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Compenso dell’amministratore di società
Il procedimento avente ad oggetto la richiesta di condanna della società al pagamento dei compensi dovuti all’amministratore, rientra nella categoria...

Il procedimento avente ad oggetto la richiesta di condanna della società al pagamento dei compensi dovuti all'amministratore, rientra nella categoria generale di quelli “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario” prevista dall’art. 3, co. 2, lett. a D.L. 168/03. L’art. 4 del suddetto decreto – rubricato “competenza territoriale delle sezioni” – prevede che “le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione, sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello”. Nella disciplina istitutiva delle sezioni specializzate non si rinviene dunque un criterio generalizzato di riparto della competenza fondato sul luogo in cui ha sede la società. Ne discende che, al fine di individuare la sezione specializzata territorialmente competente, ferma restando la deroga contenuta nella previsione appena richiamata, occorre fare riferimento ai criteri generali dettati dal codice di procedura civile (libro I – titolo I – capo I – sezione III).

L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio.

L'attività del soggetto cui è affidata la gestione sociale non può essere equiparata a quella del prestatore d'opera, intellettuale o non intellettuale, posto che i compiti affidatigli riguardano la gestione di un’impresa costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici, operazioni complesse. Dunque, quand’anche taluni di tali atti ed operazioni possano compararsi all’attività di un prestatore d’opera, tuttavia essi assumono diversa valenza giuridica in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società. Nel rapporto corrente tra amministratore e società l’attività di amministrazione si salda con l’attività di impresa e il suo esercizio si carica dei rischi di quest’ultima, con svolgimento di un'attività imprenditoriale complessa, tanto sul piano interno organizzativo, quanto su quello esterno verso i terzi.

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Rinuncia tacita dell’amministratore al diritto al compenso
Dalla assenza di una qualche determinazione da parte dell’assemblea dei soci di una s.r.l. in ordine al compenso spettante all’amministratore...

Dalla assenza di una qualche determinazione da parte dell'assemblea dei soci di una s.r.l. in ordine al compenso spettante all'amministratore unico e dalla perdurante inerzia di quest'ultimo di fronte a tale situazione può ricavarsi l'esistenza di uno specifico accordo tra i soci - o comunque di un comportamento concludente dell'amministratore - nel senso della gratuità dell'incarico gestorio, essendo, quello al compenso, un diritto disponibile suscettibile di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita (in tal senso cfr. Cass. Civ. n. 24139/2018).

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Compenso degli amministratori di s.r.l. e quantificazione del danno risarcibile in caso di responsabilità verso la società
In caso di azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. nei confronti dell’ex amministratore delegato – cui è contestato il compimento...

In caso di azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. nei confronti dell'ex amministratore delegato - cui è contestato il compimento di spese ingiustificate, il godimento di rimborsi spese maggiorati e la distrazione di somme nell'ambito di diverse operazioni, nonché l'emissione di false fatturazioni passive - , nella quantificazione del danno risarcibile va posta in compensazione la maggior somma dovuta all'ex amministratore ad integrazione del compenso già ricevuto perché il rapporto organico con la società deve rivestire rilievo prioritario rispetto ad accordi intercorsi fra amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione (nella specie, nel cd. employment agreement era stato pattuito un compenso inferiore rispetto a quello deliberato dall'assemblea).

 

 

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Decisione dei soci di s.r.l. in materie gestorie
In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale,...

In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale, ogni eventuale decisione dell'assemblea in tale materia, eventualmente provocata dagli amministratori o dagli stessi soci ex art. 2479 c.c. non è vincolante per gli amministratori, avendo per gli stessi carattere meramente consultivo. Per tale motivo, in sede di impugnazione ex art. 2378 c.c. della medesima decisione assembleare, non è rilevante - e nemmeno valutabile dal giudice ai fini dell'art. 2479-ter c.c. che la stessa sia stata assunta con il voto determinante di un socio che versava in conflitto di interesse.

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Differenza tra indennità e compenso degli amministratori
L’indennità assegnata agli amministratori è una somma che, pur non corrispondente al valore della prestazione resa a favore della società,...

