La responsabilità dell’amministratore di società ex art. 2476, co. 3, c.c. presuppone non solo l’inadempienza dell’amministratore agli obblighi gravanti a suo carico, ma anche, per l’effetto di tali omissioni e condotte di mala gestio, che si siano prodotti danni al patrimonio della società.
In tale contesto, nel caso in cui non vi sia riscontro di danni al patrimonio sociale (altro…)
La s.r.l. che agisce per far valere la responsabilità dell'amministratore, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore, deve provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto (altro…)
La norma dettata dall’art. 2476 co. 6° c.c. (che fa salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai singoli soci che si assumano direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori) costituisce, come il suo omologo dell’art. 2395 c.c., una specie della fattispecie generale di responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c., e dell’obbligo ivi fatto al danneggiante di risarcire i danni causati contra ius a terzi con atti e fatti non iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di capitali e l’amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accettazione che instaurano tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto la diligente gestione – secondo statuto e legge – della società, tale per cui il dovere dell’organo amministrativo di conservare e investire al meglio il patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento – anche sotto il profilo degli oneri processuali di prova – è regolati dagli artt. 1218 e 1176 cpv c.c.; il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei rapporti con l’amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe pienamente loro la prova piena della condotta illecita – anche sotto il suo profilo soggettivo di colpevolezza – nonché del danno e del nesso di causalità, pure diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria (nelle specie il Tribunale non ha ritenuto raggiunta tale prova da parte degli attori, che lamentavano la mancata restituzione di finanziamenti soci effettuati per saldare gli acconti di un contratto di appalto mai completato, osservando che nel caso concreto non sussisteva un consilium fraudis tra amministratore e terzo appaltatore a danno dei soci finanziatori, mentre il mancato rimborso poteva considerarsi un riflesso del danno cagionato al patrimonio della società dall’inadempimento dell’appalto).
Nella società a responsabilità limitata il singolo socio è legittimato dall’art. 2476 co. 3° c.c. all’esercizio dell’azione di responsabilità come sostituto processuale della società, nei confronti della quale va quindi necessariamente integrato il contraddittorio.
Tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale deve essere ricompreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali ed evitare l’aggravio delle relative sanzioni e interessi di mora (altro…)
La clausola compromissoria contenuta nello statuto che non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, anche ove si tratti di arbitrato irrituale, dal momento dell'entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 anche se stipulata anteriormente, per contrarietà ad una norma imperativa sopravvenuta [principio di diritto espresso in un caso di responsabilità di amministratori nei confronti di una S.r.l.]. (altro…)
L’azione di responsabilità per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale spetta anche ai creditori di società a responsabilità limitata. (altro…)
Quando è prevista, in relazione a una determinata fattispecie (“gravi irregolarità nella gestione della società”), una tutela cautelare tipica – qual è il ricorso per la revoca di amministratore di S.r.l. di cui all’art. 2476, comma 3°, c.c. – non è ammissibile una tutela cautelare atipica che tenda a ottenere un provvedimento cautelare che, adottando la cautela tipica, non sarebbe ammesso (cfr., in proposito, Trib. Milano, 20 settembre 2017; Trib. Milano 3 febbraio 2015; Trib. Ravenna, 25 novembre 2005). A ragionare altrimenti, infatti, si consentirebbe l’elusione di norme imperative: così è nel caso di specie considerando che parte ricorrente mira a conseguire con strumento atipico un risultato cautelare che, adottando lo strumento tipico, non sarebbe certamente ottenibile, cioè la nomina di un amministratore giudiziale alla società.
L’azione individuale di responsabilità spettante al singolo socio per il risarcimento dei danni a esso derivati nei casi previsti dall'art. 2476, commi 6 e 7 cod. civ., rientra nello schema della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini dell'accoglimento della domanda, incombe sul socio attore l’onere di allegare e di provare, in modo specifico e circostanziato, (i) l'illiceità delle condotte, attive od omissive, imputabili agli amministratori (e, in solido con gli amministratori, ai soci che ne abbiano intenzionalmente deciso o autorizzate il compimento ex art. 2476, comma 7, cod. civ.), (ii) i pregiudizi patrimoniali direttamente subiti dal socio per effetto delle suddette condotte e (iii) il nesso causale tra le condotte e i danni prospettati.
