Ai fini dell'imputazione di responsabilità in capo all'amministratore, è necessario che la società (o il socio attore ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c.) dimostrino l'esistenza dell'inadempimento, del danno e del nesso causale tra i medesimi.
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
(altro…)
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. nei confronti degli amministratori e del liquidatore della società quando sia raggiunto l'accordo tra le parti; deve essere dunque dichiarato inefficace il sequestro conservativo trascritto sui beni dei convenuti.
Costituisce un'ipotesi di mala gestio la condotta dell'amministratore unico di s.r.l. che effettua prelievi ingiustificati di ingenti somme di denaro, in modo frazionato e crescente, celando ai creditori della società il dissesto societario in essere.
Il Commissario giudiziale non è soggetto dotato di rappresentanza dell’ente in concordato preventivo né del potere di amministrazione o gestione e di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, ma è titolare solo di funzioni di vigilanza (altro…)
Sono deliberazioni autoesecutive quelle che non necessitano di esecuzione, ovvero quelle di per sé insuscettibili di materiale esecuzione. In particolare sono tali le delibere a contenuto organizzativo, tra cui figura quella con cui si nomina (altro…)
L'azione ex art. 2476 comma 3 consente solo l'adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all'azione sociale di responsabilità prevista nel medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere (altro…)
In caso di fallimento della società, l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. spetta, a norma dell’art. 146 l.f., in via esclusiva al curatore fallimentare, quale soggetto legittimato a intraprendere, a tutela del ceto creditorio, le azioni “di massa” (altro…)
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso (altro…)
Va respinta la richiesta di pronunciarsi in via cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere una serie di provvedimenti diversi tra loro, ma comunque volti a garantire in via d'urgenza il corretto svolgimento della convocanda assemblea (altro…)
L'attività distrattiva del patrimonio sociale ad opera dell'amministratore integra gli estremi della scorretta gestione societaria e imprenditoriale e ad essa si applicano le norme di cui agli artt. 2392, 2393, 2394 e 2394-bis del c.c.
L'art. 2476 cod. civ. prevede, quale strumento cautelare tipico, la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità in relazione alla domanda di merito, volta alla condanna del medesimo al risarcimento del danno patito dalla società, azione esercitabile da ciascun socio, ma volta a reintegrare il patrimonio sociale del pregiudizio a questo cagionato. Soltanto in relazione all'azione di responsabilità sociale esercitata dalla minoranza la legge prevede la misura cautelare della revoca dell'amministratore; pertanto, nel delinearne i requisiti del fumus e del periculum in mora, non si può trascurare la particolare collocazione della misura, da adottarsi nel corso di un giudizio di cognizione di responsabilità sociale. Si apprezza sotto tale profilo la differenza dal sistema dell'art. 2409 cod. civ. e dunque l'inusuale utilizzo nella stesura dell'art. 2476 cod. civ. della nozione di gravi irregolarità la quale, nella originaria sede della denunzia al Tribunale, è presupposto per l'adozione di misure volte al ripristino della corretta gestione, non a sanzionare l'amministratore inadempiente.
In mancanza di espressa previsione, il socio non ha l'azione di merito per la revoca dell'amministratore, trattandosi di un'azione costitutiva, per le quali ai sensi dell'art. 2908 vige la regola della tassatività. Inoltre, l'autonomia, entro dati limiti, dell'azione cautelare dalla domanda di merito è particolarmente evidente nel terzo comma dell'art. 2476 cod. civ., ove la prima è funzionale ad un'azione risarcitoria di merito, onde è il legislatore stesso che sancisce tale strumentalità.