L'indennità assegnata agli amministratori è una somma che, pur non corrispondente al valore della prestazione resa a favore della società, comunque li ristora dal tempo impiegato ad occuparsi della gestione sociale, mentre il compenso è una vera e propria remunerazione tesa a remunerare esaustivamente, sul piano economico, quella prestazione [sulla scorta di tale distinzione il Tribunale ha accolto l'impugnazione di una delibera in cui veniva definita come indennità un somma avente in realtà funzione di compenso, per statuto da parametrarsi esclusivamente agli utili conseguiti dalla società e nelle specie definito invece sulla base di prestazione lavorative degli amministratori come operai specializzati].

 

 

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Presupposti per procedere alle verifiche di cui all’art. 2475 ter c.c. e nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. nei giudizi aventi a oggetto una delibera del consiglio di amministrazione
Ove non sia dedotto un interesse specifico e personale in capo ai singoli consiglieri di maggioranza con riferimento all’oggetto della...

Ove non sia dedotto un interesse specifico e personale in capo ai singoli consiglieri di maggioranza con riferimento all’oggetto della delibera adottata con il voto determinante degli stessi, non possono considerarsi sussistenti i presupposti per procedere alle verifiche di cui all’art. 2475 ter c.c. in materia di conflitto di interessi.

L'istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può essere accolta nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di delibera del c.d.a., posto che in tale caso il contraddittorio si instaura nei confronti della sola società i cui organi hanno adottato le delibere impugnate e non anche nei confronti delle persone fisiche che hanno partecipato al voto, diversamente da quanto avviene invece nelle cause aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità degli amministratori.

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I limiti dei poteri gestori sono opponibili al terzo contraente in buona fede in caso di decisioni fondamentali per la vita della società assunte in assenza di previa deliberazione assembleare
Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall’art. 2479 co. 2° n. 5 c.c....

Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall'art. 2479 co. 2° n. 5 c.c. deve considerarsi invalido quando, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda alberghiera, la società abbia trasformato (altro…)

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Amministratore unico di s.r.l. tra interessi contrastanti con quello della società e carenza di poteri
Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in...

Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in persona dell'altra convenuta che agiva in nome e per conto pur consapevole dell'intenzione dei soci di revocarle l'incarico di amministratore unico per comportamenti contrastanti con gli interessi della società (altro…)

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Il parziale inadempimento dell’amministratore ai compiti del proprio ufficio determina la decurtazione del compenso attribuitogli
Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere...

Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l’assemblea dei soci e far risultare le decisioni dei soci, concorrendo, in caso contrario, nell'amissione altrui.

L'inadempimento parziale da parte dell'amministratore ai propri doveri giustifica una decurtazione del compenso, ma non giustifica l’integrale mancata corresponsione del compenso previsto.

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Legittimazione dell’amministratore a impugnare la delibera consiliare invalida e delegabilità del potere gestorio nel CdA
L’art. 2388 cc, che disciplina per le spa i casi di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, deve ritenersi...

L’art. 2388 cc, che disciplina per le spa i casi di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione, deve ritenersi applicabile in via analogica anche alle srl, in applicazione di un principio generale di sindacabilità -a iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci i cui interessi siano stati direttamente incisi- delle decisioni dell’organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge o allo statuto.

E' sussistente l’interesse all'impugnazione in capo all’amministratore assente o dissenziente per far valere l'invalidità di una delibera del CdA contraria alla legge o allo statuto anche solo per evitare che l'eventuale delibera, in difetto di suo annullamento, risulti comunque idonea a produrre effetti nell’ambito endo-societario quale precedente organizzativo passibile, ove non rimosso, di rappresentare un modello per future deliberazioni, con conseguente interesse del componente del Cda a richiederne l’accertamento di invalidità con forza di giudicato e il conseguente annullamento, onde evitare il riprodursi di vicende gestorie a suo dire in contrasto con le regole statutarie.