Il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. e dell’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art.2394 c.c. decorre: per l’azione sociale di responsabilità dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società (termine il cui decorso rimane sospeso, ex art. 2941, n. 7 c.c. fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica); per l’azione di responsabilità dei creditori dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio a soddisfare i crediti che risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto.
Quando le due azioni sono esercitate congiuntamente, ai sensi dell’art. 146 l.f., dal curatore fallimentare sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sugli amministratori convenuti la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.
All’interno delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f., il danno alla società e ai creditori sociali derivante dalla prosecuzione dell’attività d’impresa con finalità non meramente conservativa in costanza di una causa di scioglimento non è dato dall’incremento dei debiti, ma dall’eventuale incremento di perdita del patrimonio che costituisce la garanzia ex art. 2740 c.c. per il pagamento dei creditori sociali.
La delibera assembleare di una società che contenga l’espressa dichiarazione di volontà di liberare l’amministratore unico da qualsivoglia conflitto di interessi e responsabilità in ordine ad alcune operazioni sociali, al quale aveva preso parte anche in nome e per conto proprio, costituisce una rinuncia pro futuro all’esercizio dell’azione di responsabilità con riferimento alle operazioni oggetto della delibera.
La rinuncia, da parte dell’assemblea, all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (prevista agli artt. 2393, co. 6, c.c. e 2476, co. 5, c.c.), sia essa preventiva o successiva, incontra due limiti invalicabili costituiti dalla determinatezza dell’oggetto della rinuncia e dalla regola dell’art. 1229 c.c., che esclude la validità di patti che esimano preventivamente il debitore da responsabilità dolosa o per colpa grave.
Non costituisce grave irregolarità nella gestione e, per l’effetto, non è idonea a giustificare la revoca in via cautelare dell’amministratore di S.r.l. ex art. 2476, co. 3 c.c., l’attuazione solo parziale e in difetto di compiuta regolazione contrattuale di un progetto imprenditoriale originariamente condiviso da tutti i soci e da realizzarsi, alla luce dei reciproci rapporti di fiducia, attraverso la costituzione di una società partecipata solo da alcuni di essi, allorquando – all’esito di un giudizio di bilanciamento tra il pregiudizio asseritamente arrecato al patrimonio sociale dalla condotta dell’amministratore e il pregiudizio che la società subirebbe dalla revoca di quest’ultimo – risulta prevalente l’interesse a garantire la sopravvivenza di tutte le società coinvolte, soprattutto in un momento storico in cui la prolungata chiusura o riduzione delle attività d’impresa operanti nel settore di riferimento rischia di ripercuotersi a catena sull’intera filiera produttiva e distributiva.
Secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Cass. civ. Sez. III, 29/10/2019, n. 27610, Cass. civ. Sez. I, 27/03/2018, n. 7545), la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili addebitabile all'amministratore della società, non giustifica la determinazione e liquidazione del danno risarcibile nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso, in ragione delle circostanze del caso concreto, sia logicamente plausibile e sia stato, comunque, allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, con specifica indicazione delle ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo
Il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento non può essere automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, vieppiù quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici (quali la distrazione di alcuni beni mobili o la mancata redazione di due bilanci e di dichiarazioni fiscali), cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati (sul punto, Cass. Civ., Sezioni Unite, con la nota sentenza del 06/05/2015 n. 9100). Ne consegue che anche nel caso di omessa tenuta delle scritture contabili o, comunque, di mancato rinvenimento delle stesse, non appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente, atteso che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, anziché dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Qualora la mancanza delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 cod. civ. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa; in siffatta evenienza non può escludersi che, proprio avvalendosi di tale facoltà di liquidazione equitativa, il giudice tenga conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale della società, quale registrato nell'ambito della procedura concorsuale, fermo restando l'obbligo per il curatore di indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta del convenuto.