In applicazione del principio secondo cui nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è consentita solo laddove un’apposita previsione di giusta causa sia espressamente indicata nell’atto costitutivo e sia dotata del carattere di specificità, deve ritenersi invalida la delibera di esclusione del socio attinto da provvedimento antimafia interdittivo, qualora tale ipotesi non sia contemplata nello statuto sociale, nell’ambito delle specifiche ipotesi di esclusione del socio ai sensi del citato art. 2473 bis c.c.
Ai fini della valutazione del periculum, non può essere invocata, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la comparazione con il più grave pregiudizio che la società potrebbe subire con la reintegrazione del socio escluso, nei casi in cui lo statuto sociale non prevede tassativamente il rimedio dell'esclusione del socio.
È condivisibile la configurabilità del c.d. "recesso consensuale" in considerazione della progressiva estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e del suo avvicinamento a opera del D.lgs. 6/2003 alla disciplina dettata in materia di società per azioni. Il recesso consensuale si sostanzia in una modifica del contratto sociale subordinata al consenso di tutti i soci all'uscita del recedente dalla compagine sociale, con liquidazione allo stesso della sua partecipazione. Non si ravvisano, infatti, ragioni sistematiche per escludere che, pur in assenza di un presupposto legale o statutario, i soci possano consentire a uno di essi di disinvestire non sul mercato secondario, ma avvalendosi delle tecniche di liquidazione previste dall'art. 2473 c.c., anche mediante impiego di risorse destinate all'impresa sociale, nei limiti fissati dalla stessa norma. Questa ricostruzione trova ulteriore conforto negli argomenti di quanti ammettono la possibilità di prevedere statutariamente il recesso ad nutum e nella scelta del legislatore di consentire sempre il recesso nel caso di s.r.l. contratta a tempo indeterminato. L'unico limite alla volontà del socio di disinvestire è il consenso degli altri soci: ciò per l'evidente ragione che il recesso incide sui diritti individuali dei soci e non della società, ragion per cui ciascun socio deve esprimere la sua volontà quale singolo e non come componente dell'organo collegiale. Inoltre, dalla qualificazione del recesso consensuale quale contratto risolutorio a forma libera consegue, in forza dei principi generali, che la proposta può essere revocata sino a quando il contratto non sia concluso, ovvero prima che l'accettazione dell'altra parte giunga a conoscenza del proponente, a mente dell'art. 1328 c.c.
In tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota effettuata dall’esperto nominato dal tribunale ai sensi degli artt. 2473 e 1349 c.c. è impugnabile solo ove risulti manifestamente erronea o manifestamente iniqua. L’impugnabilità per manifesta erroneità o iniquità non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, essendo necessario che l’errore, seppur tecnico, sia evidente, grave e concettualmente non condivisibile in materia non opinabile.
La determinazione del valore della quota che faccia riferimento al valore intrinseco anziché al valore di mercato non integra una manifesta erroneità ai sensi dell’art. 2473 c.c. idonea a invalidare la determinazione dell’esperto, in quanto i due concetti non presentano un diverso significato concettuale.
La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione e di rimborso del valore della quota potendo il recesso essere qualificato come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito la recezione della dichiarazione del recesso del socio non è idonea a far venir meno l’interesse del socio a continuare ad esercitare quei diritti sociali connessi alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale ed al diritto alla liquidazione della quota. La dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale.
La nomina di un esperto che rediga relazione giurata per la determinazione del valore delle partecipazioni dei soci che recedono dalla società avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 2473 c.c., ove non derogati da previsioni legislative o statutarie. Posta la natura giuridica di arbitratore dell’esperto, desumibile dal richiamo dell’art. 1349 c.c. operato dall’art. 2473 c.c., ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio vanno ritenute valide le pattuizioni con cui le parti attribuiscono il potere di nomina all’autorità giudiziaria del luogo da esse reputato più opportuno, anche in considerazione dell’art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che la nomina dell’esperto è di competenza del tribunale, nulla precisa in merito ai criteri di ripartizione della competenza territoriale dello stesso.
Le previsioni statutarie con cui le parti operano la scelta dell’autorità giudiziaria competente alla nomina dell’esperto ex art. 2473 c.c., derogatorie rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, sono inderogabili ai sensi dell’art. 28 c.p.c., essendo la procedura di nomina rientrante nel modello dei procedimenti camerali.
Laddove sia necessario liquidare la quota sociale agli eredi del socio deceduto, la disciplina dettata dall’art. 2473, comma 3, c.c., per il caso di recesso non può trovare applicazione analogica poiché oltre a non sussistere alcun vuoto normativo, non è ravvisabile l’eadem ratio tra l’istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio. Nel caso di specie, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dagli eredi del socio deceduto per ottenere la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 2473 c.c., ritenendo insussistenti i presupposti previsti dalla legge ed osservando che, invero, neanche lo statuto prevedeva che la determinazione del valore della quota del de cuius dovesse essere affidata ad un “terzo” arbitratore.
La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione” si presta ad essere interpretata come riferibile al perimetro delle deleghe inteso esclusivamente come perimetro operativo, quindi riferito ai contorni dell’area operativa, ai tipi di atti consentiti e ai limiti di valore.
