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Il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali
In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da...

In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.

Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall’art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, comma 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

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Azione del curatore e responsabilità gestoria: danno da omessi versamenti e pagamenti extrasociali
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c....

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c. e l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. Trattasi di azioni che conservano la loro originaria natura e disciplina. Gli amministratori rispondono ai sensi dell'art. 2476 c.c. dei danni derivanti da specifici atti di mala gestio compiuti nel periodo del loro incarico, ivi inclusi l’omesso versamento di tributi e contributi quando il pagamento sia possibile, con danno pari a sanzioni e interessi maturati, nonché i pagamenti privi di giustificazione o per finalità extrasociali o preferenziali, costituenti distrazioni e danno diretto al patrimonio sociale.

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Omessa attivazione della liquidazione: danno risarcibile e criterio dell’aggravamento del passivo
In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del...

In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del capitale e causa di scioglimento, l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c. comporta responsabilità risarcitoria per il ritardo nell'attivazione della liquidazione, in pregiudizio alle ragioni creditorie. La liquidazione del danno in via equitativa può avvenire mediante il parametro del differenziale tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare solo quando l’attore alleghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e indichi le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta gestoria, anche in ragione dell’incompletezza dei dati contabili o della notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto al fallimento; in difetto di tali presupposti, il danno risarcibile va commisurato al solo aggravamento del passivo maturato dopo il momento in cui la causa di scioglimento avrebbe dovuto essere accertata e pubblicizzata.

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Responsabilità extracontrattuale dell’amministratore per inadempimento della società
In caso di inadempimento contrattuale della società, il terzo creditore insoddisfatto potrà agire sia, in via contrattuale, nei confronti della...

In caso di inadempimento contrattuale della società, il terzo creditore insoddisfatto potrà agire sia, in via contrattuale, nei confronti della società inadempiente (per ottenere la prestazione contrattualmente dovuta oppure per ricevere il suo controvalore pecuniario), sia in via extracontrattuale, a norma dell'articolo 2395 o 2476 c.c., contro i suoi amministratori per il risarcimento del danno (direttamente) subito in conseguenza dell'atto illecito, che, tuttavia, non è costituito dal mero inadempimento della società, ma dal comportamento illecito dei suoi amministratori che, incidendo sul bene oggetto dell'obbligazione, lo abbia provocato o abbia concorso a provocarlo, impedendo, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione dovuta. In altri termini, potrà porsi una questione di responsabilità dell’amministratore, laddove l’inadempimento della società sia stato provocato dal depauperamento del suo patrimonio o da un atto illecito, doloso o colposo, dell’amministratore che abbia interferito nella fase dell’assunzione dell’obbligo o della sua esecuzione.

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Affitto d’azienda, poteri dell’amministratore e azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra,...

In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2479, co. II, n. 5, c.c., ove non sia dimostrato che l’operazione abbia determinato la cessazione dell’attività operativa della società e uno stabile mutamento del rischio d’impresa. Grava sulla società che invoca la nullità del contratto di affitto d’azienda l’onere di allegare e provare che l’operazione abbia comportato l’effettivo svuotamento dell’attività sociale e la trasformazione della società in mera percettrice di canoni, non essendo sufficiente il solo dato formale dell’avvenuto affitto dell’azienda.

L’affitto dell’azienda, in difetto di prova della cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, costituisce atto di gestione rientrante nei poteri dell’amministratore e non determina, di per sé, una modifica dell’oggetto sociale.

Nelle società a responsabilità limitata, agli amministratori è attribuito un generale potere di rappresentanza ex art. 2475 bis c.c., con la conseguenza che le limitazioni ai poteri rappresentativi risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, ancorché pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che sia dimostrato che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata presuppone una deliberazione assembleare che ne autorizzi l’esercizio, la cui esistenza e specificità devono essere verificate anche d’ufficio dal giudice, attenendo alla legittimazione processuale della società attrice.

In caso di esercizio di azione ex art. 2476 c.c., incombe sulla società attrice l’onere di allegare e provare le condotte asseritamente illecite dell’amministratore, il danno concretamente subito e il nesso causale, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire a carenze allegatorie o probatorie.

Non integra condotta distrattiva, ai fini della responsabilità dell’amministratore, il sostenimento di spese riconducibili all’attività sociale, ove la società attrice non alleghi e provi il carattere personale o ingiustificato degli esborsi né il loro effettivo addebito alla società.

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Revoca cautelare dell’amministratore e condizione di nomina di un curatore speciale
Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di...

Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di statuto che si traducono in irregolarità nella gestione siano litisconsorti necessari sia l’amministratore che dovrebbe essere revocato sia la società e, in caso di conflitto di interessi tra amministratore e società, dovrebbe essere nominato un curatore speciale ex art. 80 c.p.c. alla società. Tuttavia, ove la domanda cautelare di revoca risulti già a prima vista non meritevole di accoglimento, difettando il necessario presupposto costituito da una situazione di pericolo imminente ed irreparabile, la nomina di un curatore speciale risulta superflua.

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Sulla revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
La funzione della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. consiste nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore...

La funzione della revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. consiste nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3, c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui invocata.

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Business judgement rule e obbligo di “agire informato”: affidamento su pareri di professionisti qualificati
In base alla regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone...

