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La revoca del liquidatore di S.r.l. ex art. 700 c.p.c.
La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di...

La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di gravi irregolarità gestorie, può essere disposta anche nell’ambito di un procedimento cautelare ante causam senza che sia necessario l’avvio contestuale o successivo del giudizio di merito. La revoca provvisoria dell’organo gestorio di una S.r.l., prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., deve infatti essere qualificata come misura cautelare avente natura anticipatoria degli effetti della futura decisione di merito. Ne deriva che l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore può assumere funzione strumentale e anticipatoria rispetto all’azione diretta a ottenere una sentenza di revoca del liquidatore, qualora nella gestione sociale emergano “gravi irregolarità” idonee a pregiudicare il patrimonio o il corretto funzionamento dell’ente.

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L’onere della prova nell’azione di responsabilità
L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex...

L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e dell’azione dei creditori ex art. 2394 c.c., consentendo di far valere congiuntamente le rispettive forme di tutela, nel rispetto dei distinti regimi sostanziali e probatori.

In relazione al profilo riconducibile all’art. 2393 c.c., di natura contrattuale, il curatore deve allegare l’inadempimento degli amministratori ai doveri inerenti alla carica e dimostrare il danno immediato e diretto arrecato alla società. Quanto al versante dell’art. 2394 c.c., qualificato come responsabilità extracontrattuale, egli è invece tenuto a provare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso causale tra tali condotte e l’insufficienza patrimoniale rispetto ai crediti sociali.

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Revoca cautelare in via d’urgenza del Presidente del CdA di una srl
I presupposti per la revoca cautelare dell’amministratore risiedono nell’intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l’attualità o la permanenza...

I presupposti per la revoca cautelare dell'amministratore risiedono nell'intervenuta commissione di gravi irregolarità nella gestione, qualora l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale. A titolo esemplificativo, la revoca può essere disposta in una fattispecie in cui l'amministratore non aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci di più esercizi, sussistendo in tal caso la prosecuzione nell'attività gestoria senza ordine, atteso che mancava un'aggiornata rendicontazione della situazione economico patrimoniale. Per converso, non è stata disposta la revoca quando si è accertato che il socio-ricorrente aveva partecipato a tutte le assemblee, anche approvando i bilanci.

 

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Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: onere della prova e principio di non contestazione
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l’onere...

In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.

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Procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 c.c.: presupposti e natura
Il procedimento cautelare per la revoca dell’amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non...

Il procedimento cautelare per la revoca dell'amministratore ex art. 2476 cod. civ. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore: il termine “altresì”, contenuto al terzo comma dell'art. 2476 cod civ, deve essere inteso non come volto a subordinare l'esercizio dell'azione cautelare alla pendenza di un'azione di merito di responsabilità, ma come attributivo di un potere aggiuntivo ai soci legittimati.
La misura cautelare invocata può inoltre reputarsi sia come strumentale ad un'azione risarcitoria, nella misura in cui tale strumentalità venga intesa come preordinata non tanto ad assicurare al ricorrente il risarcimento del danno già verificatosi (per la quale ben potrebbe soccorrere il sequestro conservativo ex art. 671 cpc), quanto piuttosto a prevenire il compimento di ulteriori futuri danni e quindi di preservare il patrimonio sociale, sia come anticipatoria rispetto ad un'azione di merito che abbia ad oggetto esclusivamente la revoca dell'amministratore. Tale orientamento può essere ribadito anche dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 14/2019, che ha esteso alle società a responsabilità limitata la tutela prevista dall’art 2409 cod. civ. Si tratta di due tutele che possono considerarsi concorrenti, prevedendo regimi diversi quanto, ad esempio, alla legittimazione (potendo, il rimedio di cui all’art. 2476 cod. civ. essere esercitato da ciascun socio a prescindere dall’entità delle partecipazioni) e alla tipologia dei provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale, che, in seno al procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ. sono più ampi.
Deve peraltro osservarsi che l’amministratore provvisorio nominato dal Tribunale assolve un munus di durata provvisoria, laddove invece, nel caso di revoca cautelare, la nomina del nuovo amministratore è rimessa alla società e potrebbe assumere carattere di stabilità.

