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Responsabilità degli amministratori e business judgement rule
Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l’impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel...

Gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per i rischi che l'impresa normalmente corre durante tutta la sua vita, nel senso che ad essi non potrà essere addossato il risultato negativo dell'attività sociale o di singoli atti ad essa correlati, con conseguente insindacabilità delle scelte gestionali (business judgement rule). In altri termini, se è vero che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica, è altrettanto innegabile, tuttavia che, in tale tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. In nessun caso, quindi, il giudice potrà sindacare il merito delle scelte imprenditoriali a meno che, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

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Amministratore non esecutivo: doveri e responsabilità
L’amministratore, al momento della nomina, assume l’obbligo di vigilanza sulla società, il quale può precisarsi come obbligo di informazione attiva e...

L'amministratore, al momento della nomina, assume l'obbligo di vigilanza sulla società, il quale può precisarsi come obbligo di informazione attiva e passiva, nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare danno alla società; quel che è definito il “dovere di agire informato”. Tale obbligo deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti. A maggior ragione ininfluente è l’eventuale compresenza di più amministratori, con poteri disgiuntivi, attesa la responsabilità solidale di entrambi per i danni cagionati alla società e ai creditori. Il soggetto che accetta di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consente, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto. Ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto. Analoghi principi valgono anche nel caso in cui l’assetto organizzativo della società sia stato formalmente strutturato mediante il conferimento di delega di specifiche attribuzioni ad un solo amministratore.
Con riferimento all’elemento soggettivo, la colpa dell'amministratore non esecutivo (o con poteri disgiunti) può consistere, nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica, in quanto solo la responsabilità omissiva dolosa presuppone la conoscenza effettiva del fatto illecito o reato in itinere quale elemento essenziale della fattispecie, laddove, al contrario, l'imputazione per colpa richiede la mera conoscibilità dell'evento (mediante la conoscibilità dei predetti sintomi o segnali di allarme). La colpa può altresì consistere nel non essersi utilmente attivato al fine di evitare l'evento, e, dunque, l'amministratore non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale ed in ragione della mera posizione di garanzia ricoperta, ma solo in presenza di un difetto di diligenza.
Nell'illecito colposo non si richiede quindi l’effettiva conoscenza dei predetti segnali dell'altrui gestione inadempiente, ma la loro concreta conoscibilità e ciò attinge agli schemi propri della colpa. Invero, agli amministratori privi di deleghe è richiesto non soltanto di essere passivi destinatari delle informazioni rese sua sponte dall'organo delegato, ma anche di assumere l'iniziativa di richiedere informazioni, in particolare allorché sussistano quei segnali di pericolo o sintomi di patologia, quali indici rivelatori o campanelli di allarme del fatto illecito posto in essere, o che sta per essere posto in essere, dagli organi delegati o dagli altri amministratori in caso di amministrazione disgiuntiva. L'affidamento riposto dagli amministratori privi di delega nelle risposte rese dall'amministratore operativo alle istanze informative avanzate ovvero nelle relazioni predisposte dall'organo delegato non può implicare anche una cieca rinuncia delle personali facoltà critiche o del corredo di competenza professionale, laddove vi sia la presenza di segnali perspicui e peculiari di rischio di operazioni anomale, di eventi pregiudizievoli per la società.

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Responsabilità dell’amministratore e insindacabilità nel merito delle scelte gestorie
In tema di responsabilità dell’amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule,...

In tema di responsabilità dell'amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule, a meno che non risultino, secondo un giudizio da compiersi ex ante, assolutamente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie. Ai fini di tale giudizio, costituiscono indici rivelatori di avventatezza, a titolo esemplificativo: la mancata effettuazione di una due diligence adeguata prima di assumere impegni di rilevante entità, la sproporzione tra l'esborso effettuato e la situazione patrimoniale e finanziaria della società al momento della decisione, la disomogeneità dell'operazione rispetto all'attività concretamente svolta dalla società, nonché la realizzazione dell'operazione a vantaggio di soggetti riconducibili a parti correlate all'amministratore. Tali elementi, valutati complessivamente, escludono la protezione accordata dalla regola dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali e fondano la responsabilità degli amministratori.

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Prova della responsabilità del liquidatore verso il creditore insoddisfatto e azione ex art. 2395 c.c.
A norma dell’art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto...

