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Legittimità della nomina della persona giuridica amministratrice di s.r.l. e responsabilità (concorrente) della persona fisica preposta per lo svolgimento dell’ufficio di amministrazione
È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona...

È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione e all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica. In secondo luogo, l’art. 2361, co. 2, c.c. richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei soci di società per azioni per l’assunzione di partecipazioni da parte di quest’ultima in società di persone, in cui potrà anche rivestire l’incarico di amministratore.

In s.r.l. non può più invocarsi, a seguito della riforma del 2003, l’obiezione della necessaria nomina degli amministratori da parte dell’assemblea, stante l’eventualità che la competenza a eleggere i membri degli organi sociali formi oggetto di un diritto particolare ex art. 2468, co. 3, c.c. o, ancora, che il procedimento di nomina abbia natura extra-assembleare (artt. 2475 e 2479 c.c.). A sostegno della tesi, vanno altresì segnalate le disposizioni sui gruppi europei di interesse economico (art. 5 D.lgs. n. 240/1991) e sulla società europea (art. 47 Reg. UE/2057/2001), norme di fonte europea che espressamente o implicitamente consentono che una persona giuridica amministri un altro ente collettivo.

Ferma la diretta applicabilità all'amministratrice unica persona giuridica delle regole portate in tema di responsabilità dall'art. 2476 c.c., anche la persona fisica designata dalla persona giuridica e concretamente autrice degli atti gestori censurati in causa deve ritenersi solidalmente responsabile verso la società amministrata e i creditori nei casi in cui dovesse ravvisarsi una violazione dei doveri gestori di legge. Deve, infatti, concordarsi con la dottrina notarile sul fatto che costituisca espressione di un principio di imputazione intrinsecamente connesso alla nomina quale amministratore di una società quello espresso dal già citato art. 5 del d.lgs. 240/1991 in tema di g.e.i.e., secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato, la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale «assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore». Pare, inoltre, innegabile che la persona fisica  preposta all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima – unitamente all'amministratore – una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima ex art. 1411, co. 2, c.c.

Una volta accertata una responsabilità esclusiva o concorrente della persona fisica designata dalla persona giuridica amministratore, la circostanza che la gestione della società amministrata sia stata eterodiretta da un soggetto formalmente estraneo all’amministrazione - vuoi nell'ambito di un rapporto di dominazione tra socio unico e s.r.l., vuoi quale amministratore de facto – la responsabilità dell'amministratrice di diritto ed eventualmente del soggetto da questa designato non ne verrebbe in alcun modo intaccata, bensì, anzi, aggravata per aver omesso, senza opporsi all'ingerenza, la dovuta tutela della società e dei suoi creditori.

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Accettazione della nomina ad amministratore
La partecipazione all’assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.

La partecipazione all'assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.

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Revoca ad nutum dell’amministratore di s.r.l.
In assenza di giusta causa di revoca e preavviso, all’amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato...

In assenza di giusta causa di revoca e preavviso, all'amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato spetta il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1725, comma secondo, c.c..

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Sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione di SRL
Deve ritenersi condivisibile l’orientamento, che è prevalente in dottrina e giurisprudenza, della sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione anche...

Deve ritenersi condivisibile l’orientamento, che è prevalente in dottrina e giurisprudenza, della sindacabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione anche nelle società a responsabilità limitata. I componenti del consiglio di amministrazione assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere nei modi e nei termini di cui all’art. 2388 c.c., in quanto il mancato rinvio all’art. 2388 cod. civ. rappresenta una lacuna del legislatore, atteso che l’art. 2388 c.c. è espressione di un principio generale di sindacabilità - ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci - delle decisioni dell’organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge e allo statuto.

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L’iscrizione presso il Registro delle imprese dell’estratto dal libro delle decisioni dei soci
L’estratto dal libro delle decisioni dei soci relativo alla modifica del preposto alla sede secondaria della s.r.l. è atto idoneo...

L’estratto dal libro delle decisioni dei soci relativo alla modifica del preposto alla sede secondaria della s.r.l. è atto idoneo alla iscrizione presso il Registro delle Imprese, in quanto:

(i) la competenza alla sostituzione del preposto a sede secondaria è concorrente tra l’organo amministrativo, quale organo abilitato all’attività gestoria, e l’assemblea, quale organo cui è demandata l’istituzione della sede secondaria e la prima individuazione del preposto (e per estensione anche alla sostituzione),

(ii) ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese detta forma è idonea ad assicurare le esigenze di certezza.

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Sulla revoca dell’amministratore di s.r.l. senza giusta causa
Per i soci di una s.r.l. è possibile revocare liberamente l’amministratore. In primo luogo, essendo attribuita dal legislatore ai soci...

Per i soci di una s.r.l. è possibile revocare liberamente l’amministratore. In primo luogo, essendo attribuita dal legislatore ai soci di s.r.l. la competenza a nominare gli amministratori (art. 2479, 2° comma, c.c.), si può ritenere che a tale facoltà corrisponda l’analoga competenza di revoca degli stessi. In secondo luogo, detta competenza (altro…)

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Congruità del compenso dell’amministratore e divieto di concorrenza al socio uscente
La delibera che determina il compenso dell’amministratore è legittima se il compenso, pur generoso, è in conformità alla precedente prassi della...

La delibera che determina il compenso dell'amministratore è legittima se il compenso, pur generoso, è in conformità alla precedente prassi della società.

In assenza di espresso divieto nello statuto o nell'atto di cessione, è legittima la delibera con cui una s.r.l. riconosce al socio uscente il diritto di svolgere attività concorrenziale posto che la disciplina delle società di capitali non prevede (diversamente dalla disciplina delle società in nome collettivo, v. art. 2301 c.c.) un generale divieto di concorrenza per il socio uscente.

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Esercizio abusivo delle dimissioni da parte di amministratori legati da clausola “simul stabunt, simul cadent”
La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un’esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo...

La revoca degli amministratori non deve essere necessariamente formalizzata in un'esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso – ad esempio – in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione. (altro…)

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Competenza sulla domanda relativa ai compensi dell’amministratore di società di capitali. Limiti alla modificazione della domanda in sede istruttoria.
La controversia tra una società di capitali e un proprio amministratore relativa al pagamento dei compensi per l’esercizio delle funzioni...

La controversia tra una società di capitali e un proprio amministratore relativa al pagamento dei compensi per l'esercizio delle funzioni gestorie rientra nell'ambito dei "rapporti societari" cui fa riferimento l'art. 3, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 168 del 2003 ai fini dell'individuazione della competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. Il rapporto fra l'amministratore e la società è, infatti, funzionale - secondo la figura della c.d. immedesimazione organica - alla vita della società. In altri termini, tale rapporto è rapporto "di società" perché serve ad assicurare l'agire della società e non è pertanto assimilabile  né ad un contratto d'opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Quindi, il consigliere d'amministrazione e la società sono  legati da un rapporto di tipo societario che, appunto in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. art. 409 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 4769/2014; Cass. ord. n. 14369/2015; Cass. n. 2759/2016; Cass., S.U., n. 1545/2017). (altro…)

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C’è conflitto di interessi se l’amministratore unico è anche rappresentante della controparte contrattuale
L’amministratore unico di una società di capitali che sottoscriva un contratto anche nella qualità di legale rappresentante dell’altra parte contrattuale...

L’amministratore unico di una società di capitali che sottoscriva un contratto anche nella qualità di legale rappresentante dell’altra parte contrattuale si trova in una condizione parificata alla conclusione del contratto con se stesso ex art. 1395 c.c. Tale circostanza (altro…)

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