In base alla regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone della business judgement rule, non può ritenersi in contrasto con l’obbligo dell’“agire informato”, men che meno caratterizzato da manifesta negligenza, imprudenza o imperizia, l’operato dell’amministratore che abbia fatto ricorso all’ausilio di professionisti per la necessaria assistenza tecnica in materia altamente specialistica e connotata da particolare incertezza applicativa.

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Sulla revoca cautelare degli amministratori di s.r.l.
La domanda cautelare (ex art. 2476, comma 3 c.c.) di provvisoria revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata,...

La domanda cautelare (ex art. 2476, comma 3 c.c.) di provvisoria revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, da intendersi quale domanda diretta alla pronuncia, ante causam, di un provvedimento cautelare conservativo, idoneo cioè ad attribuire al ricorrente un’utilità strumentale (in senso ampio) rispetto a una futura azione di merito; con la precisazione che quest’ultima consiste in un’azione di responsabilità, da esercitarsi (anche qui, ex art. 2476 c.c.) proprio nei confronti dell’amministratore revocando e diretta – non anche alla definitiva revoca, dunque, ma esclusivamente – a una condanna al risarcimento del danno, per atti di mala gestio compiuti dall’amministratore medesimo. La funzione della revoca cautelare consiste, pertanto, nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3 c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui in esame.

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Responsabilità del socio di s.r.l.: legittimazione attiva dell’azione e presupposti
L’art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori nell’interesse della società e...

L'art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori nell'interesse della società e rappresenta proprio un'ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire. Deve ritenersi, inoltre, che il socio possa promuovere nell'interesse della società anche la domanda di risarcimento del danno contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e che, per questo motivo, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, c.c.. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che la responsabilità solidale dei soci con gli amministratori sussista "ai sensi dei precedenti commi" e da tale clausola di rinvio si desume che anche a questa domanda risarcitoria può essere esteso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. in merito alla legittimazione sostitutiva del socio.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del socio ex art. 2476, ottavo comma, c.c. non è necessario che sussista un dolo specifico, ossia che il socio agisca con la finalità di arrecare danno alla società, ma soltanto che il socio sia consapevole della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.

Il principio della business judgement rule - secondo cui non si può imputare all'amministratore a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico - non si applica agli atti irragionevoli, imprudenti o che dimostrano arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.

Una clausola statutaria che, a tutela della minoranza, richiede una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.

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Responsabilità degli amministratori: decorrenza prescrizione e criterio del deficit incrementale in caso di perdita del capitale
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine...

L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.

L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.

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Responsabilità contrattuale o extracontrattuale degli amministratori
Per la tesi prevalente, la società è litisconsorte necessario nelle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci in sostituzione della...

Per la tesi prevalente, la società è litisconsorte necessario nelle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci in sostituzione della società, ai sensi del terzo comma dell’art. 2476 c.c. È pacifico che l’ipotesi di cui al settimo comma dell’articolo 2476 c.c. escluda invece la necessaria presenza della società in giudizio. La fattispecie di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. contempla un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) degli amministratori nei confronti dei soci.

Mentre nell’ipotesi di azione sociale di responsabilità (esercitata dalla società o dal socio in sostituzione della società) la parte che si dice lesa dall’operato degli amministratori (cioè la società) gode di un onere della prova “agevolato”, tipico degli illeciti contrattuali, potendo limitarsi a dimostrare l’inadempimento degli amministratori e il danno causalmente derivatone (questi ultimi, per andare esenti da responsabilità, dovranno fornire la cosiddetta prova liberatoria); al contrario, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui al settimo comma dell’art. 2476 c.c. incombe sul socio che si dice direttamente leso dall’operato dell’amministratore l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito in tutte le sue componenti, ossia: la condotta dolosa o colposa dell’amministratore, il danno e il nesso causale. Queste due “alternative” spettanti ai soci di s.r.l. non sono tra loro sovrapponibili e interscambiabili, bensì dipendono dalla natura del danno che i soci ritengono di aver subito (se indirettamente quale svalutazione della partecipazione sociale ovvero direttamente al proprio patrimonio).

Si è sostenuto che nel caso di distrazione pura e semplice degli utili societari di srl, non sia applicabile l’articolo 2395 cc; ciò poiché il danno è in realtà un danno sociale, di danari sottratti alla società; non può dunque operare l'azione diretta residuale e il socio, ai sensi del primo e terzo comma dell’articolo 2476 c.c., dovrà agire per la restituzione delle somme alla compagine sociale.
I danni che i soci lamentano di aver subito (svalutazione della partecipazione sociale e mancata distribuzione degli utili) quale conseguenza diretta ed immediata dell’operato degli amministratori costituiscono, in realtà, il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale e, come tali, non possono essere fatti valere dal singolo socio che si dica danneggiato direttamente. Per la giurisprudenza maggioritaria, la diminuzione del valore della quota di partecipazione e l’omessa distribuzione di utili nella società non costituiscono danno diretto al singolo socio, in quanto gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

Il diritto di domandare in sede giudiziale il risarcimento del danno subito da una società per effetto dell’illecito concorrenziale posto in essere da un’altra impresa (o, in generale, per effetto dell’illecito commesso da un terzo) compete esclusivamente alla società, unico soggetto destinatario di un danno patrimoniale diretto, e non anche a ciascuno dei soci che, al più, subiranno indirettamente gli effetti dell’illecito.

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