La responsabilità addotta dal Curatore fallimentare per il rimborso anticipato dei finanziamenti ai soci sul presupposto che non ne ricorressero le condizioni necessita che la Curatela dimostri, sulla scorta del dettato dell’art. 2467 c.c., che il rimborso da parte degli amministratori sia avvenuto in spregio alla regioni dei creditori, non essendo adeguati a questo scopo né l’allegazione dell’esposizione debitoria né l’esiguità del capitale sociale dell’impresa dichiarata fallita.
Colui che, benché privo di investitura formale, si accerti essere inserito nella gestione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerato amministratore di fatto allorché tale ingerenza non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, ma riveli carattere di sistematicità e completezza, esplicandosi in poteri analoghi, se non addirittura superiori, a quelli spettanti agli amministratori di diritto.
Affinché un soggetto possa considerarsi inserito nell'organizzazione societaria quale amministratore di fatto è necessaria una ingerenza nella gestione sociale che presenti caratteri di sistematicità e completezza e, pertanto, che non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei ed occasionali. Ne consegue che l’impedimento dell’amministratore di diritto allo svolgimento della propria funzione, così come la mera sottoscrizione di assegni sui conti della società, non sono di per sé idonei a provare un’ingerenza sistematica e continuativa nell'attività gestoria mediante l’esercizio dei poteri propri dell’amministratore c.d. “di diritto”.
Con riferimento alla revoca cautelare di amministratore, le irregolarità nella gestione sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni che inducano a ritenere che saranno reiterate. (altro…)
L'azione promossa individualmente dal socio nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 2395 cod. civ., richiede la realizzazione di un danno diretto alla sfera giuridico-patrimoniale del singolo socio danneggiato. Ne consegue che costituiscono condotte in relazioni alle quali difetta il carattere del danno diretto richiesto dalla norma indicata quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili, danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali, trattandosi di comportamenti dolosi o colposi che colpiscono in via diretta esclusivamente la società, avendo un effetto solo riflesso sui soci.
Nel caso in cui risulti provato a carico dell'amministratore di società fallita l'addebito di causazione del dissesto, il pregiudizio subito dai creditori può essere identificato nell’intero ammontare dei crediti ammessi al passivo fallimentare, tale importo corrispondendo di per sé al pregiudizio subito dai creditori rimasti insoddisfatti a seguito del fallimento, la cui causazione è appunto direttamente addebitabile all'amministratore, potendosi così rinvenire la ricorrenza di nesso causale tra l’addebito ed il pregiudizio.
L'azione di responsabilità sociale e dei creditori proposta dalla curatela fallimentare ex art. 146 l.fall. non è azione di massa sorgente dal fallimento e sfugge pertanto alla vis attractiva ex art. 24 L.F. del Tribunale che ha dichiarato il fallimento stesso.
L'art. 671 consente al creditore ad astringere con vincolo di indisponibilità - funzionale al successivo pignoramento - i beni del proprio debitore, laddove convinca il giudice della fondatezza del proprio timore di perdere la garanzia del credito: garanzia che, nel linguaggio tecnico-giuridico dei codici del 1940/1942, è quella patrimoniale generica offerta ai creditori da tutti i beni diritti e valori che, attualmente o in futuro, compongano il patrimonio di una persona fisica o giuridica. Costituiscono condizioni cautelare del sequestro conservativo:
i. che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o almeno rischi di assottigliarsi quantiqualitativamente, e questo per condotte dispositive del debitore o per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori;
ii. che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o all’indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte.
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. può essere proposta direttamente anche dalla società. (altro…)
Con la dichiarazione di fallimento della società viene meno la legittimazione dei creditori sociali a coltivare l'azione, dispiegata precedentemente al fallimento, contro gli amministratori, sindaci e revisore legale ex art. 2394 c.c. per l'aver questi ridotto "l'integrità del patrimonio sociale", assomando la curatela del fallimento anche la legittimazione a questa azione.
Con la dichiarazione di fallimento della società non viene invece meno la legittimazione dei creditori sociali all'azione ex art. 2395 c.c. per l'aver questi subito, in ragione della condotta degli amministratori, un danno diretto e specifico.
Nel sistema delle società di capitali fra i principali doveri incombenti ex lege sugli amministratori campeggia quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale; posto che la gestione societaria è per sua natura dinamica e comporta necessariamente il rischio dell’insuccesso economico e della perdita patrimoniale, tale dovere può sinteticamente declinarsi nel senso che (altro…)
Nell’ambito di un giudizio di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. intentato da un socio, nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c., il successivo venir meno della qualità di socio in capo all’attore se, da un lato, configura una ipotesi di sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, dall’altro, non determina, in concreto, l’impossibilità di proseguire il procedimento allorché la società si sia autonomamente costituita a mezzo del nominato curatore speciale, sostenendo direttamente l’iniziativa del socio (nel caso di specie, la società costituitasi in giudizio a mezzo del procuratore speciale ha concluso chiedendo al Tribunale di “assumere tutti gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari o anche solo utili” nell’interesse della società).
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f. (altro…)