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Responsabilità degli amministratori nel fallimento e determinazione del danno
Nell’azione del curatore fallimentare contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. confluiscono tanto l’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss....

Nell'azione del curatore fallimentare contro gli amministratori ex art. 146 l. fall. confluiscono tanto l'azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c., di natura contrattuale, quanto l'azione di responsabilità spettante ai creditori ex art. 2394 c.c., di natura extracontrattuale. (altro…)

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Amministratore unico di s.r.l. tra interessi contrastanti con quello della società e carenza di poteri
Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in...

Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in persona dell'altra convenuta che agiva in nome e per conto pur consapevole dell'intenzione dei soci di revocarle l'incarico di amministratore unico per comportamenti contrastanti con gli interessi della società (altro…)

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Inadempimento del terzo e responsabilità dell’amministratore
L’amministratore di società a responsabilità limitata risponde dell’inadempimento del terzo solo nel caso in cui sia configurabile a tal riguardo...

L’amministratore di società a responsabilità limitata risponde dell’inadempimento del terzo solo nel caso in cui sia configurabile a tal riguardo una sua condotta dolosa o colposa.

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Assenza di delibera assembleare di promozione dell’azione di responsabilità e difetto di rappresentanza processuale
La S.r.l. che intenda promuovere azione di responsabilità ha l’onere di assumere decisione assembleare e produrla in atti entro i...

La S.r.l. che intenda promuovere azione di responsabilità ha l'onere di assumere decisione assembleare e produrla in atti entro i termini preclusivi, vertendosi in caso contrario in ipotesi di difetto di rappresentanza processuale. (altro…)

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Responsabilità degli amministratori per inadempimenti tributari e contributivi. Linee guida per una corretta applicazione del criterio dei netti patrimoniali
Quando l’azione di responsabilità è circoscritta ai fatti accaduti sino alla cessazione dalla carica dell’amministratore convenuto, la chiamata in causa...

Quando l’azione di responsabilità è circoscritta ai fatti accaduti sino alla cessazione dalla carica dell’amministratore convenuto, la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c., da parte di quest’ultimo, dell’amministratore subentrante è irragionevole e legittima il diniego del giudice allo spostamento della prima udienza, essendo tale scelta motivata da esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

L’omesso versamento di tributi non costituisce inadempimento imputabile all’amministratore, se il relativo termine di versamento è scaduto dopo la cessazione di quest’ultimo dalla carica. Quando, invece, l’omesso versamento di tributi è imputabile all’amministratore, il danno subito dalla società non comprende l’ammontare dell’imposta, trattandosi di una somma che essa avrebbe dovuto comunque versare, ma è limitato agli importi di sanzioni e interessi di mora applicati dall’amministrazione finanziaria.

L’irregolare assunzione di lavoratori, in favore dei quali sia stata corrisposta una retribuzione, non determina, di per sé, alcun danno per la società. L’inadempimento dell’amministratore è piuttosto da ravvisarsi nell’omesso versamento di contributi e imposte sulle retribuzioni, talché il danno è pari agli importi di sanzioni e interessi applicati alla società, a fronte dell’omessa regolarizzazione dei lavoratori.

Quando, a causa dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, non è possibile ricostruire la situazione contabile della società, il danno da indebita prosecuzione dell’attività può essere liquidato in via equitativa, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali. Al fine di applicare correttamente tale criterio, occorre individuare (i) il bilancio a partire dal quale risulta la perdita del capitale, rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5) e (ii) il momento in cui è stato deliberato lo scioglimento della società, con conseguente messa in liquidazione o, in mancanza, il momento in cui ne è stato dichiarato il fallimento. Individuata la perdita incrementale pura, occorre sottrarre i costi ineliminabili e/o non imputabili, che la società avrebbe ugualmente sostenuto, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di attività svolta, della possibile durata della liquidazione e dell’eventuale circostanza della cessazione dell’amministratore dalla carica prima della dichiarazione di fallimento [nel caso di specie, in mancanza di puntuali indicazioni, l’importo della perdita è stato ridotto dal Collegio in via prudenziale ed equitativa del 50%].

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Obblighi degli amministratori di società in crisi: conflitto tra tutela della par condicio creditorum e gestione conservativa
Quando la società versa in stato di insufficienza patrimoniale irreversibile, il pagamento di debiti sociali senza il rispetto delle cause...