Al fine dell’adozione del rimedio cautelare ai sensi dell'art. 2476 terzo comma, la norma richiede, quanto al fumus boni iuris, il compimento di gravi irregolarità nella gestione. Si deve trattare di irregolarità che presentino carattere di serietà e che possono essere anche non attuali ma, in tale caso, devono essere valutate con particolare rigore ed assumere connotati di gravità tali da denotare la propensione dell'amministratore a violare reiteratamente gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto.
Deve poi sussistere l'ulteriore requisito del periculum in mora, e cioè il pericolo che la permanenza in carica dell'amministratore nel tempo necessario alla definizione del giudizio a cognizione piena sia tale da provocare ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale.

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Responsabilità per mala gestio e condotte ostruzionistiche
Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo...

Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo stesso allorché risultino assistite da un concreto interesse alla tutela di una propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante – quale la tutela della propria quota in altra società – e siano esercitate in modo non strumentale ma finalizzato a tale tutela.

[Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto non costituisse condotta ostruzionistica la condotta posta in essere dall’amministratore di S.r.l., in qualità di rappresentante di altra società, volta ad evitare il mutamento di una convenzione di gestione di un impianto elettrico in favore della S.r.l., al fine di mantenerlo in favore dell’altra società]

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Le azioni del curatore fallimentare: presupposti e modalità di esercizio
Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale:...

Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale: a) l’azione sociale di responsabilità (disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 1 ss. c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura contrattuale e funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell’inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori – o ancora, dal direttore generale, dai liquidatori e dai membri degli organi di controllo – ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto; b) l’azione dei creditori sociali (regolamentata dall’art. 2394 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 6 c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura extracontrattuale e volta a ristorare i danni da essi subiti dall’inosservanza, con dolo o con colpa, da parte degli amministratori (o degli altri soggetti indicati all’art. 146 l.f.) agli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e dalla sua conseguente insufficienza al completo soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni, ancorché diverse, vengono ad assumere, nell’ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l’acquisizione all’attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili” e, benché entrambe siano esercitate dal curatore in forma “cumulativa” ed “inscindibile”, le medesime presentino una autonomia giuridica conservando la loro originaria natura e disciplina, con la conseguenza che rimangono distinte tra loro sia sotto l’aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale. Una distinzione si osserva proprio rispetto al dies a quo del termine quinquennale previsto per la prescrizione delle due azioni: se l’azione sociale deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica degli amministratori (artt. 2941 n. 7 e 2949 c.c.); in relazione all’azione che avrebbero potuto proporre i creditori, il termine decorrerà dal verificarsi della insufficienza patrimoniale e, comunque, al momento in cui i medesimi, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto averne conoscenza (art. 2394 co. 2 c.c., espressione del principio generale di cui all’art. 2395 c.c.).

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Secondo i principi generali in tema di responsabilità nella gestione societaria, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale. Integra infatti la responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l’ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all’amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un’impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l’immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all’esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell’attività d’impresa. Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

L’art. 2486 c.c., ai fini della quantificazione del danno, nel prevedere il criterio equitativo della differenza tra i c.d. netti patrimoniali presuppone logicamente l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministratore, ossia, intervenuta una causa di scioglimento della società, la condotta consistita nel non avere gestito la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (comma 1 dello stesso articolo), ed il verificarsi del danno per effetto di tale condotta. Ne deriva che chi agisce per far valere tale responsabilità dell’amministratore è tenuto ad allegare ed a dimostrare quale sia stata la condotta o siano state le condotte che esulano dall’attività conservativa a cui lo stesso è tenuto. Inoltre, pur in presenza di una causa di scioglimento della società, l’attività conservativa imposta all’amministratore dall’art. 2486 co. 1 c.c. può anche consistere in una prosecuzione dell’attività tenuto conto degli impegni già assunti per una più razionale successiva attività liquidatoria, al fine di evitare l’incremento del passivo per effetto di inadempimenti o l’omesso incameramento di possibili ricavi. Del resto, è noto che anche una società in liquidazione può continuare ad operare (anche svolgendo la sua attività caratteristica) nella misura in cui la prosecuzione dell’attività sia funzionale alla liquidazione (art. 2490 c.c.) ovvero per condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente (art. 2274 c.c.).