A norma dell'art. 2495, co. 3, c.c. il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore sociale insoddisfatto laddove il mancato pagamento sia dipeso da sua colpa e a condizione che venga dimostrata l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva sufficiente a soddisfare il credito, la quale, invece, sia stata distribuita ai soci a causa di una condotta dolosa o colposa del liquidatore. Il creditore, pertanto, deve fornire la prova del collegamento eziologico tra il mancato soddisfacimento del credito e la condotta colpevole del liquidatore, dimostrando in particolare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva – che sarebbe stata sufficiente a soddisfare (anche parzialmente) il credito – distribuita ai soci ovvero distribuita in violazione della par condicio creditorum, oppure l’imputabilità dell’assenza della massa attiva alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

L'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. è riferita ai danni diretti cagionati dagli amministratori al patrimonio del terzo nella “neutralità” del patrimonio sociale e, pertanto, il danno diretto si configura non quale mera ripercussione economica di un danno provocato al patrimonio della società, bensì quale risultato della violazione di un obbligo giuridico che pone agli amministratori un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del danneggiato. In tale ottica, dunque, se il danno si produce per effetto di atti di mala gestio dell’amministratore si configura un danno indiretto ai sensi dell’art. 2394 c.c.; se, invece, il danno si manifesta nel patrimonio del socio o del terzo quale conseguenza immediata del comportamento dell’amministratore che ha violato con dolo o colpa obblighi diversi da quelli diretti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, si è in presenza di un danno diretto risarcibile ai sensi dell’art. 2395 c.c. (quanto alle s.p.a.) e dell’art. 2476, comma VII, c.c. (quanto alle s.r.l.).

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Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso la società e verso i singoli soci e terzi
A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei...

A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, nel caso siano stati a conoscenza che l’atto dannoso stava per essere compiuto, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Nonostante il silenzio della norma circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica, in particolare, nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

In sede di azione di responsabilità contro gli amministratori non è sufficiente sindacare la mera eccessività del compenso, bensì valutare l’eventuale inadempimento degli amministratori ai loro doveri di legge e di statuto.

Ai sensi del comma VII dell’art. 2476 c.c. “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."
Tale ultima previsione, dunque, consente al singolo socio che abbia subito un danno direttamente incidente sul proprio patrimonio personale e causalmente riconducibile ad atti di mala gestio degli amministratori di esperire un’azione individuale di responsabilità nei confronti degli stessi; a condizione, però, che si tratti di danno diverso ed estraneo da quello reintegrabile per mezzo dell’azione sociale di responsabilità. Ed invero, anche al fine di garantire e preservare il rispetto del principio indennitario, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori è preclusa quando il danno lamentato, in via immediata e diretta, costituisce solo il riflesso del pregiudizio subito dalla società, giacché tanto l'art. 2476, VII, c.c. (in materia di S.r.l.) quanto l’art. 2395 c.c. (in materia di S.p.A.) esigono espressamente che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell’organo gestorio. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

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Legittimazione della s.r.l. all’azione di responsabilità verso l’amministratore e decorrenza della prescrizione
Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione...

Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.

La delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.

In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.

 

 

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L’azione di responsabilità verso i creditori sociali esercitata dal curatore: il dies a quo della prescrizione
L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146...

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 cod. civ., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.

La richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., avente ad oggetto l’intera documentazione contabile relativa a più esercizi finanziari, ha carattere esplorativo ed è, pertanto, inammissibile. Essa contrasta con quanto previsto dall’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., che impone l’indicazione specifica dei documenti richiesti, al fine di consentire al giudice di valutarne la pertinenza e l’idoneità probatoria [nel caso di specie, l’stanza ha riguardato tutti i contratti di conto corrente intrattenuti nel tempo dalla società fallita, nonché i relativi estratti conto, dal loro sorgere e sino alla loro chiusura, comprensivi delle distinte di pagamento e delle deleghe esistenti].

L’ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile esclusivamente quando la prova dei fatti non sia acquisibile altrimenti. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. volta a ricercare la prova di fatti che l’istante sarebbe in grado di provare con altri mezzi.

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Responsabilità degli amministratori: prova del danno, nesso eziologico e criteri di quantificazione
Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima...