Quando la società versa in stato di insufficienza patrimoniale irreversibile, il pagamento di debiti sociali senza il rispetto delle cause legittime di prelazione – quindi in violazione della par condicio creditorum – costituisce un fatto generativo di responsabilità degli amministratori verso i creditori, salvo che sia giustificato dal compimento di operazioni conservative dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, a garanzia dei creditori medesimi. A fronte della crisi ed a maggior ragione dell’insolvenza sub specie di dissesto, il parametro gestorio deve cambiare, essendo da orientare non più a realizzare un lucro ma: (i) al fine esclusivo di conservare il valore e l’integrità del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.; cfr. anche OIC 5, OIC 11 par. 23, 24), cioè in base a criteri diversi da quelli tipici della società in bonis e di salvaguardia della garanzia dei creditori (art. 2740 c.c.); (ii) all’adozione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale: piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo (artt. 67 let. d, 160, 182 bis, l.f.). E con l’obbligo di chiedere il fallimento in proprio ove si profili un rischio di incremento del dissesto (art1. 217 n. 4, 224 n. 1 l.f.).

In caso di insufficienza patrimoniale della società, l’obbligo di rispetto della par condicio creditorum deve essere coniugato con gli altri obblighi gestori concorrenti che sorgono in capo agli amministratori, in particolare l’obbligo di gestire in modo conservativo; pertanto, nel conflitto tra obbligo di gestione conservativa e obbligo di rispettare la par condicio creditorum (obblighi che possono convergere o divergere sul piano degli effetti economici), dovrà, secondo criterio generale di proporzionalità ed adeguatezza, prevalere il primo quando si possa ritenere che i relativi debiti sono contratti nell’interesse di tutti i creditori.

Il curatore ha la legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità verso gli amministratori per il danno alla massa dei creditori derivante da pagamenti preferenziali anche in assenza di condotte penalmente rilevanti.

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S.r.l. e azione di responsabilità proposta dal socio
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. può essere proposta dal singolo socio che agisce come sostituto processuale,...

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l. può essere proposta dal singolo socio che agisce come sostituto processuale, in nome proprio ma nell'interesse della società, la quale in questo caso è litisconsorte necessario.

La responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società ha natura contrattuale, derivante dal rapporto che lega gli amministratori alla società stessa; di conseguenza, il diritto fatto valere dal socio appartiene alla società che è, e rimane, titolare del diritto al risarcimento del danno dalla stessa sofferto a causa della condotta di mala gestio degli amministratori.

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In tema di responsabilità dei soci in solido con gli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c.
Per atti che determinano la responsabilità dei soci in solido con gli amministratori ex art. 2476 c.c. vanno intesi sia...

Per atti che determinano la responsabilità dei soci in solido con gli amministratori ex art. 2476 c.c.
vanno intesi sia quelli decisori o autorizzativi formalmente adottati dai soci nelle forme previste
dagli artt. 2468, co. 3, e 2479 c.c., o addirittura in sede assembleare (art. 2479-bis c.c.), sia gli atti o
comportamenti, non adottati nelle forme sopra indicate, ma idonei a supportare l’azione illegittima e
dannosa posta in essere dagli amministratori. In tal senso, dunque, vanno riconosciute come tali tutte le manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali, ma comunque capaci di fornire impulso all’attività gestoria, rilevando a tal proposito l’influenza effettiva spiegata dai soci sugli amministratori. Viene in tal modo consacrata una responsabilità del socio determinata da una palese ingerenza, anche soltanto occasionale e circoscritta al singolo atto avallato esplicitamente o a cui ha dato impulso, escludendone di converso la ricorrenza della qualifica tout court di amministratore di fatto con responsabilità per l’intera gestione.

La norma ex art. 2476, co. 7, c.c. prevede, con espressione inequivocabile e volutamente rafforzativa, che le condotte decisorie o autorizzatorie, per essere fonte di responsabilità del socio in solido con gli amministratori, debbano essere compiute "intenzionalmente", esprimendo la volontà di supportare un'operazione illecita, echeggiando la categoria penalistica del dolo intenzionale. In tema di prova, al fine di riconoscere la responsabilità solidale, occorre accertare l'esistenza di una compiuta prova circa il ruolo svolto dal socio nel contesto della singola operazione economica e della sua effettiva intenzionale ingerenza nella gestione dell'organo amministrativo.