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Responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c. 7 c.c. e principio di non contestazione
L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova...

L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.

In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.

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La responsabilità degli amministratori per condotte dispersive del patrimonio sociale
La responsabilità degli amministratori scaturisce dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto. Tra i vari obblighi in...

La responsabilità degli amministratori scaturisce dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto.

Tra i vari obblighi in capo all'amministratore, centrale è quello di tutelare il patrimonio sociale e conservare la garanzia satisfattiva dei creditori. Pertanto, in presenza di condotte dispersive del patrimonio sociale, la responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull’amministratore, al quale, ex art. 2697 c.c., spetta l’onere di giustificare tutte le uscite e il saldo finale ovvero di provare, anche attraverso la produzione di nuova documentazione, che le somme che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il saldo cassa e che invece non sono state reperite, fossero state comunque utilizzate per scopi sociali.

Dunque, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della società, ovvero con riguardo all’improprio utilizzo della cassa sociale o della giacenza, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione delle suddette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali, ovvero nella puntuale destinazione delle risorse all’esercizio dell’attività di impresa.

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Sulla responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c.
La responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c. deve necessariamente essere accessoria e concorrente con quella degli...

La responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c. deve necessariamente essere accessoria e concorrente con quella degli amministratori . La norma in esame richiede, inoltre, quanto all’elemento soggettivo, che il socio “intenzionalmente” decida o autorizzi il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi; è pertanto onere della parte che ne invoca la responsabilità dimostrare la volontà del socio di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società/ai terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, dimostrare la piena consapevolezza del socio della contrarietà dell’atto di gestione a norme di legge e dell’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze. L’antigiuridicità dell’atto si configura anche qualora questo, di per sé lecito perché non contrario a legge/norme imperative, risulti dannoso o, comunque, privo di un vantaggio apprezzabile per la società.

 

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L’essenzialità della causa petendi nella domanda di accertamento giudiziale della natura della responsabilità
La responsabilità ex art. 146 L.F. dei componenti il collegio sindacale nei confronti della società fallita, con riguardo ad un...

La responsabilità ex art. 146 L.F. dei componenti il collegio sindacale nei confronti della società fallita, con riguardo ad un determinato affare, non risulta essere garantita dai “principali attori e beneficiati dall’operazione oggetto di contestazione” in quanto tali. E ciò nemmeno di guisa che tali soggetti fossero consiglieri di amministrazione della medesima società. In altri termini: il solo fatto di aver tratto beneficio da un negozio - ritenuto nullo, illecito e dannoso, da parte del Curatore fallimentare - non vale a fondare un titolo che legittimi la pretesa di manleva da parte dell’obbligato (tantomeno nell’ambito di un procedimento separatamente instaurato).

Ugualmente, la subordinata richiesta di accertamento di un (eventuale) concorso di responsabilità tra i medesimi soggetti, in assenza di una chiara e specifica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, non può che ritenersi priva di causa petendi.

In effetti, il presupposto per la domanda di accertamento giudiziale della natura solidale di un debito è pur sempre, ai sensi dell’art. 1299 c.c., l’estinzione dell’intera obbligazione: esso va fatto valere in giudizio, a pena di nullità della pretesa.

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Amministratore di fatto: presupposti, prova ed elementi sintomatici
La qualità di amministratore di fatto implica l’esercizio in modo continuativo, significativo e non meramente occasionale dei poteri tipici inerenti...

La qualità di amministratore di fatto implica l’esercizio in modo continuativo, significativo e non meramente occasionale dei poteri tipici inerenti alla funzione. In punto di prova, ciò si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. In via esemplificativa, sono ritenuti elementi sintomatici il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia se, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale.

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