Nel quadro normativo di riferimento, la delegabilità dei poteri del CdA non è affatto la regola ma solo una delle possibili scelte statutarie o assembleari: secondo il disposto dell’art.2381 cc secondo comma, infatti, il CdA “può” delegare le proprie attribuzioni a un suo componente “se lo statuto o l’assemblea lo consentono”,
con la conseguenza che il funzionamento interamente collegiale dell’organo gestorio, lungi dall’essere di per sé assurdo e prodromico a una sicura paralisi dell’ente, rappresenta normativamente una modalità di organizzazione del tutto fisiologica la cui scelta è rimessa allo statuto o all’assemblea, in definitiva dunque ai soci. [Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha annullato la delibera del CdA che conferiva poteri ad un consigliere senza la previa autorizzazione assembleare prevista statutariamente per tale delega].

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Impugnabilità della delibera di c.d.a. di società a responsabilità limitata
È ammissibile l’impugnativa della delibera del consiglio di amministrazione di una S.r.l., in quanto è possibile applicare la disciplina prevista...

È ammissibile l’impugnativa della delibera del consiglio di amministrazione di una S.r.l., in quanto è possibile applicare la disciplina prevista dall’art. 2388 c.c. per le società per azioni, considerata espressione di un generale principio di sindacabilità. L’impugnabilità delle delibere adottate dal c.d.a. di una S.r.l. in contrasto con la legge e/o con l’atto costitutivo è dunque soggetta ai medesimi limiti previsti dall’art. 2388 c.c. per l’impugnazione delle delibere dell’organo gestorio delle S.p.a. in materia di soggetti legittimati ad impugnare la delibera e di termine di decadenza di 90 giorni.

Anche l’introduzione del procedimento di mediazione facoltativa ha effetto interruttivo della decadenza; tale effetto interruttivo si produce non dal deposito dell’istanza di mediazione, bensì dal momento della sua comunicazione alle altre parti.

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Eccesso dei limiti convenzionali ai poteri rappresentatitivi di amministratore di S.r.l.: conseguenze e legittimazione
La regola posta dall’art. 2475-bis, primo comma, c.c. costituisce una norma di default destinata ad assumere rilevanza nel silenzio dello...

La regola posta dall’art. 2475-bis, primo comma, c.c. costituisce una norma di default destinata ad assumere rilevanza nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina. Anche nelle società a responsabilità limitata, infatti, è possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori ovvero ricollegarla alla titolarità di alcune cariche (come la carica di amministratore delegato o di presidente del consiglio di amministrazione); ciò lo si può desumere dal fatto che tra le indicazioni che l’atto costitutivo deve necessariamente contenere rientrano quelle concernenti la rappresentanza della società (art. 2463 comma 2, n. 7 c.c.) e che l’art. 2383 comma 4 (richiamato dall’art. 2475 comma 2 c.c.) prevede che entro trenta giorni dalla notizia della nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, nonché – in ultimo – da quanto indicato all’art. 2475-ter c.c. dove nel menzionare gli «amministratori che hanno la rappresentanza della società» lascia desumere che possono esservi amministratori che non hanno detto potere in conseguenza di limitazioni poste dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina.

Le limitazioni statutarie - a differenza delle limitazioni legali - dei poteri rappresentativi degli amministratori non si riverberano in maniera automatica sul contratto sottoscritto dagli amministratori con i terzi, non essendo, se non nel concorso degli altri presupposti indicati dall’art. 2475-bis c.c., ad essi opponibili. Il fatto che un amministratore abbia sottoscritto un contratto eccedendo la propria limitazione del potere rappresentativo, può presentare conseguenze sul piano dei rapporti interni alla società, giustificando la revoca dell’amministratore dall’incarico gestorio ovvero la proposizione di una azione di responsabilità nei suoi confronti ovvero ancora, qualora nella società sia presente il collegio sindacale, la denunzia ex art. 2408 c.c.

Nel caso di violazione dei limiti convenzionali al potere rappresentativo degli amministratori nell’ipotesi descritta dall’ultima parte dell’art. 2475-bis secondo comma c.c. (ossia nel caso in cui il terzo contraente abbia intenzionalmente agito in danno della società) solo la società (e non, quindi, anche il singolo socio) è legittimata ad opporre ai terzi tali limitazioni. Ciò alla luce del fatto che nelle società di capitali, l’interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni alla società (rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali) e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed, in particolare, ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 c.c

L’eventuale inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator di una società può essere fatta valere dal falso rappresentato, ma non dai soci di quest’ultimo qualora costituito in forma di società di capitali.

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