Chi agisce per il risarcimento dei danni nei confronti degli amministratori di una società – tanto quando agisca la medesima società, tanto quando agiscano i creditori sociali od il curatore fallimentare – deve allegare e dimostrare sia l'esistenza di un danno attuale e concreto di cui si chiede il ristoro, sia la riconducibilità del pregiudizio al fatto lesivo dell'amministratore, mentre incombe su costui l'onere di far emergere l'inesistenza del danno, od altrimenti la non imputabilità a sé dell'evento lesivo, fornendo elementi positivi a smentita degli addebiti contestati, nonché quanto alla propria osservanza dei doveri ed al corretto adempimento degli obblighi imposti per legge o per statuto. Tuttavia, non ogni allegazione inerente a comportamenti di mala gestio implica un'effettiva responsabilità risarcitoria, potendo meritare rifusione solo quei danni per cui vi sia una prova idonea circa la sussistenza di due elementi essenziali, in tema di an debeatur e di quantum; il ristoro economico va limitato ai danni rispetto ai quali si dimostrino: 1) l'esistenza, in termini di attualità e concretezza; 2) la connessione tra i danni ed una condotta dell'amministratore; 3) la riconducibilità agli stessi di un pregiudizio tangibile e misurabile, che incida sul patrimonio sociale. L'attività di impresa, infatti, è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai essere considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore.

In ipotesi di accertata responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di gestione della società a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'ex amministratore, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, deve allegare e provare che, successivamente alla perdita di capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico commerciale e compiute fuori da una logica meramente conservativa, individuare tali iniziative e indicare quali conseguenze negative, sul piano del depauperamento del patrimonio sociale, ne siano derivate, al netto dei ricavi.

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Responsabilità dell’amministratore per indebita prosecuzione dell’attività sociale
Se il danno arrecato dall’amministratore consiste nelle perdite conseguenti alla prosecuzione indebita dell’attività della società dopo il verificarsi dei presupposti...

Se il danno arrecato dall’amministratore consiste nelle perdite conseguenti alla prosecuzione indebita dell’attività della società dopo il verificarsi dei presupposti dello scioglimento, occorre ricorrere - ove ne ricorrano i presupposti - al criterio equitativo della differenza tra i patrimoni netti (art. 2486 co. 3 c.c.), avendo cioè riguardo alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura del fallimento ed il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

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Mancata contabilizzazione di passività derivanti da cartelle esattoriali e responsabilità sociale degli amministratori
Devono essere ritenuti responsabili per inosservanza degli obblighi previsti ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c. gli amministratori di...

Devono essere ritenuti responsabili per inosservanza degli obblighi previsti ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c. gli amministratori di una società per azioni che abbaino omesso di contabilizzare delle passività che avrebbero dovuto essere iscritte in bilancio. Le passività rappresentate da debiti non certi nell’esistenza ma probabili debbono essere iscritte nel “fondo rischi” (a tal fine deve considerarsi “probabile” la passività, il cui verificarsi si ritiene più verosimile del contrario con probabilità superiore al 50%). La definizione del grado di probabilità è rimessa alla valutazione discrezionale degli amministratori, ma tale valutazione deve essere ancorata a elementi oggettivi e sorretta da una congrua motivazione e non è prudente escludere detta probabilità nel caso in cui pendano procedimenti per impugnazione di cartelle esattoriali in cassazione, circostanza che non implica di per sé fondatezza dei gravami; in assenza di alcun concreto elemento di dubbio sulla correttezza delle decisioni, deve ritenersi che il verificarsi delle passività dovesse considerarsi più probabile che non il suo contrario. La quantificazione del danno deve avvenire secondo la prescrizione di cui all’art. 2486 comma 3 c.c., raffrontando il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento con il patrimonio netto determinato alla data di cessazione dell’incarico di ciascun amministratore.

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Responsabilità degli amministratori per documentazione contabile non veritiera
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo...

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.

Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.

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Azione di responsabilità dei creditori: termine di decorrenza della prescrizione
L’azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con...

L'azione di responsabilità dei creditori, pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società. In particolare, sussiste la presunzione secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data di fallimento, incombendo sull’amministratore dare la prova della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale attraverso l’allegazione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Infatti, l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.

Gli amministratori di diritto, a prescindere dal fatto che si siano occupati realmente della gestione sociale, rispondono dei danni eventualmente causati da atti di mala gestio, in ipotesi anche soltanto omissivi perché l’accettazione della carica comporta l’assunzione delle relative responsabilità e dell’obbligo di corretta gestione, comprensivo dell’obbligo di impedire a terzi non nominati dai soci di occuparsi dell’amministrazione.

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