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Responsabilità degli amministratori verso i singoli soci o terzi
L’art. 2476, co. 6, c.c. prevede il diritto al risarcimento dei danni del singolo socio e del terzo direttamente danneggiati...

L’art. 2476, co. 6, c.c. prevede il diritto al risarcimento dei danni del singolo socio e del terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. La chiave della distinzione di questa azione da quella sociale e dei creditori sociali è da rinvenirsi nell’espressione normativa “direttamente danneggiati”. Infatti, il danno arrecato al patrimonio sociale colpisce i soci e i terzi sempre indirettamente. Con particolare riguardo ai secondi, essi sono danneggiati indirettamente soltanto in quanto il patrimonio sociale non sia sufficiente a soddisfare i loro crediti. L’esempio classico di applicazione dell’art. 2476, co. 6, c.c. ricorre nell’ipotesi in cui gli amministratori redigano o rappresentino una situazione finanziaria alterata o comunque non veritiera sulla base della quale attirano delle banche a finanziare la società o dei risparmiatori a sottoscrivere azioni. In questo caso, non vi è danno per il patrimonio sociale che anzi risulta arricchito dai finanziamenti ottenuti. Pertanto il danno che il terzo subisce non è un riflesso del danno subito dal patrimonio sociale, ma investe immediatamente il loro patrimonio. Il criterio distintivo è proprio quello del danno diretto o indiretto. La giurisprudenza riconosce alla responsabilità individuale (o diretta) natura extracontrattuale, essenzialmente sul rilievo che tra gli amministratori ed il terzo non vi è rapporto contrattuale, sì che la norma sanziona la violazione del generale divieto, posto dall’art. 2043 c.c., di pregiudicare colpevolmente o dolosamente l’altrui sfera patrimoniale.

[Nel caso di specie l'amministratore unico di una società s.r.l., ha presentato e ceduto all’istituto di credito due fatture per crediti vantati nei confronti di una società terza e successivamente ha comunicato, in violazione delle regole di buona fede e correttezza, al debitore ceduto (e non all’istituto di credito) l’avvenuto storno, e quindi, il venir meno del credito. Un atteggiamento improntato a buona fede - ex art. 1375 c.c. - avrebbe imposto all’amministratore di comunicare tempestivamente l’istituto di credito dell’accaduto, anche per metterla in condizione di assumere eventuali conseguenti provvedimenti circa l’affido erogato.]

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Prescrizione dell’azione sociale di responsabilità degli amministratori per evasione d’imposta
L’azione sociale di responsabilità dell’amministratore per i fatti che hanno portato alla emissione della cartella di pagamento dall’Agenzia delle entrate...

L'azione sociale di responsabilità dell'amministratore per i fatti che hanno portato alla emissione della cartella di pagamento dall'Agenzia delle entrate per evasione d'imposta si prescrive nel termine di 5 anni. Questa decorre da quando il potenziale danno è stato portato a conoscenza della società, vale a dire dalla ricezione dell'avviso di accertamento e non dalla notifica della cartella di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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Obblighi e responsabilità degli amministratori
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che questa o il socio che agiscano hanno l’onere...

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che questa o il socio che agiscano hanno l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza delle condotte, del danno e del nesso di causalità, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

L’amministratore della società ha il compito di gestire l’impresa compiendo tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale secondo i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto; le obbligazioni inerenti la carica di amministratore di società sono assai variegate, ma alcune di esse risultano puntualmente specificate e si identificano in ben determinati comportamenti, tra cui la predisposizione di un assetto organizzativo, contabile, amministrativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci, i prescritti adempimenti tributari e fiscali.

In particolare, l’amministratore ha l'obbligo, imposto dall'art. 2381, ult. co., c.c., di "agire in modo informato": obbligo che si declina da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per conseguire al meglio l’oggetto sociale o per prevenire, eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui sia, o debba essere, a conoscenza; dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che lo stesso si possa procurare esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

 

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Inadempimento contrattuale della s.r.l. e responsabilità risarcitoria degli amministratori
A fronte dell’inadempimento contrattuale di una s.r.l., la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da...

A fronte dell'inadempimento contrattuale di una s.r.l., la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2476, comma VII, c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente: tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula atti illeciti direttamente imputabili al comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi.

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