mero «disaccordo» unicamente sul valore della partecipazione del socio. Ciò è confermato, in maniera inequivocabile, anche dell’espresso riferimento all’art. 1349 c.c. contenuto nell’art. 2473, comma 3 c.c. (“...si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”). Detta norma consente chiaramente di sussumere il meccanismo apprestato dall’art.2473, comma 3 c.c. sotto la generale figura dell’arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell’oggetto del contratto, secondo lo schema del mandato, al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto. Di conseguenza il provvedimento di nomina di un perito, ai fini di liquidare la quota di un socio di una società a responsabilità limitata previsto dall'art. 2743 c.c., riveste natura di atto di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività. Infatti, non riveste il primo carattere poichè la stima della quota effettuata dal perito non ha alcun carattere decisorio tra le parti in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, essa si risolve in una misura che ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale; dovendosi a ciò aggiungere l'ulteriore considerazione che l'art. 2743 c.c. richiama l'applicazione dell'art. 1349 c.c., comma 1, che stabilisce che se la determinazione effettuata dal terzo è manifestamente erronea od iniqua, la determinazione è effettuata dal giudice e che consente quindi un controllo giurisdizionale su di essa. Non riveste, poi, il carattere della definitività poichè il provvedimento di accoglimento dell'istanza, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.
In caso di recesso di socio di S.r.l., lo scioglimento della società o la revoca della delibera che ha determinato il recesso determinano l'inefficacia del recesso ove intervengano nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del recesso, dovendosi applicare in via analogica quanto disposto dall’art. 2437-bis c.c. in materia di S.p.A. Conseguentemente, lo scioglimento della società che si verifichi oltre tale termine non priva di effetti il recesso.
In caso di recesso di socio di S.r.l., in pendenza di impugnazione della stima del terzo estimatore, il giudizio promosso dal socio receduto per ottenere la condanna della società al pagamento dell’importo dovuto per il recesso deve essere sospeso sino alla definizione del predetto giudizio di impugnazione, avente natura pregiudiziale.
In tema di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., le condotte poste a fondamento dell'esclusione devono essere necessariamente successive all'introduzione della relativa previsione statutaria che individui le specifiche ipotesi di giusta causa, non potendo la clausola statutaria operare retroattivamente rispetto a fatti anteriori alla sua efficacia.
È assistita da fumus boni iuris l'impugnazione della delibera di esclusione del socio fondata su condotte di concorrenza sleale verificatesi prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria che ha introdotto tale ipotesi quale causa di esclusione, atteso che l'efficacia della delibera di modifica statutaria decorre, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c., dalla data della sua iscrizione.
Non è opponibile la clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale qualora una specifica disposizione statutaria deroghi espressamente alla previsione generale, attribuendo al socio escluso il diritto di proporre opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.
Sussiste il periculum in mora ai fini della sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione ex art. 2378, comma 4, c.c., ove si consideri che, in difetto di sospensione, al socio verrebbe impedito l'esercizio dei propri diritti sociali, sia amministrativi sia economici, per l'intera durata del giudizio di merito, a fronte del limitato pregiudizio derivante alla società dal reintegro di un socio di minoranza.
Nella consulenza tecnica di natura contabile, l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie può avvenire, ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all’esame da parte del consulente dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.