La configurazione del periculum in mora in materia di sospensiva cautelare della delibera assume caratteri particolari espressi dall’art. 2378 comma 4 c.c. nella forma del bilanciamento fra gli opposti interessi e pregiudizi. Rispetto alla delibera di esclusione del socio, la società deve allegare e provare quali siano i pregiudizi che essa teme per sé dalla perdurante partecipazione del socio, in modo che il giudice possa fare il bilanciamento richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c.
Nelle società per azioni, quando lo statuto riproduce integralmente le ipotesi di recesso previste dall’art. 2437, comma 1, c.c., omettendo la lettera e) e inserendo una clausola di rinvio al codice civile, deve ritenersi che la società abbia già integralmente disciplinato la materia, “disponendo diversamente” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’elencazione statutaria, così formulata, è esaustiva e preclude l’operatività delle ulteriori cause di recesso previste dalla legge; ne consegue che il rinvio alla disciplina codicistica non può valere a riaprirle. La modifica statutaria concernente le modalità di circolazione delle azioni non legittima, pertanto, il recesso del socio dissenziente ex art. 2437, comma 2, lett. b, c.c., che deve ritenersi inefficace.
Il socio che recede – nella operatività di una clausola che preveda la causa di recesso da lui fatta valere – cessa immediatamente di far parte della società giusta suo atto libero e recettizio onde il recesso opera, automaticamente, se ed in quanto chi lo esercita invochi una determinata facoltà datagli dalla legge o dallo statuto ed i fatti che ne legittimerebbero l’esercizio alla luce di una certa disciplina.
Deve dichiararsi la carenza di legittimazione dell’attore ad impugnare la delibera assembleare qualora lo stesso abbia esercitato il recesso comunicandolo alla società in data anteriore alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. La dichiarazione di recesso è infatti un negozio giuridico unilaterale e ricettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali. Non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola notifica.
La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva, ma una conseguenza stabilita dalla legge.
Il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.
L'aspettativa di vita di un socio rispetto al termine di durata della società indicato nell'atto costitutivo (nel caso di specie fissato al 2050) è irrilevante ai fini della qualificazione della società come società contratta a tempo sostanzialmente indeterminato.
In caso di contestazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter, ultimo comma, c.c., si apre un procedimento di volontaria giurisdizione. Tale procedimento, da attivarsi a cura della parte più diligente, prevede la nomina come valutatore di un soggetto terzo, il quale, tuttavia, non riveste la qualità di ausiliario del giudice, stante la natura non contenziosa del procedimento.
La procedura di contestazione del valore delle azioni ai fini del recesso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2437 ter c.c., può essere effettuata anche in caso di liquidazione del valore delle azioni ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5, d. lgs. 175/2016.
Le spese e i compensi dell'esperto possono essere poste in capo alle parti in solido tra loro con il provvedimento di nomina.
Poiché gli enti locali non possono mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto le attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in caso di mancata alienazione mediante la procedura ad evidenza pubblica, si verifica una sorta di decadenza ope legis della partecipazione con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all’ente del valore delle quote o delle azioni in base agli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, co. 2 c.c.. Si tratta di un procedimento di dismissione delle partecipazioni che non può essere configurato come esercizio del diritto di recesso, il quale, diversamente, presuppone l’espressione di una volontà abdicativa legata all’interruzione del rapporto societario.
I soci di società a responsabilità limitata, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono sottoporre alla decisione assembleare determinati argomenti ex art. 2749, comma 1, c.c., rientrandovi dunque anche, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori. Tale potere, peraltro, è configurato anche in deroga alle diverse previsioni statutarie -che non possono dunque neutralizzare, comprimendolo, tale diritto attribuito al singolo socio-, e comunque senza necessità di ricorrere ad alcun provvedimento del Tribunale, non essendo prevista con riferimento alle società a responsabilità limitata una norma quale l’art. 2367 c.c. dettata per le società per azioni.
L'art. 2473 c.c. richiede, ai fini dell'individuazione statutaria di cause di esclusione dei soci, il duplice requisito della specificità e della giusta causa: la specificità delle cause di esclusione statutarie è finalizzata ad ovviare possibili abusi degli altri soci e compendia l'impossibilità di prevedere una generica causa di esclusione per “gravi inadempienze”, dovendo essere specificate quelle particolari condotte ritenute idonee a determinare la risoluzione del rapporto sociale, affinché l'esclusione del socio non dipenda dalla mera volontà della maggioranza, ma si configuri come conseguenza rispetto al verificarsi di circostanze previste ex ante nell'atto costitutivo e corrispondenti ad un catalogo statutario; la giusta causa, invece, limita le ipotesi in cui sia possibile escludere il socio, legittimando tale deliberazione solamente al verificarsi di condotte realmente idonee a compromettere le finalità sociali, ossia scelte che - pur previste nello Statuto - siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di fiducia.
In ossequio al requisito di specificità delle cause statutarie di esclusione, deve ritenersi contraria alla legge la previsione statutaria che non individui specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa e lasci alla discrezionalità dei soci la decisione in relazione all'esclusione medesima,